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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà
Vendita beni mobili registrati
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Linda Priori
Siena11/10/2019 11:30Vendita beni mobili registrati
Buongiorno,
in un fallimento di una società di autotrasporti non risulta alla data di apertura della procedura alcun bene mobile registrato.
Premetto che non ho neanche i documenti contabili, salvo il bilancio depositato in CCIAA per un unico anno e dal quale si vede la presenza di immobilizzazioni materiali.
Effettuando delle interrogazioni storiche presso il Pra è emerso che nel periodo 2017-2018 (oltre comunque 1 anno antecedente al decreto di apertura in quanto la dichiarazione è del settembre 2019) tutti i beni mobili registrati sono stati ceduti ad una società terza, la cui proprietà e amministrazione è del compagno dell'amministratore in carica al momento del dissesto (dallo stato di famiglia richiesto preso il comune di residenza emerge tale coabitazione).
La maggior parte di tali beni sono stati ceduti nuovamente a terzi e si trovano oggi dislocati nel centro Italia.
Vorrei sapere, secondo la vostra preziosa opinione, se una revocatoria è plausibile nonostante si tratti di atti posti in essere al solo scopo di svuotare l'azienda sebbene oltre l'anno antecedente al fallimento. E nel caso, gli automezzi già passati ad ulteriori proprietari potrebbero tornare nelle disponibilità della curatela?
Grazie per l'aiuto
Saluti
LP-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza14/10/2019 18:54RE: Vendita beni mobili registrati
La revocatoria fallimentare è da escludere dato che le vendite sono fuori del periodo sospetto in quanto non solo risalgono ad oltre sei mesi anteriori al fallimento, di cui al secondo comma dell'art. 67 l.f, ma addirittura all'anno, per cui è inapplicabile anche il primo comma dell'art. 67anche configurando una vendita sproporzionata. Sempre sotto iol profilo della revocatoria fallimentare, l'unica norma applicabile sarebbe quella di cui all'art. 64, ma bisognerebbe dimostrare che la vendita era stata a titolo gratuito. Il tutto è complicato dalla successiva vendita a terzi giacchè per costante giurisprudenza l'azione revocatoria esperita contro un sub acquirente, anche quando l'atto originario sia un atto revocabile ex art. 67 lf, è sempre una revocatoria ordinaria, che ha come condizione presupposta la revocatoria fallimentare verso il primo atto della serie, quello compiuto dal fallito. Di conseguenza, quando l'atto originario sia un atto revocabile ex art. 67 l.fall., è irrilevante che le condizioni dell'azione ex art. 67 l.fall. ricorrano anche in relazione dell'acquisto del subacquirente, in quanto l'inefficacia di questo non dipende dalla sua autonoma revocabilità ma, a norma del comma 4 dell'art.2901 cc, dalla soggettiva situazione di mala fede del sub acquirente riguardo all'atto d'acquisto del suo dante causa, consistente nella consapevolezza dei vizi di revocabilità dell'atto originario e, dunque, nella consapevolezza delle circostanze che, ai sensi della legge fallimentare, rendono revocabile l'atto compiuto del fallito.
Il richiamo di tale norma rende difficile anche la revocatoria ordinaria perché comunque il curatore dovrebbe dimostrare la mala fede dei terzi subacquirenti ossia che erano a conoscenza o potevano obiettivamente conoscere che l'atto di acquisto del loro dante causa era revocabile.
Fuori dall'ipotesi di revocatoria diretta da parte dell'attuale fallimento, si potrebbe valutare se esistono i presupposto per coinvolgere nel fallimento anche la società acquirente degli automezzi ipotizzando una società di fatto tra quest'ultima (B) e la società già fallita (A), ma bisogna trovare gli elementi di una attività in comune, anche se il trasferimento delle attività e i rapporti di coabitazione degli amministratori sono elementi abbastanza significativo. Se si riuscisse in questo scopo si arriverebbe al fallimento della sdf tra A e B e personale di B; a questo punto la vendita degli automezzi da A a B sarebbe irrilevante e verrebbero in considerazione le vendite successive di B a terzi, pe cui il curatore del fallimento di B potrebbe esercitare la revocatoria delle vendite ai terzi, se queste sono avvenute nei tempi di cui all'art. 67 rispetto alla data del nuovo fallimento..
Zucchetti SG srl
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