Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

vendita immobile con costruzione abusiva

  • Angela Palazzi

    Arezzo
    21/10/2016 16:42

    vendita immobile con costruzione abusiva

    Sono curatore di un fallimento nel cui attivo risulta un terreno su cui insiste una tettoia abusiva non sanabile.
    In accordo con il Giudice abbiamo previsto di effettuare una vendita ai sensi dell'art. 107 comma 2 da effettuarsi ad opera del Giudice Delegato che emetterà il decreto di trasferimento.
    Il Giudice mi ha chiesto di indicare nel programma di liquidazione le modalità che intendo adottare per la vendita ai sensi delle norme del c.p.c. lasciandomi inoltre la eventuale scelta di un professionista delegato, che il G.D. non mi ha indicato come necessario.
    Non avendo purtroppo in tale occasione approfondito la questione e quindi temendo di aver male inteso il G.D. vi chiedo: è possibile che io curatore preveda nel programma di liquidazione la vendita ad opera del G.D. con operazioni delegate a me stessa curatore?
    Alcuni colleghi hanno adottato la stessa formula, che è stata approvata, nominando però un professionista terzo delegato alla vendita e iscritto nell'apposito elenco.
    Io non sono iscritta nell'elenco dei professionisti delegati ma dato che in qualità di curatore potrei effettuare la vendita del terreno se non fosse per l'abuso a causa del quale il Notaio non mi può stipulare il rogito, dovrei avere comunque i requisiti per farmi delegare dal Giudice ed agire in sua vece per le operazioni di vendita e poi farmi firmare il decreto di trasferimento anche se non sono "ufficialmente" un soggetto indicato dall'art. 591-bis c.p.c..
    grazie

    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      23/10/2016 18:40

      RE: vendita immobile con costruzione abusiva

      Come è noto nel sistema post riforma la liquidazione fallimentare è stata completamente degiurisdizionalizzata, nel senso che non è più il giudice che provvede alle vendite (in passato la vendita di un bene immobile non all'incanto o senza incanto era considerata nulla in radice) ma il curatore, il quale, a sua volta, a seguito della deformalizzazione, è tenuto a seguire le poche regole dettate dalla legge, dalla formazione del programma di liquidazione (art. 104ter), alla preferenza alle vendite uniyarie di azienda o rami (art. 105), alla competitività (art. 107) ecc..
      In questa situazione per recuperare il potere del giudice di effettuare lui le vendite secondo particolari formalità, il secondo comma dell'art. 107 l.f. ha previsto che "Il curatore può prevedere nel programma di liquidazione che le vendite dei beni mobili, immobili e mobili registrati vengano effettuate dal giudice delegato secondo le disposizioni del codice di procedura civile in quanto compatibili". Se quindi una tale forma di delega al giudice è inserita nel programma di liquidazione (e per questo il giudice delegato le ha chiesto di modificare il programma), le vendite verranno eseguite dal giudice "secondo le disposizioni del codice di procedura civile", tra le quali è previsto anche l'art. 591bis che consente al giudice di delegare la vendita a terzi soggetti qualificati (notai, avvocati, commercialisti) iscritti nell'albo di cui all'art. 179ter disp. att. c.p.c.. Che questo terzo possa poi essere lo stesso curatore del fallimento i cui beni si vendono ci sembra abbastanza illogico perché il curatore già aveva la possibilità di procedere alla vendita e se ha preferito che fosse il giudice ad occuparsi di tanto non può rientrare in gioco come delegato
      Zucchetti SG Srl