Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

Atto di stralcio divisionale di immobili dopo fallimento

  • Elisa Moschini

    Parma
    03/11/2015 18:46

    Atto di stralcio divisionale di immobili dopo fallimento

    Buonasera,

    vi sottopongo il seguente caso: dopo la dichiarazione di fallimento il fallito (persona fisica) ha sottoscritto un atto notarile di stralcio divisionale di immobili. Tale atto è stato registrato presso i pubblici uffici.
    Prima di tale atto il fallito era proprietario per la quota di 1/6 di di beni immobili facenti parte di una comunione. In seguito allo stralcio divisionale il fallito è divenuto proprietario solo di una parte di questi immobili per la quota di 1/3.
    Su tutti gli immobili ricompresi nella comunione risulta iscritta ipoteca in favore della banca che ha concesso un mutuo ipotecario fondiario.
    Posto che l'atto è inefficace nei confronti dei creditori, la prima domanda che vorrei sottoporvi è: su quali beni immobili il curatore deve trascrivere la sentenza di fallimento?

    L'altro quesito è il seguente: in qualità di curatore sono obbligato a far valere l'inefficacia di tale atto?
    Vi ringrazio per le risposte che vorrete fornirmi.
    Saluti
    Elisa Moschini




    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      03/11/2015 20:06

      RE: Atto di stralcio divisionale di immobili dopo fallimento

      La sua prima domanda si imbatte in un problema ancora discusso e cioè se la inefficacia dell'atto compiuto dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento operi di diritto, senza necessità di un apposito accertamento giudiziario, oppure sia comunque richiesto l'intervento del giudice che dichiari l'inefficacia dell'atto. Noi, nonostante le recenti modifiche dell'art. 64 l.f., propendiamo per la seconda soluzione dal momento che è rimasto immutato l'art. 25. n. 2 l.f. che non consente neanche al giudice delegato di acquisire beni del fallimento che si trovino nella disponibilità di terzi che non li mettano a disposizione. Se è così, fin quando non interviene un provvedimento che dichiari l'inefficacia, lei deve inventario ciò che oggi risulta.
      Data la evidente inefficacia dell'atto (ci stupisce che il notaio non abbia verificato che una delle parti era fallito) il curatore non può disinteressarsi della questione; a meno che non ritenga che l'acquisizione della quota che competeva al fallito prima dell'atto divisionale, non sia economicamente conveniente, anche in considerazione delle spese per ottenere la declaratoria di inefficacia, ricorrendo alla procedura di cui al settimo comma dell'art. 104ter.
      Zucchetti SG srl