Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

imprenditore individuale fallito e comunione dei beni

  • Gabriella Placucci

    CESENA (FC)
    16/04/2013 16:09

    imprenditore individuale fallito e comunione dei beni

    Buongiorno,

    si chiede se i beni strumentali di un imprenditore individuale dichiarato fallito e coniugato in regime di comunione legale dei beni ( matrimonio antecedente all'inizio dell'impresa) possano essere alienati dalla Procedura Fallimentare acquisendo l'intero ricavato o è necessario retrocedere al coniuge il 50% di quanto ricavato dalla Procedura Fallimentare. Inoltre se tra i beni strumentali figura un immobile già alienato in sede di procedura esecutiva nella quale è subentrato il curatore, si chiede se una volta ottenuto il ricavato netto dalla vendita di tale immobile, si debba retrocedere al coniuge del fallito il 50 % delle somme acquisite.

    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      16/04/2013 20:08

      RE: imprenditore individuale fallito e comunione dei beni

      La sorte dell'azienda (pensiamo che a questa si riferiscano i beni strumentali) dell'imprenditore individuale in comunione di beni è regolata dall'art. 178 c.c., per il quale tutti i beni che vengano acquistati da uno dei coniugi e siano destinati all'esercizio di un'impresa costituita dopo il matrimonio fanno parte della comunione medesima solo nei limiti in cui sussistano al momento del suo scioglimento (c.d. comunione de residuo).
      Poiché il fallimento determina lo scioglimento della comunione, si è posto il problema di come intendere la comunione de residuo sui beni in questione e, correttamente si detto che "il fallimento di uno dei coniugi in regime di comunione legale dei beni determina la comunione "de residuo" sui beni destinati "post nuptias" all'esercizio di impresa, soltanto rispetto a quelli eventualmente residui dopo la chiusura della procedura" (Cass.14/04/2004, n. 7060). concetto ineccepibile perché i beni acquistati e destinati all'esercizio dell'impresa sono, prima dello scioglimento della comunione, aggredibili per intero dai creditori del coniuge imprenditore e sarebbe del tutto irragionevole pensare che con la dichiarazione di fallimento la garanzia dei creditori possa dimezzarsi. In secondo luogo, se è vero che la dichiarazione di fallimento determina lo scioglimento della comunione, non vi è dubbio che il fallimento determina anche lo spossessamento del debitore ed il vincolo di tutti i suoi beni, in virtù di una sorta di pignoramento generale, al soddisfacimento dei creditori. Tale vincolo, seppure contestuale da un punto di vista cronologico all'effetto dello scioglimento della comunione, è, tuttavia, da un punto di vista logico, antecedente poiché concorre a costituire la "ratio legis" dello scioglimento della comunione. (Trib. Modena, sez. I, 22/03/2005).
      In sostanza, lo stesso concetto di comunione de residuo non può avere riguardo ai beni destinati a confluirvi senza avere contemporaneamente riguardo alle passività che gravano su quei beni, anche solo in virtù della garanzia generica ex art. 2740 c.c. per cui è ampiamente giustificato il concetto che nel caso indicato la comunione de residuo si attua, in caso di fallimento di un coniuge, su ciò che rimane dopo aver pagato le passività.
      Per quanto riguarda l'immobile, se questo, come lei dice, rientra tra i beni strumentali segue la stessa sorte dei beni mobili in qaunto costituisce uno dei componenti dell'azienda su cui si attua soltanto la comunione de residuo al momento dello scioglimento, ossia su ciò che rimane dopo la soddisfazione dei creditori.
      Se l'immobile non rientra tra i beni di cui all'art. 178 c.c., bisogna valutare, in base alla disciplina sulla comunione (in particolare gli artt. 177- 178- 179 c.c.), se esso è bene personale o comune, con le relative conseguenze quanto al trattenimento per intero o pro quota del ricavato dalla vendita.
      Zucchetti SG Srl
      • Gabriella Placucci

        CESENA (FC)
        24/04/2013 16:36

        RE: RE: imprenditore individuale fallito e comunione dei beni

        grazie per la cortese risposta.

        io ritengo che il bene immobile costituisca uno dei beni dell'azienda in quanto annotato nel Libro cespiti tra i beni strumentali e nella documentazione contabile della ditta individuale fallita.
        Tuttavia il bene è stato acquistato dalla fallita contestualmente all'inizio attività ( anno 97) e nell'atto di acquisto viene indicata come acquirente la persona fisica senza l'indicazione della partita iva della ditta individuale.
        Ritengo che il coniuge non possa vantare diritti in quanto a mio avviso dovrebbe essere rilevante l'effettiva destinazione del bene ( art 178 c.c.), provata dalla documentazione contabile. Voi cosa ne pensate?
        • Gabriella Placucci

          CESENA (FC)
          24/04/2013 16:51

          RE: RE: RE: imprenditore individuale fallito e comunione dei beni

          Si chiede inoltre il Vostro parere in ordine a quanto segue:

          nella medesima procedura esecutiva è stato aggiudicato un bene immobile ( per 2/3 pervenuto alla fallita per successione ex lege causa decesso; per 1/3 acquisito con atto notarile di compravendita). Prima del decreto di trasferimento è stato dichiarato il fallimento e la curatela è intevenuta nella Procedura esecutiva al fine di ottenere il ricavato netto dalla vendita.
          Ora a mio avviso il 50% di 1/3 dovrebbe essere di spettanza del coniuge della fallita in virtù del regime di comunione legale dei beni.
          Secondo voi il coniuge può contestare l'avvenuta vendita del bene da parte della procedura esecutiva immobiliare che non l'ha considerato quale comproprietario?
          Le somme attribuite alla curatela dovranno essere restituite al coniuge per la parte di sua spettanza solo previa insinuazione al passivo del fallimento da parte del coniuge del fallito con conseguente richiesta di ripetzione delle somme attribuite in via provvisioria al creditore fondiario? in caso di mancata insinuazione la curatela potrà provvedere alla ripartizione di tale somma ai creditori senza addebito di alcuna responsabilità? grazie
          • Zucchetti Software Giuridico srl

