Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

Fallimento snc e soci illimitatamente responsabili

  • Giuseppe Franco

    Nocera Inferiore (SA)
    22/03/2022 11:46

    Fallimento snc e soci illimitatamente responsabili

    Salve,
    al fine di ottenere un Vostro contributo in ordine alla corretta individuazione, nell'interesse del ceto creditorio, delle connesse attività in capo alla Curatela, significo quanto segue.
    Giusta declaratoria di fallimento di una snc e dei soci illimitatamente responsabili, emerge che i prefati soggetti risultano proprietari, nella misura di diritti pari ad 1/4 cadauno (1/2 dei diritti di proprietà), di due consistenze immobiliari.
    La restante parte, pari ad 1/2, risulta di proprietà dei rispettivi coniugi.
    Ora, la Curatela, in ragione della circostanza che alienare integralmente le consistenze immobiliari in luogo dei diritti pari ad 1/2 potrebbe risultare la soluzione maggiormente appetibile nei confronti dei soggetti potenzialmente interessati all'acquisto, mi domando se la Curatela possa procedere con la vendita anche della quota di proprietà dei coniugi dei soci falliti in proprio, ovvero quale alternativa potrebbe percorrere (ad esempio, giudizio di divisione endofallimentare).
    In attesa di un Vostro prezioso contributo, cordialmente.

    Dott. Giuseppe Franco
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      22/03/2022 18:51

      RE: Fallimento snc e soci illimitatamente responsabili

      Premesso che è inutile indagare se si tratta di coniugi in comunione legale di beni in quanto, comunque, con la dichiarazione di fallimento, la comunione si scioglie e si trasforma in comproprietà ordinaria.
      Orbene nella comproprietà ordinaria ciascuno dei comproprietari dispone della quota che gli compete ed è questa quota che, in caso di fallimento di uno dei coniugi, viene acquisita all'attivo fallimentare. Di conseguenza il curatore del fallimento di uno dei coniugi ha la disponibilità e, quindi, può vendere, soltanto la quota acquisita, restando la restante quota di proprietà nella libera disponibilità dell'altro comproprietario in bonis.
      A questo punto il curatore può mettere in vendita la quota di cui dispone, con le ovvie compressioni di interesse da lei sottolineate, oppure può chiedere lo scioglimento della comunione , con gli effetti di cui agli artt. 600 e segg. cpc..
      Considerati i tempi e difficoltà di una divisione, che poi è da verificare se sia possibile, è preferibile in questi casi trovare una soluzione amichevole, nel senso o di attuare una divisione concordata con individuazione della quota materiale che verrebbe attribuita ai falliti (peraltro nel caso si tratta di due immobili), oppure i coniugi in bonis, sempre se sono d'accordo, potrebbero rilasciare una mandato con procura a vendere al curatore delle loro quote, di modo che il ricavato, detratte le spese, verrebbe diviso secondo le quote di competenza.
      Zucchetti Sg srl
      • Giuseppe Franco

        Nocera Inferiore (SA)
        30/03/2022 17:53

        RE: RE: Fallimento snc e soci illimitatamente responsabili

        Nel ringraziarVi per il contributo fornito, al fine di meglio inquadrare le soluzioni percorribili, significo quanto segue.
        Premesso ed assodato che la Curatela acquisisce al fallimento solo la quota dei due comproprietari, pari al 50% complessivo, che sono stati dichiarati falliti in proprio e, pertanto, della circostanza che può procedere con la vendita solo della prefata quota. Ciò posto, fermo restando l'auspicata ipotesi in cui gli altri due comproprietari rilascino alla Curatela un mandato con procura a vendere al Curatore anche le rispettive quote, in ragione dell'indivisibilità in natura delle consistenze immobiliari, l'alternativa, finalizzata alla vendita integrale delle stesse (in quanto maggiormente appetibile ai soggetti potenzialmente interessati), sarebbe costituita da:
        - giudizio di divisione di cui agli artt. 599 e segg. c.p.c.;
        - giudizio di divisione ordinaria ex art. 1116 c.c. in combinato disposto con l'art. 784 c.p.c.;
        Peraltro, come verrebbe rilasciato, ad opera degli altri comproprietaria, alla Curatela il mandato con procura a vendere anche le rispettive quote (procura speciale autenticata dal Notaio)?
        Trovandomi ad analizzare la fattispecie per la prima volta, resto in attesa di ogni ulteriore elemento che può supportarmi per risolvere la quaestio.

