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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà
Modalità di comunicazione della notizia di vendita dei beni immobili ai creditori ipotecari
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Franco Chizzoni
Mantova14/11/2013 23:57Modalità di comunicazione della notizia di vendita dei beni immobili ai creditori ipotecari
Chiedo cortesemente di sapere se, a vostro parere, alla luce del disposto dell'art. 93, terzo comma n. 5, l.f., come modificato dall'art. 17 del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, anche la notizia delle operazioni di vendita dei beni immobili o dei mobili registrati ai creditori ipotecari o comunque muniti di privilegio possa essere fatta ora dal Curatore anche a mezzo pec all'indirizzo indicato in atti della procedura, o se invece sia sempre richiesta la notificazione, come previsto dal tenore letterale dell'art. 107, terzo comma, l.f.
Ringrazio per il contributo e porgo distinti saluti
Dott. Franco Chizzoni - Mantova"
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza18/11/2013 11:31RE: Modalità di comunicazione della notizia di vendita dei beni immobili ai creditori ipotecari
La Pec non è , almeno per ora, un mezzo generalizzato di comunicazione, in quanto il legislatore ha indicato i singoli casi in cui le comunicazioni vanno fatte con tale strumento; tra queste non vi è quella di cui al terzo comma dell'art. 107, che richiede espressamente la notifica ( che è diversa dalla comunicazione) ai soggetti ivi indicati.
Zucchetti SgSrl-
Rosella De Santis
BERGAMO21/11/2013 11:41RE: RE: Modalità di comunicazione della notizia di vendita dei beni immobili ai creditori ipotecari
Mi ricollego alla questione per chiedere se a vostro parere
per le vendite immobiliari in cui il G.D. non interviene (è il caso p. esempio delle vendite effettuate con asta presso il notaio), ritenete che l'invio al creditore ipotecario dell'avviso di vendita a mezzo raccomandata a.r. può sostituire la notifica a mezzo ufficiale giudiziario.
Grazie.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza21/11/2013 19:49RE: RE: RE: Modalità di comunicazione della notizia di vendita dei beni immobili ai creditori ipotecari
Il terzo comma dell'art. 107 parla di notizia da dare a ciascuno dei creditori ipotecari o comunque muniti di privilegio "mediante notificazione", che è termine che non ammette equipollenti, per cui essa va effettuata secondo le ordinarie regole previste per le notifiche. Peraltro l'uso di tale strumento non è cervellotico ma espressamente voluto (lo era già nel vecchio rito a norma dell'ult. comma dell'art. 108) in quanto è finalizzato a mettere i creditori in questione in condizione di poter richiedere la sospensione della vendita a norma dell'art. 108.
Zucchetti Sg Srl
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Monica Binda
Pesaro (PU)10/01/2014 16:29RE: RE: RE: RE: Modalità di comunicazione della notizia di vendita dei beni immobili ai creditori ipotecari
Entro quale termine vanno eseguite le notifiche dell'avviso di vendita ai creditori ipotecari?
Saluti
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza10/01/2014 20:06RE: RE: RE: RE: RE: Modalità di comunicazione della notizia di vendita dei beni immobili ai creditori ipotecari
Il terzo comma dell'art. 104 si limita a dire in proposito che la notizia mediante notificazione da parte del curatore a ciascuno dei creditori ipotecari va fatta "prima del completamento delle operazioni di vendita", il che significa prima del deposito della documentazione di cui al comma quinto della stessa norma, per dar modo ai creditori iscritti di proporre, entro dieci giorni dal predetto deposito, istanza di sospensione.
Nonostante tale dizione, noi consigliamo di anticipare la notifica all'inizio delle operazioni di vendita (nell'esecuzione individuale l'art. 498 cpc pone il termine di cinque giorni dal pignoramento).
