Menu
Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà
Fallimento societa\' di fatto
-
Alessandro Caldana
Vicenza18/05/2011 13:34Fallimento societa' di fatto
Devo porre il seguente quesito perchè tra i colleghi ci sono correnti di pensiero troppo diverse: nel 2009 è fallita la ditta individuale XXX del sig. X. Tale ditta ha dei beni strumentali ed un immobile artigianale.
Nel 2010 ho chiesto l'estensione del fallimento alla moglie e quindi circa 1 mese fa è stata dichiarata fallita la sig.ra Y + la Societòa'di fatto XXX di X e Y.
Se per gli Stati Passivi non dovrebbero esservi tanti problemi perchè lo Stato Passivo fatto nel 2009 del sig X resta invariato (e diventa lo Stato Passivo personale del Sig. X) ed adesso dovremo predisporre quello della sdf XXX di X e Y e della Sig.ra Y (ed a tal motivo ho inviato relativa comunicazione a tutti i creditori, già insinuati e nuovi personali della Sig.ra Y), faccio fatica ad individuare come gestire l'attivo: a mio parere:
1. il vecchio attivo (beni strumentali + immobile artigianale) che nel 2009 erano del sig. X è diventato automaticamente l'attivo della sdf XXX, in quanto il tale fallimento è denominato: "XXX di X e Y" mentre prima era XXX di X cioè non è mutato il suffisso;
2. il sig. X non ha più attivo (ripeto: l'immobile non è una civile abitazione del Sig. X, nel qual caso costituirebbe l'attivo personale del Sig. X, ma è il capannone dell'attività);
3. la Sig.ra Y ha un suo immoibile personale quale attivo.
Alcuni creditori contestano questo mio ragionamento, ad esempio la CCIAA dice che la sdf non esiste in CCIAA e quindi non potrebbe insinuarsi nello Stato Passivo. Ho trovato difficoltà anche nella variazione dati all'Agenzia delle Entrate.
Ho risposto che si insinuino comunque, quasi come se si dovesse fare una duplicazione anche degli Stati Passivi.
Che cosa ne pensate? Come gestireste gli Stati Passivi e l'attivo? Secondo Voi chiedo al Comitato dei Creditoi di deliberare tale suddivisione di attivo?
Vi ringrazion anticipatamente anche per la celerità delle risposte che date sempre.
Alessandro Caldana-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza18/05/2011 19:43RE: Fallimento societa' di fatto
Il suo ragionamento è molto coerente, ma a nostro parare andrebbero apportate le seguenti integrazioni.
Quanto al passivo, il suo comportamento ci sembra ineccepibile. E' pacifico che lo stato passivo fatto nel 2009 del sig X rimane lo stato passivo personale del Sig. X, posto che l'art. 148 comma terzo ritiene dichiarato per l'intero nel fallimento dei singoli soci il credito già insinuato dai creditori sociali nel fallimento della società, ma non il contrario; sicchè, indipendentemente dalla coincidenza dei crediti da insinuare, i crediti già ammessi al passivo dell'imprenditore individuale non possono essere automaticamente inseriti al passivo della società e degli altri soci, occorrendo procedere ad una nuova loro verifica, dopo di che quelli ammessi alla massa sociale possono essere inseriti al passivo dei nuovi soci.
Ne consegue, che il creditore sociale, anche se ha già ottenuto l'ammissione al passivo del fallimento individuale, deve presentare altra istanza di ammissione al passivo del fallimento della società, (eventualmente diversa dato l'effetto ex nunc della successiva pronuncia), altrimenti va escluso anche dal passivo in cui già si era insinuato (essendo stato lo stato passivo personale didel sig. X già chiuso, mediante ricorso alla revocazione di crediti), non essendo configurabile, nell'ambito dello stesso processo, che il socio risponda di un debito sociale, senza che ne risponda la società.
Giustamente, pertanto lei ha rinnovato l'avviso ai creditori, sarebbe comunque bastato un invito, quanto meno, a precisare se la domanda già presentata riguardava l'attività sociale. Naturalmente l'ammissione al passivo sociale e dell'altro socio Sig.ra Y sarà possibile solo ove il creditore dimostri che il suo credito sia riferibile all'attività collettiva, pur se, all'epoca in cui ha contrattato con l'apparente imprenditore individuale sig. X, non conosceva l'esistenza della società e la qualifica di socio del suo contraente.
Per quanto riguarda l'attivo, invece, dissentiamo parzialmente dalle sue conclusioni. Ossia, i beni mobili strumentali all'impresa vanno sicuramente inclusi nell'attivo sociale, nel mentre il bene immobile, anche se si tratta di capannone, essendo intestato e risultando dai pubblici registri intestato al sig. X, rimane di proprietà di costui e va inserito nel suo attivo personale, così come sarebbe stato se, ad esempio, fin dall'inizio fosse stata dichiarato il fallimento di una società di fatto i cui soci (o uno di essi), contestualmente dichiarati falliti, fossero risultati proprietari del capannone in cui la società esercitava l'attività.
Zucchetti Sg Srl
-