Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

Retrocessione al Fallimento di azienda in affitto

  • Giuliano Cesarini

    Fossombrone (PU)
    25/11/2017 11:30

    Retrocessione al Fallimento di azienda in affitto

    Nel prossimo mese di gennaio 2018 scadrà un contratto di affitto d'azienda stipulato tra la fallita e l'affittuario prima della dichiarazione di fallimento.
    Il Curatore non aveva esercitato, a suo tempo, il recesso ex art. 79 ma dopo qualche tempo ha esercitato il diritto di recesso previsto contrattualmente.
    Il contratto è andato avanti per circa 2 anni e mezzo dopo la dichiarazione di fallimento.
    Al momento dell'inizio del contratto di affitto, l'affittuario si è accollata un certo numero di lavoratori dipendenti.
    Al momento della cessazione del contratto:
    1 - l'azienda retrocederà al Curatore con tutti i rapporti di lavoro in essere in quel momento?
    2 - Può il Curatore intimare all'affittuario di procedere al loro licenziamento prima della retrocessione? O quanto meno di licenziare il numero di dipendenti eccedenti rispetto a quelli presi a suo tempo in carico?
    3 – i crediti maturati dai lavoratori durante l'affitto nei confronti dell'affittuario (TFR ed eventuali mensilità) retrocedono anch'essi al Fallimento? (sembrerebbe di no ex art. 104 bis c 6)
    4 - Potranno eventualmente essere ammessi allo Stato Passivo come ultratardivi ex art. 101 c.4?
    5 – Eventuali impegni e/o contratti sottoscritti dall'affittuario con effetti successivi alla data di scadenza dell'affitto passano come obblighi al fallimento?
    6 – Può il Curatore eventualmente sciogliersi da tali impegni ex art. 72 L.F.?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      28/11/2017 13:34

      RE: Retrocessione al Fallimento di azienda in affitto

      Va premesso che, nella specie, il curatore non ha esercitato il recesso di cui all'art. 79 l.f., ma ha mantenuto il contratto di affitto di azienda, che è arrivato alla naturale scadenza, alla quale l'azienda va retrocessa al fallimento; retrocessione che è pacificamente ritenuta costituire un trasferimento di azienda, nell'ambito della quale l'originario cedente diviene cessionario, con i relativi obblighi dettati dall'art. 2112 e dagli artt. 2558 e segg. c.c..
      A questo punto si impone una scelta e cioè stabilire se in un caso del genere possa trovare applicazione il sesto comma dell'art. 104bis, per il quale "la retrocessione al fallimento di aziende, o rami di aziende, non comporta la responsabilità della procedura per i debiti maturati sino alla retrocessione, in deroga a quanto previsto dagli articoli 2112 e 2560 del codice civile. Ai rapporti pendenti al momento della retrocessione si applicano le disposizioni di cui alla sezione IV del Capo III del titolo II". Questa disposizione è, infatti, contenuta nella norma che tratta dell'affitto di azienda effettuato dal curatore, per cui anche il comma quinto, a stretto rigore, è riferito a questa fattispecie, tuttavia, come abbiamo detto anche altre volte, l'esigenza che è a fondamento del citato comma- di non gravare la massa fallimentare di oneri e spese eccessive- ci sembra ricorrere anche nelle ipotesi in cui l'affitto di azienda sia stato fatto dal debitore quando era in bonis. Del resto, almeno per quanto riguarda i debiti di lavoro la Cassazione ha costantemente escluso che,
      nell'ipotesi di restituzione dei beni aziendali affittati, il proprietario risponda delle obbligazioni assunte dall'affittuario se non continua a svolgere la medesima attività imprenditoriale mediante l'utilizzo del medesimo complesso di beni; e il fallimento, evidentemente procederà alla liquidazione dei beni e non alla continuazione dell'attività..
      Ovverosia, quanto ai dipendenti, lei non può pretendere che l'affittuario licenzi tutti o parte dei lavoratori prima della retrocessione e questi vengono retrocessi con l'azienda, ma il fallimento non risponde in via solidale delle obbligazioni assunte dall'affittuario nel periodo di affitto. Non si pone, pertanto un problema di insinuazione tardiva o super tardiva.
      Sempre in applicazione del sesto comma dell'art. 104bis, il curatore potrà sciogliersi dai contratti pendenti nei limiti consentiti dagli artt. 72 e segg. l.f., , nel mentre escluderemmo che possano passare al fallimento contratti stipulati successivamente alla scadenza del contratto di affitto.
      Zucchetti Sg srl

