Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

CUSTODIA BENI MOBILI REGISTRATI

  • Daniela Schifano

    Pescara
    01/03/2011 20:43

    CUSTODIA BENI MOBILI REGISTRATI

    Il Curatore dopo aver provveduto alla trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento presso il PRA, ai fini dell'acquisizione dei beni mobili registrati (autovetture) di proprietà del fallito, dovrà rinvenire i suddetti beni e nominare il custode.
    Una volta avvertito il fallito del prosieguo delle operazioni d'inventario, invitandolo a fargli rinvenire le autovetture, nel caso in cui quest'ultimo non ne accetti la custodia e non volendo la scrivente assumerla ma eventualmente affidarla a terzi, si chiede quale sia la procedura più corretta da seguire nel lasso di tempo intercorrente tra la "presa in consegna" delle autovetture e l'affidamento dell'incarico di custodia dei beni a terzi.
    Ringrazio anticipatamente per l'attenzione accordatami.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      02/03/2011 17:57

      RE: CUSTODIA BENI MOBILI REGISTRATI

      La sentenza di dichiarazione di fallimento priva il fallito dell'amministrazione disponibilità dei suoi beni (art. 42) che vengono presi in consegna dal curatore man mano che li inventaria (art. 88); l'inventariazione dei beni mobili registrati avviene con la trascrizione dell'estratto della sentenza presso il PRA.
      Una volta rinvenute materialmente le auto, passa al curatore anche la loro disponibilità materiale (oltre che giuridica) e il curatore può scegliere la strada che ritiene più opportuna per la custodia delle stesse fino alla vendita. La via più semplice è quella di affidare la vendita all'Istituto Vendite Giudiziarie, concordando che le auto restino depositate presso di loro fino alla vendita.
      Zucchetti Sg Srl