        Cordialmente
        Dott. Giuseppe Franco
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          30/03/2022 19:02

          RE: RE: RE: Fallimento snc e soci illimitatamente responsabili

          Riprendiamo una nostra risposta del 2016, ancora attuale.
          Come è noto, la legge fallimentare non prevede specifiche disposizioni in merito alla liquidazione della quota indivisa, a differenza di quanto avviene nell'nell'esecuzione ordinaria ove il codice di rito ha espressamente previsto nell'art. 600 tre alternative tra loro graduate. Ossia, il giudice dell'esecuzione deve preferibilmente procedere, qualora sia possibile, alla separazione della quota in natura; ove la separazione non sia fattibile o comunque non sia stata richiesta dalle parti, il giudice dispone che si proceda alla divisione a norma del codice civile, ma può anche ordinare la vendita della quota indivisa, mantenendo inalterata la comunione e sostituendo di fatto al debitore esecutato un soggetto terzo che subentra nella titolarità del diritto, qualora ritenga probabile che tale vendita possa avvenire ad un prezzo pari o superiore al valore della quota, come determinato a norma dell'art. 568 cpc.
          L'art. 181 disp.att. c.p.c., nella versione attuale, stabilisce, a sua volta che qualora il giudice dell'esecuzione opti per la divisione del bene indiviso, è lo stesso giudice dell'esecuzione che provvede all'istruzione della causa a norma degli articoli 175 e seguenti del codice, se gli interessati sono tutti presenti, nel mentre, se questi non sono tutti presenti, con l'ordinanza di cui all'articolo 600, secondo comma, cpc fissa l'udienza davanti a sé per la comparizione delle parti, concedendo termine alla parte più diligente fino a sessanta giorni prima per l'integrazione del contraddittorio mediante la notifica dell'ordinanza. E' bene chiarire che il giudizio di divisione di cui parla l'art. 600 cpc è un ordinario processo di cognizione che rispetto a quello normale attribuisce direttamente al giudice dell'esecuzione l'istruzione della causa e l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti che non sono presenti, tant'è che tale atto, notificato ai soggetti non presenti, è stato equiparato ad una citazione al punto da dover essere trascritto (Trib. Firenze, 18 aprile 2008).
          Si è sempre discusso circa la possibilità di estendere questa disciplina al fallimento del comproprietario, ove è pacifico che il curatore può acquisire (e quindi disporre della) la quota ideale che compete al fallito e mai l'intero, posto che le altre quote appartengono agli altri comproprietari non falliti.
          Nel vigore della vecchia legge fallimentare un peso determinate per l'applicazione delle norme processuali nell'ambito della procedura fallimentare era dato dal richiamo generale operato dall'art. 105 l.f., in forza del quale alle vendite di beni mobili o immobili del fallimento si applicavano le disposizioni del codice di procedura civile relative al processo di esecuzione in quanto compatibili, salvo poi a stabilire se le norme processuali dovevano intese come integrative o come applicabili in via diretta nel fallimento; rimaneva tuttavia, in entrambi i casi, il problema di verificare entro quali limiti le disposizioni del codice di rito fossero compatibili con quelle fallimentari nonché quali potessero essere le conseguenze in caso di loro violazione,
          Rese autonoma la liquidazione fallimentare rispetto a quella dell'espropriazione individuale e degiurisdizionalizzate la stessa nel senso che le vendite, anche di beni immobili, possono essere effettuate direttamente dal curatore, riesce più difficile estendere la disciplina del codice di rito sui beni indivisi alla liquidazione fallimentare e, comunque, riesce più difficile quel giudizio di compatibilità, che è implicito in ogni trasposizione normativa, data la diversa figura e le diverse funzioni che ha il giudice delegato rispetto a quello dell'esecuzione. Si avrebbe infatti un giudice delegato, sostanzialmente estraneato dalla liquidazione fallimentare- che può procedere alla vendita solo su "delega" dl curatore contenuta nel programma di liquidazione (art. 107, co. 2), che non può sospendere la vendita qualora ricorrano gravi e giustificati motivi nè impedirne il perfezionamento quando il prezzo offerto risulti notevolmente inferiore a quello giusto se non su istanza di parte e mai d'ufficio- e che, invece, qualora all'attivo fallimentare sia stata acquisita una quota di un immobile, riprende integralmente poteri tali da poter disporre la separazione o istruire la causa di divisione, ecc.. Anche il curatore verrebbe in questi casi a mutare la sua condizione perché egli, in quanto subentrato nella disponibilità della quota che compete al fallito, è un comproprietario e non il creditore esecutante, eppure a lui dovranno essere attribuite le incombenze della notifica e della iscrizione della causa a ruolo qualora si dia al giudice delegato la possibilità di procedere alla divisione.
