Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

giudizi pendenti - novellato art. 118 l.f.

  • GIOVANNI PIANCA

    TREVISO
    24/09/2015 15:45

    giudizi pendenti - novellato art. 118 l.f.

    Buonasera,

    svolgo il seguente quesito:
    - procedura da lungo tempo pendente a causa di 2 cause civili:
    1) la prima, avviata nel 2006, si è conclusa con esito favorevole alla procedura; sentenza passata in giudicato, atto di precetto notificato, pignoramento incapiente; ho chiesto al comitato creditori il parere (la procedura è del 2006 ante-riforma) per l'autorizzazione all'abbandono del recupero del credito; in attesa del parere del Presidente del comitato,uno dei due membri non ha concesso parere favorevole, ritenendo opportuno il deposito di ricorso per dichiarazione di fallimento del debitore (sempre che sussistano i presupposti di legge).
    Domanda: l'instaurazione della istruttoria pre-fallimentare potrebbe essere ritenuta un "giudizio pendente" ai sensi del riformato art. 118 l.f., non attenendosi al mero dato letterale della norma, ma alla ratio della novella ?
    2) la seconda, anch'essa assai risalente, si è pure essa conclusa con esito favorevole; sentenza passata in giudicato. Nelle more del termine di impugnazione della sentenza di I grado il debitore ha deliberato la liquidazione e poi ha presentato proposta concordataria. A breve verrà ricevuta la comunicazione ex art. 171 l.f.; la proposta comunque dovrebbe contenere un pagamento percentuale rateizzato su un arco temporale molto lungo.
    Anche in questo caso: se non si accogliesse una interpretazione estensiva della locuzione "giudizio pendente" l'unica alternativa è l'abbandono del credito o la cessione (a valori di stralcio), sempre che il comitato dei creditori conceda parere favorevole / autorizzazione.
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      25/09/2015 11:57

      RE: giudizi pendenti - novellato art. 118 l.f.

      Lei ha colto bene il senso della modifica dell'articolo. 118, che è quello di chiudere le procedure fallimentari anche in pendenza di qualsiasi giudizio, tanto che poi sono previsti i rimedi sia per il caso di vittoria che di soccombenza future. Condividiamo quindi la sua idea di chiudere il fallimento anche in presenza di istanza di fallimento di un debitore ( istanza che peraltro non è tenuto a presentare per la richiesta di un membro del comitato) o di ammissione al concordato del debitore, che, stando alla lettera della legge non rientrerebbero nel concetto di giudizi.
      Zucchetti Sg Srl