Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

Liquidazione controllata - perizia di stima non necessaria per i beni di modesto valore ex art. 216 CCII

  • Enrico Montanari

    RAVENNA
    08/01/2024 18:11

    Liquidazione controllata - perizia di stima non necessaria per i beni di modesto valore ex art. 216 CCII

    Buonasera,
    sono liquidatore di una procedura di liquidazione controllata dove l'attivo da liquidare è costituito essenzialmente dalla quota di reddito messa a disposizione dei creditori e non necessaria per il mantenimento del debitore, di una quota immobiliare di un appartamento e garage (piena proprietà 2/42) e di una quota immobiliare di un garage (piena proprietà 1/6).
    Per quanto concerne l'attivo immobiliare, stante le quote in piena proprietà in capo al debitore, ritengo applicabile l'art. 216 CCII che prevede la possibilità di non nominare un perito estimatore.
    L'assenza di un perito, in presenza di un attivo immobiliare di modesto valore (attivo immobiliare stimato dal liquidatore secondo gli OMI pari ad euro 8.000,00 circa), sgrava la procedura, già di per sè "risicata" da un punto di vista dell'attivo, da ulteriori costi che andrebbero ad incidere sul soddisfacimento finale dei creditori.
    Quando si parla di "modesto valore" (art. 216 CCII) ci sono dei valori "tetto" previsti dalla dottrina o ci si dovrà rimettere al Giudice competente?
    Grazie e buona serata.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      09/01/2024 17:43

      RE: Liquidazione controllata - perizia di stima non necessaria per i beni di modesto valore ex art. 216 CCII

      Premessa l'applicazione dell'art. 216 per il richiamo contenuto nell'art. 275, comma 2, secondo periodo, il modesto valore è oggetto di valutazione da parte del liquidatore, che procede alla nomina dell'esperto stimatore, ai sensi dell'art. 129 comma 2. Tuttavia, trattandosi di beni immobili, riteniamo difficile che possa fare a meno di uno stimatore alla luce delle modalità della stima richieste dal primo comma dell'art. 216, che fanno capire come la relazione di stima sia diventata non solo lo strumento di determinazione del prezzo di vendita del bene, ma, principalmente, il documento informativo delle caratteristiche del bene da liquidare, integrativo dell'avviso di vendita che su essa si fonda, dato che anche tale relazione viene resa pubblica. E questo spiega perché il primo comma dell'art. 216, nel riaffermare ulteriormente (dopo quanto disposto nell'art. 195) che i beni acquisiti all'attivo della procedura sono "stimati da esperti nominati dal curatore", precisa "ai sensi dell'art. 129, comma 2, che riproduce il secondo comma dell'art. 32 l. fall., per cui ora è stabilito per legge che lo stimatore è un coadiutore, quale logico sviluppo che allo stimatore viene chiesta non solo la determinazione del valore dei beni, ma, gli vengono demandate anche tante altre incombenze specifiche di un settore professionale.
      Zucchetti SG srl