            Vicenza
            24/04/2013 19:27

            RE: RE: RE: RE: imprenditore individuale fallito e comunione dei beni

            Se l'acquisto del terzo non rientra in alcuna delle previsioni di cui all'art. 179, non vi è dubbio che questa quota sia entrata nella comunione legale per cui i 2/3 dell'immobile sono, anzi erano di proprietà esclusiva del soggetto poi fallito e il restante terzo era in comunione legale con il coniuge.
            Secondo la costante giurisprudenza degli ultimi anni, la comunione legale dà vita ad una comproprietà solidale e senza quote, nella quale la cd. quota non è un elemento strutturale della stessa, per cui Il creditore di un coniuge, pertanto, dovrà pignorare l'intero cespite in comunione, con facoltà peraltro di soddisfarsi solo sul ricavato nei limiti della quota spettante al coniuge obbligato, mentre l'interesse del coniuge non obbligato è tutelato dal diritto di far propria la rimanente parte del 50% del ricavato.
            Questo significa che l'aggiudicatario acquirente in sede esecutiva non deve temere azioni di evizione perché il coniuge estraneo alla esecuzione non poteva opporsi al pignoramento della sua "parte" che è stata espropriata.
            Questo coniuge ha diritto quindi ad ottenere la restituzione di 1/6 8se non abbiamo fatto male i conti) del ricavato netto dalla vendita e se l'intero ricavato fosse stato assegnato al fallimento non vi sarebbero dubbi che dovrebbe da questi pretendere detta somma in prededuzione; nel caso, però, tra le righe della sua domanda intuiamo che l'esecuzione è stata promossa da un creditore fondiario al quale è stato assegnato provvisoriamente il ricavato, per cui anche questo creditore deve insinuarsi per fare i conti definitivi in sede fallimentare. Si tratta allora di vedere cosa è stato assegnato al creditore fondiario e cosa al curatore fallimentare.
            Se nell'esecuzione individuale sono stati effettivamente distribuiti soltanto i 5/6 del ricavato (non interessa in questo momento se questa somma è stata data tutta al creditore fondiario o parte alla curatela) e il restante sesto è stato consegnato al curatore, è chiaro che questi è solo un depositario della somma di spettanza del coniuge non fallito che, se non vi sono altri motivi, può chiederne ed ottenerne il pagamento.
            Se, invece in sede esecutiva è stata distribuita l'intera somma e la quota assegnata al curatore è quella gli sarebbe spettata in ragione del suo intervento ai sensi dell'art. 471 del TUB o comunque non è chiaro cosa sia stato distribuito, il curatore, fin quando non si chiarisce questo punto, non può restituire al coniuge che ne ha diritto la somma che pretende, ma contesterà il credito e l'interessato dovrà presentare una domanda di insinuazione come prescrive l'art. 111bis per i crediti prededucibili contestati nell'ammontare o nella collocazione.
            Zucchetti Sg Srl

            • Antonio Fusella

              Torrevecchia Teatina (CH)
              15/12/2013 18:44

              RE: RE: RE: RE: RE: imprenditore individuale fallito e comunione dei beni

              In caso di fallimento per estensione di socio di sas (non imprenditore) cosa suggerite di fare nell'immediato al curatore non appena si rende conto che il fallito è in comunione legale con la moglie (i due tra l'altro si stanno separando ma non c'è ancora il divorzio)?. Premetto che è già passato un mese dalla dichiarazione di fallimento ma il curatore, per pura dimenticanza, non aveva pensato alla questione della comunione o della separazione. Da un punto di vista legale e operativo cosa può fare?. Può convocare la mogle del fallito per appurare quali sono le sue proprietà che rientrano nella comunione e che quindi il curatore potrebbe e/o dovrebbe acquisire al fallimento? Grazie.
              • Zucchetti Software Giuridico srl

                Vicenza
                16/12/2013 18:47

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: imprenditore individuale fallito e comunione dei beni

                Sia la separazione personale che la dichiarazione di fallimento di uno dei coniugi (per ripercussione ex art. 147 l.fall. o quale imprenditore individuale) determinano lo scioglimento della comunione legale a norma dell'art. 191 c.c.; si tratta di stabilire la data dei due eventi perché il primo di essi determina lo scioglimento e a quella data vanno rapportate le divisioni.
                Quali beni entrano nella massa da dividere è questione che non può essere risolta in linea generale, ma con riferimento ai singoli beni e attività svolte, se iniziate prima o dopo il matrimonio, alle modalità di acquisto dei beni, ecc. tenendo presente gli artt. 177 e segg.
                Zucchetti Sg Srl
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          24/04/2013 19:26

          RE: RE: RE: imprenditore individuale fallito e comunione dei beni

          Concordiamo perfettamente con la sua interpretazione che dà prevalenza, come appunto stabilisce l'art. 178 c.c., alla effettività della destinazione all'esercizio dell'impresa perché il bene rientri soltanto nella comunione de residuo.
          Zucchetti SG Srl