Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

scioglimento contratto di leasing

  • Fernando Caldiero

    Cetraro (CS)
    09/01/2014 12:05

    scioglimento contratto di leasing

    Dalla lettura degli artt. 72 e 72 quater della l.f., si potrebbe porre il dubbio, in tema di scioglimento dal contratto di leasing da parte del curatore del fallimento dell'utilizzatore, sulla necessità o meno dell'autorizzazione del comitato dei creditori. Io credo che non sia necessario, si chiede un cortese parere.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      09/01/2014 19:14

      RE: scioglimento contratto di leasing

      Non siamo d'accordo con la sua interpretazione. L'art. 72 quater, infatti, destina al fallimento dell'utilizzatore i primi quattro comma dettando una regola generale sulla sorte del contratto di leasing finanziario (primo comma) e regolando poi nei successivi tre commi le conseguenze dello scioglimento. La regola generale è quella di cui all'art. 72 (che l'art. 72quater espressamente richiama), per cui l'esecuzione del contratto di leasing "rimane sospesa fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del fallito, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo…". Ci sembra quindi che per il subentro come per lo scioglimento il curatore abbia comunque bisogno dell'autorizzazione del comitato dei creditori a norma dell'art. 72, e che, in caso di scioglimento, le conseguenze sono quelle regolamentate dall'art. 72 quater.
      Zucchetti SG Srl
      • Fernando Caldiero

        Cetraro (CS)
        10/01/2014 14:09

        RE: RE: scioglimento contratto di leasing

        Credo che la questione sia non di facile interpretazione. L'art. 72 quater, primo comma, consente al curatore di sciogliersi, durante l'esercizio provvisorio, senza alcuna autorizzazione degli organi della procedura, dal contratto di leasing. Questa regola è confermata anche dall'art. 104, secondo comma. Orbene, se il curatore può sciogliersi, durante l'esercizio provvisorio, dal contratto di leasing, senza alcuna autorizzazione dagli organi della procedura, perché dovrebbe essere autorizzato, in una situazione statica ?
        Ma vi è di più, il secondo comma dell'art. 72, permette al concedente di mettere in mora il curatore, facendogli assegnare dal G.d., un termine non superiore a 60 giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto. Anche qui non viene stabilita la necessita di un parere o di un'autorizzazione del comitato dei creditori.
        Credo, pertanto che, dal combinato disposto dei commi primo e secondo dell'art. 72, ne discende per lo scioglimento dal contratto, la non obbligatorietà dell'autorizzazione del comitato dei creditori.

        Un'ultima considerazione riguarda gli effetti dello scioglimento, potenzialmente meno gravosi per la massa, rispetto alla continuazione.

        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          10/01/2014 20:05

          RE: RE: RE: scioglimento contratto di leasing

          Prendiamo atto della sua opinione, confermando integralmente quanto detto in precedenza.
          Zucchetti Sg Srl