Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

rinuncia eredità

  • Flavia Morazzi

    Pontelongo (PD)
    20/03/2012 15:54

    rinuncia eredità

    Buongiorno, riapro la precedente discussione sulla rinuncia ad acquisire al fallimento delle quote ereditarie in quanto come avevo anticipato il notaio non ritiene possibile per il curatore effettuare la rinuncia all'eredità in quanto a suo parere mancherebbe la legittimazione in capo al curatore stesso.
    A parere del Notaio sulla base dell'art. 42 terzo comma il curatore può rinunciare ad acquisire solo i beni facenti parte dell'eredità ma non può effettuare la rinuncia ai sensi dell'art. 519 C.C. Aquesto punto se a seguito dell'autorizzazione del Comitato dei creditori non viene fatta apposita rinuncia innanzi al notaio ovvero innanzi ad un cancelliere del Notaio ma si provvede solamente all'invio della comunicazione ai creditori a Vs. parere ci possono essere ulteriori problemi?
    Cordiali saluti.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      20/03/2012 20:27

      RE: rinuncia eredità

      Come avevamo detto nella precedente risposta, vi è qualcuno che "sostiene che sarebbe il fallito a conservare il diritto all'accettazione e i singoli beni pervenuti al fallito potrebbero essere poi acquisiti o non all'attivo"; evidentemente il notaio in questione segue questa tesi.
      Abbiamo già detto che questa tesi non ci convince perché il diritto all'accettazione dell'eredità in favore del fallito appartiene al curatore (tanto che si discute in dottrina se debba accettare con beneficio di inventario o possa accettare senza) e, di conseguenza, come è legittimato all'accettazione lo è anche alla rinuncia.
      Se, tuttavia si segue la tesi che il curatore non può rinunciare all'eredità, vuol dire che deve essere il fallito ad accettare o rinunciare; in mancanza di un intervento del fallito, la situazione rimane in fase statica (e questo costituisce altro motivo per la trasmissione del potere di accettare o rinunciare al curatore) fin quando un coerede non chiede che sia posto un termine al fallito per manifestare la sua volontà (a meno che non sia il fallito già nel possesso dei beni).
      In sostanza, o si ammette che il curatore possa rinunciare all'eredità, come noi riteniamo, nel qual caso deve andare davanti ad un notaio o ad un cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione; ovvero si ritiene che possa farlo solo il fallito, nel qual caso è costui che deve procedere in tal modo, oppure accettare l'eredità, nel qual caso il curatore dovrà poi provvedere a norma del terzo comma dell'art. 42.
      Zucchetti Sg Srl