Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

accollo tfr in eccesso rispetto al prezzo di cessione azienda

  • Marco Sandroni

    Petritoli (FM)
    04/05/2013 09:14

    accollo tfr in eccesso rispetto al prezzo di cessione azienda

    La società vanta un credito di 100 nei confronti del soggetto A per canoni affitto azienda maturati duranti la procedura. Il soggetto A propone l'acquisto dell'azienda della fallita al prezzo di 50, con accollo del TFR dei dipendenti maturato ante fallimento di 100. L'operazione si chiuderebbe alla pari e non porterebbe nello specifico ad alterazioni nella graduazione dei crediti ammessi al passivo. E' legittima l'operazione ? Inoltre l'accollo del Tfr in eccesso, eseguito con le procedure ex art.410 e 411 c.p.c., consente la liberazione della fallita nei confronti dei dipendenti per l'intero importo di 100, anche se eccedente rispetto al prezzo di cessione azineda di 50 ? Infine, ai fini della responsabilità solidale ex art.2112, comma 2, del c.c. , come si pone l'eslusione della responsabilità dell'alienante prevista dal comma 5 dell'art.105 L.F.. Grazie.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      04/05/2013 11:12

      RE: accollo tfr in eccesso rispetto al prezzo di cessione azienda

      Se abbiamo ben capito, A acquista l'azienda al prezzo di 50, che paga accollandosi il TFR dei dipendenti che ammonta a 100, con liberazione del cedente fallito mediante il ricorso alle procedure di legge; in questa operazione non entra in ballo il credito verso A di 100 che vanta il cedente fallito per canoni arretrati essendo evidentemente l'acquirente il precedente affittuario.
      Se è così l'operazione va bene se essa, come lei dice, non altera l'ordine delle graduazioni. L'accollo del debito verso i dipendenti e' infatti indipendente dal prezzo e se il cedente viene ritualmente liberato il debito del fallimento verso i dipendenti passa al cessionario, per cui i dipendenti nulla potranno insinuare al passivo del fallimento.
      Il quinto comma dell'art. 105 l.fall. non riguarda la fattispecie in quanto esso attiene alla cessione in blocco delle attività; in questi casi la norma esclude la responsabilità del cedente per i debiti pregressi, a differenza di quanto dispone l'art. 2560 per la cessione di aziende. In ogni modo, sul l'art.2560 c.c. prevale, per quanto riguarda i dipendenti, l'art. 2112 c.c. E, nel suo caso i risultati sono gli stessi.
      Zucchetti Sg Srl
      • Marco Sandroni

        Petritoli (FM)
        31/05/2013 23:26

        RE: RE: accollo tfr in eccesso rispetto al prezzo di cessione azienda

        Supponiamo che il prezzo dell'azienda sia di 50 e che l'acquirente, nell'operazione che vede il passaggio diretto dei dipendenti, decida di accollarsi l'intero TFR maturato ante fallimento di euro 100. Dall'accollo del Tfr in eccesso rispetto al prezzo di vendita scaturirebbe un credito verso il fallimento di 50, che l'acquirente vorrebbe portare in compensazione con i suoi debiti sorti durante la procedura (canoni di affitto non ancora pagati). A quali condizioni sarebbe fattibile una tale operazione? L'accollo "in eccesso", se fatto con le procedure ex art.410 e 411 c.p.c., libererebbe comunque la fallita nei confronti dei dipendenti?
        Grazie
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          03/06/2013 20:29

