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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà
istanza abbandono beni
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Valeria Angela Pisi
REGGIO EMILIA (RE)12/06/2017 12:15istanza abbandono beni
Buongiorno,
Vi chiedo un parere su questo aspetto: devo procedere a redigere un'istanza di abbandono di una quota di bene immobile di un Fallimento (si tratta, in buona sostanza, di una quota di proprietà di una cabina enel), in quanto in un primo momento doveva essere ceduta al Comune per via di un atto unilaterale d'obbligo, ma poi questa strada si è rivelata non percorribile, ed il bene non è commerciabile e non ha utilità alcuna per il Fallimento.
Il primo quesito è se sia possibile l'istanza di abbandono anche nei confronti di bene immobile.
Il mio dubbio è questo: chi provvede alla cancellazione della trascrizione della sentenza di fallimento da detto mappale? Devo chiedere nell'istanza al G.E. di ordinare la cancellazione della trascrizione al Conservatore RRII??
Vi ringrazio anticipatamente per la risposta.
Cordiali saluti.
Valeria Pisi-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza12/06/2017 20:09RE: istanza abbandono beni
La dizione dell'ottavo comma dell'art. 104ter è inequivoca nell'estendere la possibilità di non acquisire all'attivo o di dismettere qualsiasi tipologia di beni, visto che la norma parla di "uno o più beni" senza alcuna specificazione e richiedendo soltanto che l'attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente.
Effettivamente per i beni immobili e mobili registrati già acquisiti all'attivo fallimentare sorge il problema della cancellazione della sentenza di fallimento dai pubblici registri, di cui il legislatore non si è preoccupato; devesi ritenere che, in questi casi, il giudice delegato possa emettere un decreto di cancellazione della trascrizione della sentenza, in applicazione analogica del secondo comma dell'art. 108 l.fall.
Zucchetti Sg srl
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Andrea Cester
San Vendemiano (TV)09/01/2018 18:58RE: RE: istanza abbandono beni
Buona sera, in merito alla presente fattispecie vorrei inserire un ulteriore elemento di discussione. In una procedura, per una serie di motivi, non ho acquisito un immobile seguendo l'iter di cui all'art. 104 ter L.F., mentre di recente è pervenuta una manifestazione di interesse all'acquisto dello stesso. Ritengo che l'iniziale decisione non precluda la possibilità di addivenire ora alla vendita, previa autorizzazione degli organi della procedura e trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento, per far rientrare il bene nell'alveo della procedura stesa. Esistono precedenti al riguardo? Cordiali saluti. -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza10/01/2018 18:49RE: RE: RE: istanza abbandono beni
Non ci risultano precedenti specifici, ma, a nostro avviso, con la procedura ex art. 104ter, co. 8, l.f. il fallimento rinuncia ad acquisire all'attivo un bene o restituisce al fallito la disponibilità di un bene che aveva acquisito all'attivo, in via non definitiva in quanto ritenuto che, in quel momento, la conservazione e liquidazione di quel bene non era conveniente per la massa. Se si muove da questo principio della non definitività del provvedimento di rinuncia o dismissione, nulla osta per la curatela a ritornare sui propri passi ove muti la situazione sulla convenienza, fermo restando il rispetto dei diritti nel frattempo legittimamente acquisiti nei limiti della normativa fallimentare nuovamente applicabile ai beni ripresi all'attivo. Così, ad esempio, va salvaguardato il diritto del terzo che abbia acquistato il bene direttamente dal fallito che ne aveva la disponibilità, nel mentre il terzo che nel frattempo aveva pignorato il bene in questione deve sottostare al divieto di cui all'art. 51.
Zucchetti SG srl
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Andrea Cester
San Vendemiano (TV)12/01/2018 14:23RE: RE: RE: RE: istanza abbandono beni
Molte grazie.
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