Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

beni in leasing non inventariati

  • Matteo Matta

    cagliari
    10/02/2016 17:25

    beni in leasing non inventariati

    Gentilissimi colleghi, sottopongo alla vostra attenzione questo caso:

    Sono curatore del fallimento in proprio di un socio accomandatario che da ormai diversi anni possiede un imbarcazione in leasing .
    Più precisamente La società di leasing prima della dichiarazione di fallimento ha risolto il contratto per inadempimento dell' utilizzatore che tuttavia non ha mai provveduto a restituire il bene.
    In seguito alla dichiarazione di fallimento, il fallito non ha mai comunicato di essere in possesso del suddetto bene e il sottoscritto è venuto a conoscenza di tale situazione solo in seguito all'istanza di rivendica prodotta dalla società di leasing ben oltre 7 mesi dopo la dichiarazione di fallimento.
    Il bene allo stato attuale non è stato nemmeno inventariato dal curatore e non si sa dove possa essere, il fallito sembrerebbe intenzionato a non voler restituire il bene perché ritiene la società di leasing colpevole di avergli applicato tassi usurari nel contratto... un classico!

    Nel frattempo la società di leasing ha presentato azione di rivendica e domanda di ammissione al passivo cosi composta:
    30.000 per canoni leasing non pagati
    35.000 pensale per risoluzione contrattuale

    Mi trovo di fronte a un bivio:
    ipotesi a ) devo inventariare il bene, recuperarlo e accettare l'azione di rivendica cosi da restituirlo alla società di leasing che ai sensi dell'art 74 quarter provvederà a ricollocarlo nel mercato riconoscendomi la differenza tra quanto incassato e i canoni di leasing non pagati, di cui nel frattempo proporrò l'ammissione al passivo. Escludo la penale per risoluzione contratto

    ipotesi b) non do importanza ad inventariare il bene, essendo l'inventario già stato fatto, escludo l'azione di rivendica perché il bene non è nelle mie disponibilità e cerco di convincere il fallito a restituire l'imbarcazione alla società di leasing ammettendo comunque a favore di quest'ultima i soli crediti per canoni di leasing ancora dovuti ed escludendo anche stavolta la penale di risoluzione.

    ipotesi c) ?

    Nella speranza che qualcuno di voi sia cosi gentile da indicarmi la giusta procedura da porre in essere in situazioni come questa

    Vi Porgo distinti saluti
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      10/02/2016 20:39

