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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà
Compensazione eccepita da terzo e soci illimitatamente responsabili falliti
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Giovanni Trapanese
Ancona15/11/2018 11:41Compensazione eccepita da terzo e soci illimitatamente responsabili falliti
Quale legale di una procedura fallimentare di una snc con due soci illimitatamente responsabili (ovviamente falliti anch'essi) mi capita questo caso.
I soci falliti hanno un credito, sorto e scaduto ante-fallimento (per la precisione,nel 2014), nei confronti di una persona fisica che tuttavia, una volta richisto in via stragiudiziale il pagamento, eccepisce in compensazione un contro-credito di pari importo verso la società fallita, sorto e scaduto sempre ante-fallimento (ancora nel 2014).
Premesso che la circostanza che il credito del terzo non sia stato insinuato al passivo non è dirimente ai fini della proponibilità dell'eccezione (vado a memoria, ma ci dovrebbe essere ampia cassazione sul punto), la mia ricostruzione sarebbe questa:
vero è che se la società fosse stata ancora in bonis la compensazione non avrebbe potuto operare automaticamente in virtù del principio di preventiva escussione, è parimenti vero che oggi - alla luce del fallimento della compagine - il principio viene meno, così che il terzo è creditore allo stesso tempo di società e soci illimitatamente responsabili.
Da ciò discende che se quest'ultimi sono creditori nei confronti del terzo, egli può eccepire la compensazione ai sensi dell'56 L.F. Ragionamento condivisibile ?
Grazie come sempre-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza16/11/2018 17:59RE: Compensazione eccepita da terzo e soci illimitatamente responsabili falliti
In un'altra risposta di qualche tempo addietro su una domanda simile avevamo detto che si tratta di materia molto scivolosa perché va a toccare il rapporto tra obbligazioni della società e responsabilità dei soci, sempre in bilico tra alterità e identità, quale conseguenza della natura imperfetta dell'autonomia patrimoniale delle società di persone. Nell'occasione avevamo richiamato l'art. 2271 c.c. che pone il divieto della compensazione tra i debiti che i terzi hanno verso la società e i crediti che gli stessi hanno verso un socio.
Nella fattispecie in esame a situazione è capovolta, nel senso che il terzo vanta un credito verso la società ed ha un debito verso i soci, per cui la domanda da porsi è: trova applicazione anche in questo caso l'art. 2271 c.c. ritenendo che con tale norma il legislatore abbia voluto mantenere, in materia di compensazione, una netta distinzione tra il patrimonio della società e quello dei soci oppure, al di fuori del caso espressamente regolamentato dalla norma citata, riprende vigore il principio generale secondo cui, poiché i soci rispondono dei debiti sociali (e non viceversa) sarebbe possibile la compensazione tra il credito dei soci e il debito della società, cui non potrebbe essere di ostacolo la sussidiarietà della responsabilità del socio perché, come lei giustamente ricorda, intervenuto il fallimento non è più necessario che il creditore sociale esperisca preventivamente il patrimonio sociale?
Nella risposta precedente noi avevamo optato per la prima tesi, che ci sembra abbia trovato una conferma in un recente intervento della Cassazione (Cass. 30/05/2018, n.13638) quando ha statuito che "Deve escludersi, in applicazione della regola generale di cui all'art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, che l'associazione professionale possa operare la compensazione diretta ed integrale dei propri debiti tributari (e previdenziali) con i crediti d'imposta degli associati (provenienti da ritenute d'acconto operate su compensi ricevuti dai clienti), trattandosi di soggetti diversi, salvo che ricorrano i presupposti indicati dalla circolare n. 56/E/2009 dell'Agenzia delle entrate". La fattispecie esaminata dalla Corte riguardava una associazione professionale e debiti e crediti tributari, pe cui rimane ancora da chiedersi se essa sia sovrapponibile a quella in esame.
Si ritorna sempre a quella zona oscura della premessa, perché nel nostro sistema il socio illimitatamente responsabile di una snc fallisce per ripercussione a seguito del fallimento della società, ma lo stesso socio non è convolto dal concordato preventivo della società, ed il non coinvolgimento del socio nel concordato societario trova il suo fondamento nel principio secondo cui il debito dei soci illimitatamente responsabili non è lo stesso debito della società. Ed ancora, si giustifica la validità della fideiussione data dal socio illimitatamente responsabile in favore della società di persone con la considerazione che questa, pur se sprovvista di personalità giuridica, costituisce un distinto centro di interessi e di imputazione di situazioni sostanziali e processuali, dotato di una propria autonomia e capacità rispetto ai soci stessi", sicchè "la predetta garanzia rientra tra quelle prestate per le obbligazioni altrui secondo l'art. 1936 c.c., che non si sovrappone alla garanzia fissata "ex lege" dalle disposizioni sulla responsabilità illimitata e solidale…" (Cass. 12/12/2007, n. 26012); quando, però, poi si passa agli effetti del concordato nei confronti dei soci si afferma il principio per il quale i creditori sociali ai quali sia stata prestata dai soci una garanzia fideiussoria non possono escuterla nei confronti dei fideiubenti per la parte non soddisfatta nel concordato perché il comma 1 dell'art. 184, nello stabilire che i creditori, soggetti alla obbligatorietà del concordato, conservano impregiudicati i diritti contro i fideiussori, si riferisce ai terzi diversi dai soci, trovando titolo la responsabilità di questi ultimi (nel concordato come nel fallimento) proprio nella loro qualità di soci, in via assorbente rispetto ad eventuali diverse fonti di responsabilità per i medesimi debiti sociali" (da ult., Cass. sez. un. 16/02/2015, n. 3022).
Potremmo continuare con le ambiguità del sistema (che raggiungono, a nostro avviso, la massima espressione quando si parla delle obbligazioni sociali garantite da ipoteca su beni del socio), ma crediamo di aver già rappresentato una situazione che non consente di dare nel caso in esame una risposta sicura.
Zucchetti Sg srl
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