Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

VENDITA IMMOBILIARE / ESENZIONE IVA

  • Giovanni Sorzato

    Dueville (VI)
    18/05/2017 16:29

    VENDITA IMMOBILIARE / ESENZIONE IVA

    Buon giorno,
    vorrei sottoporre alla Vostra attenzione il seguente quesito:
    Sono curatore di una società fallita (impresa di costruzione) e ho provveduto a vendere diversi lotti (tutti immobili al grezzo).
    Ai sensi dell'art. 10 primo comma, n. 8-bis DPR 633/72 le cessioni di fabbricati effettuate dalle imprese costruttrici (il fallimento mantiene tale qualifica) oltre il quinquennio dall'ultimazione dei lavori sono soggette al regime natuale di esenzione Iva a meno che il cedente dichiari espressamente che intende optare per l'imponibilità dell'imposta.
    Il sottoscritto si è avvalso di tale facoltà optando quindi per l'imposizione dell'Iva.
    Tale scelta è stata esplicitata nell'avviso di vendita ove espressamente è stato riportato che tali cessioni sarebbero state soggette ad Iva.
    L'aggiudicatario contesta ora l'applicazione dell'imposta riferendo che l'art. 16 del D.L. 18/2016 consente all'acquirente di scegliere l'applicazione delle imposte fisse a condizione che dichiari di rivendere l'immobile nei 5 anni successivi l'acquisto.
    Personalmente ritengo che anche qualora vi fossero delle perplessità riguardo l'applicazione di un'imposta piuttosto che di un'altra in questo caso non si possa derogare a delle condizioni dettate nell'avviso di vendita delle quali tutti i potenziali interessati all'acquisto avrebbro dovuto prendere atto.
    Grazie per l'attenzione
    Giovanni Sorzato
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      22/05/2017 17:16

      RE: VENDITA IMMOBILIARE / ESENZIONE IVA

      Al di là di ciò che è stato scritto sul bando, della complessa problematica legata agli immobili non ultimati, al grezzo, abitabili o meno, o di tipologie e con destinazioni particolari, l'art. 16 del D.L. 18/2016 ci pare assolutamente chiaro, abbraccia tutte le tipologie di immobile, e stabilisce una facoltà per l'acquirente, che quindi a nostro avviso gli spetta anche nel caso in esame: "Gli atti e i provvedimenti recanti il trasferimento della proprietà o di diritti reali su beni immobili emessi, a favore di soggetti che svolgono attività d'impresa, nell'ambito ... di una procedura di vendita di cui all'articolo 107 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna a condizione che l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro cinque anni".

      Senza altre condizioni o possibili eccezioni.