Zucchetti Sg Srl
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Fabrizio Tagliabracci
Mestre (VE)01/04/2014 19:18RE: RE: RE: RE: RE: RE: Modalità di comunicazione della notizia di vendita dei beni immobili ai creditori ipotecari
Oggi, in Cancelleria, mentre autenticavo gli avvisi da notificare ai creditori ipotecari per l'ennesimo tentativo d'asta, il Cancelliere mi ha fatto rilevare che la notifica ai suddetti creditori si effettua solo per la PRIMA asta. Per le successive si fa solo l'affissione in Tribunale. E questo vale anche per le aste delle esecuzioni immobiliari Trattandosi di persona super competente in materia sono certo che ha ragione. Non riesco però a trovare il riferimento normativo. Mi potreste aiutare ? Grazie -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza02/04/2014 18:22RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Modalità di comunicazione della notizia di vendita dei beni immobili ai creditori ipotecari
Quella del cancelliere è ina interpretazione che può dedursi dagli artt. 498 cpc e 107 l.f., dai quali, però, può anche dedursi che, poichè queste norme prescrivono di avvertire dell'espropriazione in corso tutti i creditori aventi sui beni pignorati diritti di prelazione risultanti dai pubblici registri, la notifica debba essere ripetuta ad ogni udienza, in modo che i creditori iscritti possano fare le loro obiezioni e anche chiedere l'assegnazione in caso di incanto deserto, da cui l'interesse a conoscere la data della vendita.
In ogni caso, ripetiamo anche in questo caso un concetto ripetutamente espresso e cioè che, nel dubbio, è sempre meglio scegliere la via più tranquillizzante; orbene, è vero che la Cassazione ritiene che non si verifica una ipotesi di nullità insanabile per il caso in cui l'assegnazione o la vendita avvengano egualmente senza avviso, ma, la stessa Corte ha statuito che in questo caso "il creditore procedente (nel caso di fallimento, il curatore) è tenuto a rispondere, a norma dell'art. 2043 c.c., delle conseguenze dannose subite dai creditori iscritti a seguito del provvedimento di vendita o di assegnazione emesso illegittimamente, giacché la mancata notifica dell'avviso, costituendo violazione di un obbligo imposto da una norma giuridica, concreta un'ipotesi di fatto illecito extracontrattuale" (Cass. 23/02/2006, n. 4000; Cass. 24/06/1993 n. 6999).
Vale la pena correre tale rischio?.
Zucchetti Sg Srl
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Anna Vitali
Morbegno (SO)12/06/2014 10:26RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Modalità di comunicazione della notizia di vendita dei beni immobili ai creditori ipotecari
In una procedura fallimentare in cui sono stati acquisiti alcuni automezzi è già stato esperito un primo tentativo di vendita in cui uno dei veicoli è stato venduto e, in questi giorni, è stato autorizzato il secondo tentativo di vendita mediante acquisizione di offerte.
Oggi è stata notificata a mezzo pec la domanda di ammissione al passivo della Regione Lombardia (tardiva) per i bolli degli automezzi (tassa di proprietà) non pagati dalla fallita, cui è allegato un elenco dettagliato degli stessi (targa e importo non versato) e l'importo è chiesto in privilegio ex art. 2752, 3° comma, C.C. ovvero in subordine ex art. 2758, 1° comma, C.C., come privilegio speciale.
Chiedo conferma sull'obbligo della notifica ex art. 107, 3° comma, L.F., anche se la domanda verrà probabilmente esaminata in data successiva a quella fissata per la vendita.
Grazie. -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza12/06/2014 21:50RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Modalità di comunicazione della notizia di vendita dei beni immobili ai creditori ipotecari
Si, la notifica di cui al terzo comma dell'art. 107 va fatta egualmente in quanto lo scopo della stessa è mettere i creditori iscritti in condizione di sapere delle condizioni di vendita per eventuali interventi, e non quello di notiziarli dell'intervenuto fallimento al fine di presentare la domanda di insinuazione, cui si provvede con la comunicazione di cui all'art.92.
Zucchetti Sg Srl
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Giuseppe D'Angelo
Sant'Egidio del Monte Albino (SA)16/05/2015 17:34RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Modalità di comunicazione della notizia di vendita dei beni immobili ai creditori ipotecari
In Cancelleria mi è stato riferito che attualmente è praticabile la notifica dell'Ordinanza di vendita a mezzo pec.
Cosa ne pensate?
