Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

INDAGINI PATRIMONIALI

  • Francesco Pavan

    Castenaso (BO)
    19/01/2016 19:12

    INDAGINI PATRIMONIALI

    Sulla base della recente riforma della Giustizia, i creditori che hanno interesse a procedere con un pignoramento, hanno l'opportunità di effettuare la c.d. "ricerca telematica dei beni del debitore".
    In questo caso, il creditore previa autorizzazione del Presidente del Tribunale, ottiene la possibilità di affacciarsi alle banche dati pubbliche (per es. l'anagrafe tributaria, dei conti correnti, ecc.) per verificare quali siano i beni di cui dispone il debitore o conoscere presso quale banca questi depositi i propri risparmi.
    Secondo il vostro parere, o esperienza dei colleghi, tale opportunità di ricerca può essere concessa al Curatore Fallimentare, al fine delle indagini patrimoniali, per la valutazione sull'opportunità o meno di promuovere un azione di responsabilità nei confronti degli amministratori della società fallita?
    Ringrazio anticipatamente per la risposta.
    Cordiali Saluti
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      20/01/2016 19:45

      RE: INDAGINI PATRIMONIALI

      A nostro avviso l'estensione che lei propone, almeno ai fini che lei indica, non è possibile perché l'art. 492bis c.p.c., introdotto dal d.l. n. 132 del 2014, convertito dalla legge n. 162 del 2014 e ulteriormente modificato dal d.l. n. 83 del 2015, convertito dalla legge n. 132 del 2015, ha lo scopo di agevolare la ricerca dei beni da sottoporre a pignoramento, evitando a creditori ed ufficiali giudiziari di addentrarsi in un'estenuante 'caccia al tesoro' che, spesse volte, si conclude in un nulla di fatto. La norma quindi opera nell'ambito del procedimento esecutivo, tant'è che il primo comma della stessa precisa che "Su istanza del creditore, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, autorizza la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare"; il che fa capire (benchè con il citato decreto del 2015 siano state sostituite le parole "Su istanza del creditore procedente" con le parole "Su istanza del creditore " ) come l'agevolazione nella ricerca di beni del debitore sia funzionale al buon esito dell'esecuzione forzata.
      Lei invece propone di utilizzare la ricerca telematica per scoprire l'esistenza di eventuali beni di potenziali debitori al fine di valutare se vale la pena di proporre, con azione di cognizione, azioni di responsabilità o altro; ossia tende ad utilizzare la norma per fini completamente diversi ed estranei da quelli che chiaramente emergono dalla sua dizione e dalla sua ratio. Ciò non toglie che il curatore, ove disponga di un titolo esecutivo nei confronti di un terzo e voglia agire in via esecutiva nei suoi confronti possa servirsi della norma di cui all'art. 492bis c.p.c. e degli artt. 155ter e quater disp. att. c.p.c., così come ogni altro creditore interessato alla fase esecutiva.
      Zucchetti SG srl
      • Cristina Gaffurro

        Bologna
        21/01/2017 13:09

        RE: RE: INDAGINI PATRIMONIALI

        Buongiorno,
        l'accesso all' Anagrafe tributaria, per un fallimento è gratuito?
        Nel caso non lo sia, si puo' effettuare una prenotazione a debito? quale è la modalità?
        grazie.
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          23/01/2017 20:35

          RE: RE: RE: INDAGINI PATRIMONIALI

          La richiesta va inviata all'indirizzo PEC della Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate competente, con la dovuta documentazione che giustifichi la legittimazione alla richiesta da parte del curatore. La Direzione Regionale competente, presa in carico l'istanza, invia al richiedente un prospetto con i diritti di copia da versare tramite modello F24, sulla base della documentazione presente sull'archivio dell'anagrafe tributaria. Ricevuta tale comunicazione, occorrerà quindi pagare l'F24 e inviare all'AdE la ricevuta di pagamento, e solo dopo questo verrà trasmessa la documentazione richiesta che comprenderà: copia dell'ultima dichiarazione dei redditi, copia della documentazione relativa ai rapporti finanziari e con gli istituti di credito e copia di eventuali atti registrati dal contribuente.
          Il fatto che la richiesta di accesso provenga da una procedura fallimentare non cambia le regole ordinarie, per cui anche il curatore deve provvedere al pagamento di quanto sopra.
          Abbiamo forti dubbi che tale spesa possa rientrare tra quelle da prenotare a debito. E' vero che l'art. 146 del DPR n. 115 del 2002 include ttra queste le spese di bollo, ma la norma attiene al bollo degli atti giudiziari.
          Zucchetti SG srl