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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà
Debiti dell'usufruttuario
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Paola Cosma
Fiesso d'Artico (VE)17/03/2022 18:40Debiti dell'usufruttuario
Chiedo cortesemente il vostro parere in merito al seguente caso:
fallimento persona fisica, alla data di fallimento risulta nuda proprietaria di un immobile, la curatela ha effettuato la voltura catastale riunendo nuda proprietà e usufrutto, essendo già venuto a mancare l'usufruttuario e trascrivendovi la sentenza di fallimento.
Il Comune si insinua per Imu e Tari non pagata, includendo anche il periodo di debito maturato quando l'usufruttuario era in vita, mi chiedo se sia corretto.
Preciso infatti che la fallita, sebbene fosse anche erede legittima dell'usufruttuario non ha provveduto ad accettare l'eredità nè tantomeno a rinunciarvi, non ha fatto nulla, con molta probabilità l'unico attivo era proprio l'immobile di cui sopra.
Considerate le premesse, riterrei di escludere le richieste del Comune per il periodo antecedente la morte dell'usufruttuario, perché non ravviso profili di solidarietà.
Gradirei un vostro parere, grazie.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza21/03/2022 10:50RE: Debiti dell'usufruttuario
La risposta richiede alcuni passaggi.
In primo luogo va precisato che il decesso dell'usufruttuario determina la estinzione del diritto di usufrutto e la riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà (artt. 979 e 1014 c.c.) ed infatti il fallimento ha trascritto la sentenza sul bene nel suo complesso per cui il fallimento già dispone, indipendentemente dall'accettazione dell'eredità del bene in questione. Questo vuol dire che il diritto di usufrutto è "passato" al nudo proprietario non per successione ereditaria dello stesso all'usufruttuario ma per naturale estinzione del diritto parziale , come sarebbe accaduto anche se il nudo proprietario non fosse un successore dell'usufruttuario.
Anzi per meglio spiegarci, ipotizziamo , al momento, che il nudo proprietario fosse un soggetto estraneo all'usufruttuario e non chiamato alla sua successione; in tal caso la domanda da farsi è se il nudo proprietario, dopo il consolidamento dell'usufrutto alla nuda proprietà risponde in via solidale dei debiti dell'usufruttuario inerenti al bene e al suo diritto. Tanto è escluso dall'art. 1008 c.c., per il quale l'usufruttuario "è tenuto, per la durata del suo diritto, ai carichi annuali, come le imposte, i canoni le rendite fondiarie e gli altri pesi che gravano sul reddito"; ancor più chiaro è l'art. 1, comma 743, della legge 160/2019, che, ai fini IMU stabilisce che "I soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi" per poi aggiungere che "In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso". E' chiaro pertanto che sia la norma generale che quella specifica all'IMU attribuiscono al solo usufruttuario l'obbligo del pagamento dell'IMU, escludendo ogni forma di solidarietà.
Il debito IMU in questione era pertanto personale ed esclusivo dell'usufruttuario; chiarito questo, entra in ballo la vicenda successoria perché il fallito se ha accettato l'eredità dell'ex usufruttuario ha accettato anche in debito in questione. Lei dice che al momento il fallito non ha accettato né rinunciato all'eredità, per cui si trova nella posizione di chiamato all'eredità non ancora accettante e quindi non ancora erede, a meno che non abbia compiuto atti incompatibili con la sua volontà di non accettare o, sotto altro profilo, indicativi della volontà di accettare, nel qual caso si ha una accettazione tacita, che comporta gli stessi effetti di quella esplicita.
Poiché la questione interessa anche il curatore, che può accettare l'eredità al posto del fallito, è il caso di fare una valutazione oggettiva della consistenza dell'intera massa ereditaria (attivo e passivo) per valutare se conviene accettare o se è una eredità dannosa alla quale conviene rinunciare e così definire anche la questione IMU.
Zucchetti SG srl
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