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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà
Partecipazione detenuta in srl da parte di una sas fallita
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Alberto Casini
ROVIGO23/05/2014 17:31Partecipazione detenuta in srl da parte di una sas fallita
Sono curatore di un fallimento di una sas che detiene una quota di partecipazione pari al 20% in una srl. Ho partecipato all'assemblea di approvazione del bilancio al 31/12/2013 di questa srl e in tal occasione mi sono astenuto in quanto il bilancio è pessimo. Ai soci presenti non interessa per nulla l'acquisizione della mia partecipazione, anzi, se potessero, cederebbero volentieri anche la loro. Lo statuto non dice nulla in materia di prelazione e per la liquidazione della quota richiama le solo ipotesi previste dalle norme sul recesso stabilite dal codice civile. In questo caso come dovrei comportarmi come curatore? Vi ringrazio, Alberto Casini -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza23/05/2014 20:04RE: Partecipazione detenuta in srl da parte di una sas fallita
Come qualsiasi socio che detiene una partecipazione in una società dalla gestione non brillante. Può cercare di vendere la quota, ma presumibilmente non troverà acquirenti. Potrebbe lasciarla nella disponibilità della società fallita a applicando la procedura di cui all'art. 104 ter, co. 7, se la conservazione e la liquidazione della quota non è conveniente.
L'amministratore, se la società è messa male, dovrà poi prendere le dovute iniziative.
Zucchetti SG srl
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Alberto Casini
ROVIGO23/05/2014 23:53RE: RE: Partecipazione detenuta in srl da parte di una sas fallita
Grazie mille, cordialità .alberto Casini
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Alberto Casini
ROVIGO17/07/2014 14:18RE: RE: RE: Partecipazione detenuta in srl da parte di una sas fallita
Buongiorno, vorrei riproporre un quesito alla Vs. attenzione in merito all'argomento oggetto della presente discussione.
In qualità di curatore Della SAS che detiene la partecipazione nella srl, dopo aver partecipato all'assemblea di approvazione del bilancio 2013 nel corso della quale mi sono astenuto, avrei deciso di non acquisire all'attivo la suddetta partecipazione ai sensi del 104 ter in quanto manifestatamente non conveniente.
Il 104-ter prevede che il bene, in questo caso la quota sociale, ritorni nel possesso del fallito che in questo caso sarebbe comunque la SAS e se ne dia comunicazione ai creditori ai sensi del 51 lf. Questo cosa significa? Che l'ex amministratore della sas fallita, peraltro anche lui fallito in qualità di socio accomandatario, ritorna in possesso del potere di firma e di gestione di questa quota sociale e che quindi sarà lui a gestire il rapporto e le incombenze necessarie con gli altri soci della SRL? E in camera di commercio, ove risulta che socio della srl è una SAS FALLITA, che tipo di comunicazione si dovrà dare?
Vi ringrazio per l'attenzione
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza17/07/2014 20:27RE: RE: RE: RE: Partecipazione detenuta in srl da parte di una sas fallita
Classificazione: ATTIVO / BENI NON CONVENIENTI (104 TER co 7)Il dato certo è che la derelictio di cui all'art. 104ter determina la ripresa della disponibilità dei beni derelitti, di qualsiasi natura essi siano, da parte del soggetto fallito e quei beni non fanno più parte della massa attiva fallimentare 8° non vi sono mai entrati, ove neanche inventariati). Nel caso il fallito sia una società e l'oggetto abbandonato sia una quota societaria, si tratta di vedere come una società fallita- che non per questo è cancellata- possa esercitare i diritti inerenti alla gestione della quota societaria e qui entra in ballo il tipo di società dichiarata fallita; nel suo caso si tratta di una sas, per cui è stato dichiarato fallito anche il socio accomandatario, sicchè i soci restanti della stessa o ricostruiscono la pluralità delle categorie sociali e nominano un nuovo amministratore o la società si scioglie definitivamente, con nomina di un liquidatore.. Questi nuovi soggetti, legali rappresentanti della società fallita avranno la piena disponibilità della quota, con diritto di voto e sulla stessa i creditori, anche sociali, potranno soddisfarsi individualmente dato che non si tratta di bene fallimentare.
Al registro delle imprese dovrà, probabilmente, essere comunicata la retrocessione della quota alla società fallita.
Zucchetti SG Srl
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Enrico Rocco
SALERNO27/04/2016 19:18RE: RE: RE: RE: RE: Partecipazione detenuta in srl da parte di una SRL fallita -URGENTE-
Nel mio caso si tratta di una srl fallita che detiene quote di partecipazione pari all'86% di una srl in bonis. il curatore è stato convocato per l'approvazione del bilancio d'esercizio che pare non abbia particolari elementi da rilevare.
come deve comportarsi il curatore, in termini di votazione del bilancio, che è stato redatto dall'amministratore della società in bonis e per cui non si conoscono nel dettaglio le operazioni svolte? atteso che è intenzione del curatore cedere la partecipazione come valutarla e procedere ad un avviso pubblico stante il diritto di prelazione degli altri soci che hanno già espresso la propria volontà di acquisire le quote al valore "nominale".
grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza29/04/2016 18:36RE: RE: RE: RE: RE: RE: Partecipazione detenuta in srl da parte di una SRL fallita -URGENTE-
Il curatore della srl fallita, con l'acquisizione della quota dell'86% di altra srl ha tutti i poteri del socio di questa società per la quota acquisita, per cui deve comportarsi come un qualsiasi socio di maggioranza, valutando il bilancio predisposto e approvarlo se corretto, chiedendo all'amministratore tutti i chiarimenti che ritiene necessari.
Per il resto trova applicazione l'art. 2471 c.c., il cui ult. comma precisa che si applica anche in caso di fallimento di un socio. La quota in questione va stimata e ne va determinato il valore, come ogni bene acquisito all'attivo, solo che nel caso la stima va effettuata in base alle condizioni in cui versa la società partecipata, e potrebbe essere determinato anche in base all'ultimo bilancio, ma non certo in base al valore nominale. Se la partecipazione non è liberamente trasferibile, non può cederla sul mercato ma deve prima interpellare gli altri soci e, come precisa il terzo comma del citato articolo, ove le parti non si accordano sulla vendita della quota stessa, la vendita ha luogo all'incanto; ma la vendita è priva di effetto se, entro dieci giorni dall'aggiudicazione, la società presenta un altro acquirente che offra lo stesso prezzo.
Zucchetti Sg srl
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