Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

Pignoramento presso terzi

  • Barbara Sacilotti

    Spilimbergo (PN)
    23/06/2018 22:24

    Pignoramento presso terzi

    Sono il Curatore della Tizio srl dichiarata fallita in data 12/01/18 con iscrizione del fallimento al Registro delle imprese in data 16/01/18.
    Prima del fallimento (in data 19/12/2017) un creditore (Caio) aveva ottenuto dal Giudice dell'esecuzione un'ordinanza con la quale il Giudice determinava l'importo del suo credito nei confronti del debitore esecutato (Tizio srl).
    In data 11/01/2018 il creditore (Caio) ha notificato il provvedimento del G.E. ad un istituto di credito presso il quale la fallita (Tizio)intratteneva un rapporto di conto corrente con saldo attivo.
    L'istituto di credito ha provveduto a bonificare al creditore l'importo richiesto in data 23/01/18 con valuta 19/01/18, e quindi successivamente alla dichiarazione di fallimento
    Alla richiesta del Curatore di restituire l'importo pagato al creditore (Caio), l'istituto di credito ha risposto che nulla va restituito in quanto l'ordinanza del G.E. aveva data anteriore alla dichiarazione di fallimento.
    Io ritengo che ciò non sia corretto, poiché il pagamento è avvenuto dopo la dichiarazione di fallimento e la sua iscrizione al registro imprese, e per questo intendo promuovere un'azione legale per recuperare la somma pignorata.
    E' corretta la mia interpretazione?
    Vi ringrazio sin d'ora per la Vostra cortese risposta e cordialmente saluto.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      25/06/2018 19:48

      RE: Pignoramento presso terzi

      Lei ha perfettamente ragione in quanto a seguito della dichiarazione di fallimento il contratto di conto corrente bancario si scioglie, giusto il disposto dell'art. 78 l.fall. e di conseguenza perde effetto l'ordine di pagamento a terzi che trova radice nel contratto di mandato stipulato tra il fallito e l'istituto di credito facente parte del conto corrente di corrispondenza, "con la conseguenza che ove la banca abbia eseguito il pagamento successivamente alla dichiarazione di fallimento, risultando detto versamento, che non ha più la natura di atto solutorio, privo di titolo e di causa, esso viene a realizzare la fattispecie dell'art. 2033 cod. civ., consentendo alla banca stessa di ripetere dal beneficiario finale del pagamento quanto indebitamente versato con mezzi propri, e non più del mandante, anche se è stata costituita una provvista, la quale, per effetto della dichiarazione di fallimento, rifluisce nella massa attiva fallimentare" (così Trib. Roma 6 aprile 2017, n. 6842). Né cambia molto il fatto che. nel caso, il creditore disponesse di un ordine del giudice posto che la possibilità della banca ad effettuare il bonifico trova la sua fonte pur sempre nel rapporto intercorso tra il cliente, ora fallito, e la banca stessa e tale possibilità per quest'ultima era venuta meno con la dichiarazione di fallimento per quanto detto in precedenza; ed infatti la banca, facendo il bonifico a favore di Caio ha sostanzialmente effettuato, dopo il fallimento di Tizio, il pagamento di un creditore concorsuale con danaro di Tizio, inefficace ai sensi dell'art. 44 l.fall.
      Lo stesso Tribunale di Roma, riprendendo una indicazione già data dalla Cassazione (Cass. n. 3519/2000) ha, inoltre, precisato che "nei casi di versamento mediante bonifico o bancogiro, il quale consiste nell'accreditamento di una somma di denaro da parte di una banca a favore del correntista beneficiario e nel contemporaneo addebitamento della stessa somma sul conto del soggetto che ne ha fatto richiesta, al fine di verificare l'anteriorità o la posteriorità dell'operazione bancaria rispetto alla dichiarazione di fallimento del beneficiario stesso, è rilevante la cosiddetta "data contabile" e cioè quella in cui è avvenuta l'annotazione dell'accredito sul conto. L'accreditamento successivo alla dichiarazione di fallimento deve ritenersi inefficace nei confronti dei creditori in applicazione dell'art. 44 legge fall., con la conseguente impossibilità per la banca di operare alcun conguaglio con sue eventuali precedenti ragioni". " Nel caso si trattava di accreditamento a favore del fallito, ma lo stesso concetto vale, a maggior ragione per il disposto dell'art. 44, per l'addebito in conto del fallito.
      individuare il dies a quo a partire dal quale opera l'inefficacia prevista dalla previsione dell'art. 44 l.f. cioè è necessario stabilire l'anteriorità o la posteriorità dell'accredito rispetto alla procedura di amministrazione straordinaria per gli effetti di cui all'art. 44 l.f..
      Nel suo caso la Banca, come lei ci dice, ha provveduto a bonificare al creditore l'importo richiesto in data 23/01/18 con valuta 19/01/18, per cui, anche se si prende quest'ultima data come quella dell'addebito in conto corrente del fallito, la stessa è successiva non solo alla dichiarazione di fallimento della Tizio srl (12/01/18) ma anche a quella della con iscrizione del fallimento al Registro delle imprese (16/01/18), per cui, a nostro avviso, la Banca è tenuta alla restituzione dell'importo bonificato, salvo poi a ripetere lei la somma nei confronti del beneficiario.
      Zucchetti Sg srl