          E' chiara la nostra opzione per la soluzione che consente al curatore, che abbia acquisto la quota di un immobile, di poter procedere soltanto secondo le vie ordinarie alla divisione ma questa non è l'opinione dominante. Riportiamo di seguito per completezza un provvedimento tipo del tribunale di Firenze che va nel senso contrario alla nostra opinione e che le può servire per aiutare il suo giudice delegato a decidere nello stesso senso.
          Il Giudice Delegato
          -Letta l'informativa del Curatore del Fallimento, con cui lo stesso ha segnalato la necessità di promuovere un giudizio divisionale onde evitare un probabile infruttuoso esperimento di asta limitatamente alla quota di pertinenza della Procedura;
          -rilevato che a seguito della modifica disposta dal D.L. n. 35/2005 convertito nella Legge n. 80/2005, che ha eliminato l'inciso dell'art. 181 disp. att. C.P.C.: "e l'ufficio al quale egli appartiene é competente per la divisione", non possono sussistere dubbi in ordine alla competenza del Tribunale fallimentare per il procedimento divisionale, atteso che con la novella legislativa la divisione di beni indivisi nell'ambito di una procedura espropriativa è oggi sempre promossa davanti al Giudice dell'Esecuzione assegnatario della procedura esecutiva quale sub-procedimento della stessa;
          --osservato che l'art. 181, 2° comma, disp. att. C.P.C. stabilisce che "se gli interessati non sono tutti presenti, il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza di cui all'art. 600, secondo comma, C.P.C., fissa l'udienza davanti a sé per la comparizione delle parti, concedendo termine alla parte più diligente fino a sessanta giorni prima per l'integrazione del contraddittorio mediante la notifica dell'ordinanza", con la conseguenza che la divisione degli immobili indivisi in comproprietà tra il fallito e terzi soggetti non falliti può essere legittimamente disposta direttamente dal Giudice Delegato ai sensi dell'art. 181 disp. att. C.P.C.;
          -Rilevato, pertanto, che appare opportuno fissare avanti a questo Giudice Delegato un'udienza per la comparizione delle parti (ossia del Curatore e dei comproprietari dei beni immobili indivisi), concedendo al Curatore termine fino a 60 giorni per la notifica della presente ordinanza agli stessi ed ad eventuali creditori iscritti ai sensi dell'art. 181, 2° comma, disp. att. C.P.C., al fine di consentire ai comproprietari di manifestare l'eventuale volontà di rilevare la quota del fallito al prezzo di stima, con l'avvertenza che, in caso di mancata comparizione ovvero di omesso raggiungimento di un accordo per una bonaria divisione o per l'acquisto della quota in questione, si darà corso al procedimento divisionale quale mero incidente della procedura liquidativa fallimentare, rilevandosi che essendo già documentata l'indivisibilità del compendio, si procederà alla conseguente emissione di ordinanza di vendita dell'intero cespite, cui conseguirà l'attribuzione ai singoli comproprietari non falliti del controvalore in denaro delle rispettive quote in sede di riparto del ricavato di asta;
          P . Q . M .
          Visto il combinato disposto degli artt. 600-601 C.P.C. e 181 disp. att. C.P.C.,
          DISPONE
          procedersi a giudizio di divisione in relazione al complesso immobiliare posto in ……………………………………….… via …………………………………………………. censito al catasto ………………………………………………………………………………………
          Fissa per la comparizione del Curatore, dei comproprietari dei beni immobili indivisi di proprietà pro quota del Fallimento, dei creditori iscritti e dei titolari di diritti reali sui beni l'udienza del …………. davanti al Giudice Delegato …………………………….. quale Giudice della divisione
          FISSA TERMINE
          di giorni 60 prima dell'udienza al Curatore per la notifica della presente ordinanza ai comproprietari, ai creditori iscritti ed ai titolari di diritti reali sui beni.
          Dispone che il Curatore iscriva la presente causa a ruolo.
          Firenze, …………………….
          Il Giudice Delegato
          Zucchetti SG srl