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Fabrizio Ravida
ROMA17/05/2015 14:23RE:
Buongiorno a tutti. Vi sottopongo le mie considerazioni che mi hanno indotto (nel caso di scelta di procedura competitiva) a procedere ad una notifica all'indirizzo pec indicato nel ricorso per ammissione al passivo del creditore ipotecario e, per quanto attiene ai tempi, contestualmente al deposito di cui al 107,5 co, lf.
Ho ragionato come segue:
a) il 31-bis stabilisce che tutte le 'comunicazioni' afferenti la procedura ai "titolari di diritti sui beni..." (formulazione in cui rientrano gli ipotecari che hanno proposto ricorso per ammissione al passivo);
b) ovviamente non è possibile estendere in via analogica o con interpretazione estensiva la norma alle 'notificazioni' e, tuttavia, la nuova formulazione dell'art. 137 cpc (direi, pacificamente applicabile al processo fallimentare) stabilisce che le notificazioni possono essere eseguite a mezzo pec;
c) residua l'unico problema, ossia se la notifica ex art. 107 lf debba necessariamente avvenire tramite ufficiale giudiziario o possa essere il curatore a procedere; ho ritenuto corretta quest'ultima soluzione considerato che: (1) sarebbe piuttosto incoerente una notifica che avvenga con mezzi e canali esogeni (notifica a mezzo ufficiale giudiziario) rispetto a quelli interni ex art. 31-bis verso un creditore ipotecario che, peraltro, insinuandosi al passivo ha richiamato la garanzia reale e ha indicato una specifica pec per le comunicazioni relative alla procedura.
Per quanto attiene ai tempi, l'art. 107, 5 co dice 'prima del completamento delle operazioni di vendita' e, dunque, ho ritenuto corretto procedere alla notifica contestualmente al deposito di cui all'art. 107, 5 co: il completamento delle operazioni, ritengo, coincida con la cristallizzazione dell'aggiudicazione provvisoria per effetto dello spirare del termine di cui all'articolo. 108; del resto, l'interesse dell'ipotecario e' conoscere quale sia l'importo definitivo dell'aggiudicazione e non certo la base d'asta (ossia l'avvio delle vendite) atteso che per effetto dei rialzi m primo potrebbe essere di gran lunga superiore rispetto a tale base d'asta.
Spero di essere stato di ausilio e sopratutto di non avere commesso errori nel ragionamento.
Cordialità
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza18/05/2015 19:40RE: RE:
Noi abbiamo sempre detto, come si evince dalle risposte che precedono che l'avviso ai creditori ipotecari di cui all'art. 107 deve essere fatto a mezzo notifica. Ora con l'introduzione del processo telematico, è stata liberalizzata la possibilità della notifica a mezzo Pec da parte degli avvocati quando destinatario della notifica sia altro avvocato o anche persona diversa che disponga di un 'indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi; questo era già previsto dalla legge 21 gennaio 1994 n. 53, ma il d.l. n. 90 del 24 giugno 2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, ha introdotto una serie di modifiche, tra cui l'eliminazione del pre-requisito dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di appartenenza per poter effettuare notifiche in proprio a mezzo Pec nonché l'eliminazione dell'obbligo di indicare nella relata di notifica telematica l'autorizzazione del Consiglio. Inoltre anche l'art. 137 cpc, nella attuale versione, ammette la notifica a mezzo Pec da parte degli Ufficiali giudiziari.
Siamo in linea quindi con quanto esposto dal dott. Ravidà, il cui ragionamento è condivisibile. Più di qualche dubbio ci rimane, invece, sulla possibilità della notifica diretta da parte del curatore, perché ci sembra che questo tipo di notifica, senza cioè passare per l'Ufficiale giudiziario, sia consentita solo agli avvocati.
