Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

iva differita ibìncassata in corso di fallimento

  • Carla Ferriero

    SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE)
    13/10/2020 18:57

    iva differita ibìncassata in corso di fallimento

    la società fallita ha emesso alcune fatture nei confronti di enti pubblici con Iva ad esigibilità differita ai sensi dell'art. 6 comma 5 dpr 633/72. Alla data di apertura della dichiarazione di fallimento tali fatture non erano state ancora pagate e, dunque, l'Iva non era ancora divenuta esigibile.
    L'incasso delle fatture avviene nel corso della procedura fallimentare. Ora, il debito per IVA divenuta esigibile secondo la risposta dell'agenzia delle entrate n. 455 del 31/10/19 il debito va considerato di natura concorsuale. Di conseguenza il curatore non è tenuto a versare il debito iva relativo ai corrispettivi incassati nel corso della procedura se relativi ad operazioni eseguite ante fallimento. Il curatore se è esonerato dal versamentosi deve considerarsi esonerato anche dalla presentazione della liquidazione periodica iva e dalla dichiarazione annuale iva? se le presenta indicando l'iva incassata, l'agenzia delle entrate richiderà il pagamento. considerando la curatela inadempiente. Cosa fare?
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      17/10/2020 11:48

      RE: iva differita ibìncassata in corso di fallimento

      Proprio la risposta 455/2019 dell'Agenzia delle Entrate fornisce a nostro avviso gli elementi per individuare la strada da percorrere.

      Essa affronta il caso di IVA differita di provenienza ante procedura, inserita nelle liquidazioni periodiche e regolarmente pagata, della quale viene chiesto il rimborso.

      L'Agenzia, con ragionamento sottile ma a nostro avviso condivisibile, scinde chiaramente i due aspetti:
      - quello tributario/dichiarativo, in forza del quale l'IVA in questione è certamente IVA a debito
      - quello concorsuale, in forza del quale i debiti concorsuali possono essere pagati solo in sede di riparto, se ammessi al passivo
      per concludere in sostanza che il debito esisteva, e se il curatore (sbagliando) l'aveva pagato in prededuzione non si era trattato di un pagamento di indebito ma solo di un errore procedurale/concorsuale, e pertanto l'importo non era ripetibile.

      Mutuando tale condivisibile impostazione, la risposta al quesito in esame è automatica: l'IVA in questione deve essere regolarmente indicata nelle liquidazioni periodiche e nella dichiarazione annuale, perché è IVA a debito del periodo, ma non deve essere versata.

      Poiché, e questo è un problema ben noto, la modulistica non consente di tenere separata l' "IVA ante" dall' "IVA post", è probabile che l'Agenzia trasmetta una dichiarazione di irregolarità; in risposta a essa di dovrà e potrà illustrare l'accaduto e il rispetto delle regole.