      • Annalisa Gattinoni

        Como
        21/01/2018 19:29

        RE: RE: Retrocessione al Fallimento di azienda in affitto

        Buonasera, mi inserisco nella discussione per chiedere cortesemente i riferimenti delle sentenze di Cassazione menzionati nel post sopra.
        Vorrei chiedere inoltre il vostro parere in merito a questa fattispecie: prima della dichiarazione di fallimento una sas ha affittato l'azienda ad una Srl. Il contratto é in corso e io sono curatore del fallimento della sas concedente.
        L'attività é esercitata in un capannone di terzi, e nel contratto d'affitto d'azienda é prevista la cessione del contratto di locazione alla società affittuaria ai sensi dell'art.36 L 392/78.
        Sto valutando se subentrare nel contratto di affitto d'azienda (ho già prorogato con autorizzazione del G.D. il termine di cui all'art.79 L.f.).
        Vorrei domandarvi: nel caso non subentrassi, gli eventuali canoni di locazione non pagati dall'affittuaria dalla dichiarazione di fallimento in poi sarebbero in prededuzione? Oppure si può ritenere applicabile l'art. 104bis?
        Retrocedendo l'azienda al fallimento, mi tornerebbe anche il contratto di locazione ceduto? Dovrei quindi poi sciogliermi ex art.80 L.f. con riconoscimento di equo indennizzo? Altrimenti che diversa sorte avrebbe il contratto di locazione ceduto?
        É invece consolidata la tesi secondo cui, quantomeno i debiti di lavoro sorti in capo all'affittuaria, non possano essere insinuati al fallimento nè in prededuzione né al privilegio?
        Vi ringrazio per il costante supporto fornito
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          22/01/2018 17:18

          RE: RE: RE: Retrocessione al Fallimento di azienda in affitto

          In tema di cessione del contratto di locazione ad uso commerciale, l'art. 36 legge n. 392/78 attribuisce al conduttore la facoltà di cedere a terzi il contratto di locazione dell'immobile, anche senza il consenso del locatore, purché venga insieme ceduta o locata l'azienda in detto immobile esercitata. Tale cessione del contratto di locazione dell'immobile, ove siano state seguite le modalità e previste dal citato art. 36, attua una successione a titolo particolare nel rapporto, con l'introduzione di un nuovo soggetto detto il "cessionario" il quale diviene legittimato attivo e passivo sia sul piano sostanziale che su quello processuale.
          Nel momento,, quindi, in cui cessa, per qualsiasi ragione, il contrato di affitto di azienda, rimane in piedi il rapporto di locazione dell'immobile tra l'affittuario dell'azienda (cessionario del contratto di locazione) e il locatore dell'immobile, rapporto cui è estraneo il cedente affittante l'azienda. L'immobile rimane pertanto nel godimento del conduttore, il quale può sciogliersi dal contratto adducendo che è venuto meno il contratto di affitto dell'azienda al cui esercizio era destinato l'immobile..
          Nel suo caso, quindi, se recede dal contratto di affitto di azienda "non le tornerebbe anche il contratto di locazione ceduto.
          Questo non esclude che il fallimento possa rispondere dei canoni della locazione non pagati dal conduttore al proprietario iniziale locatore perché sempre il citato art. 36 prevede che "nel caso di cessione, il locatore, se non ha liberato il cedente, può agire contro il medesimo qualora il cessionario non adempia le obbligazioni assunte". Non pensiamo, però che tali crediti, anche se maturati dopo la dichiarazione di fallimento, godano della prededuzione in quanto non vi è un coinvolgimento diretto del curatore e la responsabilità del fallimento sarebbe solo sussidiaria a quella del conduttore, nel suo rapporto diretto col il locatore. Tuttavia, su quest'ultimo, punto, mancando precedenti specifici, qualche dubbio è d'obbligo.
          Quanto ai debiti di lavoro contratti dall'affittuario, questi, a norma dell'art. 2112 c.c. , sono a carico esclusivo dell'affittuario, tuttavia bisogna tenere conto, come dicevamo nel precedente post, che l'art. 2112 c.c., nel regolare la sorte dei rapporti di lavoro in caso di trasferimento di azienda, trova applicazione in tutte le ipotesi in cui il cedente sostituisca a sè il cessionario senza soluzione di continuità e, pertanto, anche nel caso di restituzione dell'azienda da parte del cessionario all'originario cedente per cessazione del rapporto di affitto (giur. pacifica, da ult. Cass. 07/03/2016, n. 4423; Cass. 26/07/2011, n. 16255). Questo spiega il discorso che abbiamo sviluppato nel precedente intervento circa l'applicabilità del sesto comma dell'art. 104bis anche all'affitto di azienda non stipulato da una procedura fallimentare.
          Zucchetti SG srl