      RE: beni in leasing non inventariati

      In primo luogo lei quale curatore del fallimento del socio è tenuto ad inventariare l'imbarcazione in quanto trattasi di bene che si trova nelle disponibilità del fallito. L'unica via per non inventariarlo sarebbe applicare l'ottavo comma dell'art. 104ter, ma ci sembra che tale norma non possa trovare applicazione nella fattispecie, in quanto lei non deve fare una valutazione di convenienza della liquidazione del bene non dovendo procedere alla sua liquidazione ma ad acquisirlo proprio per restituirlo a chi ne ha diritto. Applicare la norma citata anche a questi casi ci sembra ampliarne la la portata oltre i limiti voluti dal legislatore di evitare di acquisire all'attivo beni ove il costo della conservazione e liquidazione è superiore a quello di realizzo.
      Una volta inventariato il bene lo deve restituire alla società di leasing, se ovviamente produce la opportuna documentazione e quanto al credito di questa è da tenere presnete che la Cassazione già con la sentenza 29/04/2015, n. 8687, aveva posto la differenza tra risoluzione e scioglimento; proprio ieri la stessa Corte ha confermato e ulteriormente ampliato il principio con la sentenza 9/02/2016, n. 2538. Ossia la Corte ha statuito che l'art. 72quater, ma prima ancora l'art. 72, che attribuisce al curatore la facoltà di sciogliersi dal contrato di leasing o continuarlo non può operare quando il contratto sia stato già risolto prima della dichiarazione di fallimento.
      Il dato importante è che in conseguenza della cessazione del rapporto per risoluzione, riprende vigore la tradizionale differenza tra leasing di godimento e traslativo ai fini della disciplina delle conseguenze (per comodità ricordiamo che è considerato di godimento il leasing in cui il rapporto persegua essenzialmente una funzione di finanziamento a scopo di godimento, per una utilizzazione del bene da parte del cessionario durante tutto il periodo della sua potenziale attitudine all'impiego economico e, quindi, con una previsione dei canoni su base essenzialmente corrispettiva di tale godimento, la quale relega a pattuizione marginale ed accessoria l'eventualità del trasferimento alla scadenza dietro pagamento del prezzo d'opzione; è considerato traslativo il leasing in cui il rapporto stesso sia indirizzato anche a tale trasferimento, in quanto le parti, in relazione al permanere a detta scadenza di un apprezzabile valore residuo del bene, notevolmente superiore al prezzo d'opzione, assegnino a quei canoni pure la consistenza di corrispettivo del trasferimento medesimo).
      Nel primo caso, trattandosi di contratto ad esecuzione continuata o periodica, la risoluzione non incide retroattivamente sulle prestazioni già eseguite (art. 1458, comma 1 c.c.), mentre, nel secondo caso, si verifica tale retroattività, con il conseguenziale diritto delle parti di ottenere la restituzione di quanto prestato, con l'applicabilità, in via analogica, delle regole dettate dall'art. 1526 c.c.. In sostanza se, come è presumibile si tratta di un leasing traslativo, trova piena applicazione, quanto a conseguenze della risoluzione, il meccanismo di cui all'art. 1526 c.c.
      Zucchetti SG srl
      • Matteo Matta

        cagliari
        12/02/2016 10:17

        RE: RE: beni in leasing non inventariati

        Ringraziandovi per la risposta sempre puntuale e precisa vi chiedo un ulteriore precisazione :

        Posto che ai sensi dell'art. 87bis LF il curatore non è tenuto a inventariare i beni sui quali i terzi vantano diritti reali e infatti il bene il leasing non è stato inventariato, può in ogni caso il curatore accettare istanza di rivendica di un bene non inventariato? Io sarei propenso verso una risposta positiva se non altro perchè in tal modo la società di leasing con l'autorizzazione del giudice delegato avrebbe titolo giuridico al recupero del bene.
        Ritengo che poichè per la procedura sarebbe dispendioso procedere con la presa in carico del bene al solo fine della restiuzione questa è la soluzione più conveniente.
        Che ne pensate? procederei correttamente o ci sono degli svantaggi in tal senso?

        Vi ringrazio
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          12/02/2016 19:13

          RE: RE: RE: beni in leasing non inventariati

          Nella precedente risposta non avevamo fatto cenno all'art. 87bis perché tale norma trova applicazione nei casi in cui la curatela abbia la disponibilità dei beni mobili chiaramente di terzi ai quali restituirli, evitando l'inventariazione e la rivendica successiva in ragione della pacifica appartenenza del bene al terzo. Ossia l'applicazione di detta norma presuppone una situazione completamente diversa da quella del suo caso, ove lei come curatore non dispone dell'imbarcazione che, attraverso la procedura abbreviata di cui all'art. 87bis dovrebbe restituire alla società di leasing.
          Né potrebbe limitarsi ad accogliere la rivendica la sciando poi alla società di leasing di arrangiarsi e andarsi a prendere lei il bene presso il socio fallito, perché, da un lato, è il curatore che deve provvedere al recupero e alla consegna del bene al rivendicante vittorioso, e, dall'altro, se il socio detentore fa resistenza (come già annunciato) la società non potrebbe agire esecutivamente nei suoi confronti per il divieto di cui all'art. 51 l.f.f
          per questi motivi nella precedente risposta avevamo detto che l'unica via per non inventariare l'imbarcazione sarebbe quella di applicare la procedura di cui all'ottavo comma dell'art. 104ter, che tuttavia, per i motivi già detti, non sembra includere questa fattispecie.
          Zucchetti SG srl