          RE: RE: RE: accollo tfr in eccesso rispetto al prezzo di cessione azienda

          Ora la situazione è più chiara e si capisce che i problemi posti sono due:
          a-è possibile un accollo in eccesso? Come già detto nella precedente risposta l'accollo è indipendente dal prezzo dell'acquisto, nel senso che l'acquirente può accollarsi il debito del cedente verso i lavoratori, a qualunque importo ammonti, perché, indipendentemente dall'accollo, è l'art. 2112 c.c. che pone per le obbligazioni di lavoro una responsabilità solidale del cedente e del cessionario che, poi, attuando le procedure di legge, può essere addossata al solo cessionario con liberazione del cedente; che è quanto è stato effettuato nella fattispecie.
          b-è possibile la compensazione tra il credito per l'accollo e il debito per pagamento canoni maturati nel corso della procedura? Questo è il punto critico su cui erano necessari ulteriori chiarimenti, alla luce dei quali noi seguiamo questo ragionamento: stabilito che il prezzo dell'azienda ceduta è 50, il cessionario paga tale prezzo liberando il cedente del debito per Tfr verso i dipendenti fino all'importo di 50, per cui dal passivo della ditta fallita scompare il debito di 50 per tale voce che i dipendenti avrebbero potuto insinuare. Operazione possibile se la eliminazione di questo debito non alteri l'ordine dei privilegi ed è presumibile che ciò non avvenga dato l'elevato grado del privilegio di cui all'art. 2751bis n. 1 c.c.
          Il debito per Tfr da cui il cedente è stato liberato ammonta però a 100, per cui rimane in ballo la quota di 50 che il cessionario vorrebbe gli fosse pagata e pensa compensare tale credito con il suo debito verso la curatela per mancato pagamento dei canoni di affitto in pendenza della procedura. Tale operazione non ci sembra fattibile perché, anche ammesso che sia stato stabilito che l'accollo e la liberazione del cedente non sono gratuite (che è tutto da verificare perché diversamente mancherebbe il credito vantato), rimane il fatto che il cessionario vuol portare in compensazione di un suo debito un credito non scaduto (il Tfr è esigibile al momento della cessazione del rapporto di lavoro) "acquistato" dopo la dichiarazione di fallimento; il secondo comma dell'art. 56 non consente la compensazione in questi casi.
          Zucchetti Sg Srl
          • Marco Sandroni

            Petritoli (FM)
            05/06/2013 12:34

            RE: RE: RE: RE: accollo tfr in eccesso rispetto al prezzo di cessione azienda

            Il soggetto A, con l'accollo oneroso e la contestuale liberazione del fallimento dalla responsabilità nei confronti dei dipendenti ( osservando le procedure di legge ex art.411 c.p.c.), potrebbe però presentare domanda di ammissione al passivo con privilegio ex art.2751 bis. La curatela potrebbe predisporre il piano di riparto parziale e la compensazione, impedita dall'art. 56 L.F. comma 2, verrebbe di fatto eseguita. Mi sembra che questa soluzione rientri nei canoni di legge, però ho un dubbio : il credito di A è ammissibile al passivo anche se i dipendenti proseguono il rapporto di lavoro? Il rapporto di lavoro non è cessato, quindi il TFR non è esigibile e il soggetto A non l'ha ancora pagato (ne ci sono le quietanze dei dipendenti).
            grazie
            • Zucchetti Software Giuridico srl

              Vicenza
              05/06/2013 20:14

              RE: RE: RE: RE: RE: accollo tfr in eccesso rispetto al prezzo di cessione azienda

              In un Forum possono essere indicati i principi, le singole regole, le interpretazioni esistenti utili a risolvere un caso, ma quando si scende nei particolari bisognerebbe conoscere le carte. Finora abbiamo parlato in astratto e confermiamo quanto detto in precedenza, ma nel momento in cui chiede se A possa insinuare il suo credito bisognerebbe sapere cosa le parti hanno convenuto. Noi siamo partiti dall'idea, più ovvia, che A si sia accollato le 50 residue di Tfr (è di questo che si parla) ferma restando la solidarietà interna, il che comporta che A può pretendere qualcosa dal cedente solo quando paga il Tfr ai dipendenti, non essendo possibile il regresso prima della integrale soddisfazione del creditore principale.
              Se poi le parti hanno stabilito altro nell'atto di cessione, non sappiamo.
              Zucchetti Sg srl