Zucchetti SG srl
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Massimo Di Luzio
Conegliano (TV)19/05/2015 07:09RE: RE: RE:
Ritengo che sia possibile da parte del curatore effettuare la notificazione ex art. 107, terzo comma, l.f., a mezzo Pec proprio avvalendoci di una norma contenuta nella l.f. stessa: l'art 26, terzo comma, ultimo periodo, che esplicitamente dichiara che "la comunicazione integrale del provvedimento fatta dal curatore mediante (...) posta elettronica con garanzia dell'avvenuta ricezione (...) equivale a notificazione". Il fatto che tale indicazione sia contenuta nel solo articolo citato non mi pare possa essere un argomento sufficiente per limitarne la portata ma, sul punto, chiedo il Vostro parere, sempre approfondito.
Vi ringrazio e saluto cordialmente
Dott. Massimo Di Luzio -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza19/05/2015 21:06RE: RE: RE: RE:
Sappiamo bene che in base al terzo comma dell'art. 26 la comunicazione integrale del provvedimento fatta dal curatore in via telematica equivale a notifica del provvedimento, ma questa norma ha il solo scopo di determinare la decorrenza del termine per l'impugnazione dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Può valere come norma generale che consenta in ogni caso al curatore di servirsi della Pec per effettuare le notifiche, anche ai sensi dell'art. 107? Noi non ne saremmo affatto sicuri e non a caso avevamo parlato di dubbi (e non di certezze) nella precedente risposta.
Zucchetti SG srl
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Micaela Cecca
Milano31/05/2016 18:05RE: RE: RE: RE: RE:
Buongiorno, è passato del tempo dall'ultima Vostra risposta e ancora ho dubbi sulla possibilità di "notificare" atti a mezzo pec.
Premesso che siamo uno studio commercialista, nominato professionista delegato dal Tribunale di Milano in varie procedure esecutive, chiedo se per la notifica di un avviso di vendita ai creditori intervenuti e non, nonchè all'esecutato (qualora rappresentato da Avvocato o qualora in possesso di PEC) è ora valido notificare l'avviso di vendita a tutte le parti a mezzo pec o se esistano limitazioni.
Ringrazio per la risposta e porgo cordiali saluti.
Margherita Perticone -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza31/05/2016 19:57RE: RE: RE: RE: RE: RE:
Noi rimaniamo dell'opinione espressa nelle risposte che precedono, ma dobbiamo dare atto che molti uffici, tra cui il Tribunale di Milano, si stanno orientando per la notifica a mezzo pec.
Zucchetti Sg srl
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Silvia Pecora Polese
Salerno15/03/2017 15:37RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
Salve
ho l'obbligo di notiziare i creditori ipotecari utilizzando le PEC dell'inizio delle operazioni di vendita dei beni oggetto dell'ipoteca? i creditore stessi hanno possono esercitare il privilegio all'acquisto?
grazie -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza16/03/2017 17:14RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
Sull'uso della Pec per la notifica di cui al terzo comma dell'art. 107 l.f., abbiamo già detto ripetute volte negli ultimi due anni che tale strumento viene comunemente ammesso nella prassi ed abbiamo espresso in proposito le nostre perplessità.
Non capiamo cosa voglia dire sulla possibilità per i creditori ipotecari di esercitare il privilegio all'acquisto. Probabilmente, come desumiamo da altra sua contestuale domanda, lei presume che la somma ricavata dalla vendita vada versata direttamente al creditore ipotecario, ma così non è come abbiamo spiegato in risposta all'altra sua domanda.
Zucchetti Sg Srl ,
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Riccardo Mengozzi
Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC)04/04/2017 17:10RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
Dovendo informare i creditori sulle condizioni, modalità e prezzo di vendita, procedere con la notifica dei seguenti documenti:
- fac simile del bando d'asta che verrà utilizzato (con indicazioni delle condizioni e modalità di vendita);
- calendario degli esperimenti d'asta (con indicazione dei prezzi di vendita e dei relativi ribassi).
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza04/04/2017 19:12RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
E' molto di più della semplice notizia di cui parla il terzo comma dell'art. 107 l.f.
Zucchetti Sg srl
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Riccardo Mengozzi
Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC)06/04/2017 11:48RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
La comunicazione va fatta solo ai creditori insinuati o a tutti i creditori per privilegi ipotecari e speciali immobiliari? -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza06/04/2017 19:59RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
A tutti i creditori ipotecari e privilegiati speciali sugli immobili.
Zucchetti SG srl
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