Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

Attestato di prestazione energetica

  • Antonio Saccardo

    THIENE (VI)
    11/12/2013 16:31

    Attestato di prestazione energetica

    Nel caso di vendita di un immobile in sede fallimentare, l'immobile deve essere venduto già dotato di Attestato di Prestazione Energetica?
    Il Curatore deve nominare il tecnico abilitato per redigerlo, e quindi il costo della prestazione professionale è a carico della procedura?
    Oppure sarà l'acquirente che deve dotarsi di APE e sostenere la relativa spesa?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      12/12/2013 13:36

      RE: Attestato di prestazione energetica

      Come abbiamo giù detto altre volte con riferimento all'Ace, e, poi, a seguito del DL 63/2013, convertito dalla legge 90/2013, all'APE (attestato di prestazione energetica), l'art. 6, che introduce il nuovo co. 3-bis all'art. 6, D.Lgs. 192/2005 in materia di attestato di prestazione energetica degli edifici, prevede che «l'attestato di prestazione energetica deve essere allegato al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, pena la nullità degli stessi contratti».
      A quanto ci risulta- ma la questione è meglio nota ai tecnici del settore immobiliare, ai quali è preferibile rivolgersi- l'attestato è richiesto per qualsiasi tipo di vendita, siano essi trasferimenti volontari che coattivi, né sono previste eccezioni in caso di vendite fallimentari, come ad esempio fa l'art. 46, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia che ha riprodotto in parte gli artt. 17 e 40 legge n. 47/1985), il quale, dopo ave disposto la nullità degli "atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione
      è iniziata dopo il 17 marzo 1985… ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria", aggiunge nel comma quinto che "le nullità di cui al presente articolo non si applicano agli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari, individuali o concorsuali".
      Certo il richiamo al contratto di vendita potrebbe far pensare che il legislatore abbia inteso fare riferimento soltanto alle vendite volontarie, però oggi anche le vendite coattive possono essere realizzate a mezzo di un contratto di vendita notarile. Ed è chiaro che se si estende l'attestazione anche a questa ipotesi, intendendo il contratto di vendita come l'atto utilizzato per realizzare il trasferimento del diritto di proprietà, il passaggio ulteriore è che lo stesso regime vale per tutte le vendite coattive, anche se realizzate a mezzo incanto avanti al giudice delegato.
      Noi, nel dubbio e in considerazione degli effetti (la nullità) di una vendita priva dell'ape e della mancanza di una espressa norma esentatrice, suggeriamo che il curatore si munisca dell'attestazione necessaria.
      Zucchetti SG Srl
      • Giovanni Franco Sotgiu

        Sassari
        19/02/2016 19:23

        RE: RE: Attestato di prestazione energetica

        Con riferimento alla problematica relativa all'allegazione dell'attestato di certificazione energetica, da allegare, o meno, ai decreti di trasferimento di immobili in sede fallimentare, rimando allo studio 263-2014/C del Consiglio Nazionale del Notariato a firma di Elisabetta Gasbarrini.
        Lo studio prende in esame la Direttiva europea e il suo impatto con la legislazione italiana, i dati testuali dell'art. 6 del DL 63/2013 e fa una interpretazione sistematica della norma, debitamente confrontata con la Legge Fallimentare ed il Codice di Procedura Civile concludendo che il DL 63/2013 non si applica alle vendite fallimentari.
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          22/02/2016 20:11

          RE: RE: RE: Attestato di prestazione energetica

          Grazie della segnalazione.
          Zucchetti SG srl