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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà
Accettazione di eredità con beneficio d'inventario
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Maria Rosa Pedrazzoli
Bassano del Grappa (VI)20/11/2018 18:18Accettazione di eredità con beneficio d'inventario
Buona sera,
in qualità di curatore di una snc ho accettato con beneficio d' inventario l'eredità di un socio.
Eredità consistente in beni mobili e in quote di beni immobili.
Sono stati realizzati i valori mobiliari, ma per quanto attiene ai beni immobili, se gli altri coeredi non fossero interessati ad acquisire la quota del fallimento, sarei intenzionata a rinunciare alla loro liquidazione, previa autorizzazione del CdC e del Giudice Delegato.
Il dubbio è se l'autorizzazione spetti al Giudice Delegato o ad altro Giudice del Tribunale per non perdere il beneficio d'inventario ex art. 493 c.c.
Grazie
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza21/11/2018 18:56RE: Accettazione di eredità con beneficio d'inventario
L'acquisizione dell'eredità pervenuta al soggetto dichiarato fallito dopo la dichiarazione di fallimento costituisce una ipotesi di beni sopravvenuti che, ai sensi del secondo comma dell'art. 42 l.f., possono essere acquisiti al fallimento, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi. Tanto significa che l'eredità comunque perviene al fallito, che è il chiamato all'eredità ma, poiché egli non ha più la disponibilità del suo patrimonio, l'accettazione viene effettuata dal curatore.
E' discusso se, nel caso di sopravvenuta eredità, il fallito, o meglio il curatore per lui, possa accettare l'eredità soltanto con il beneficio dell'inventario (previa autorizzazione del comitato dei creditori, concessa ai sensi dell'art. 35 l.f.) o anche in via pura e semplice, ma questa questione è qui superata perché, nel caso, il curatore ha accettato con beneficio di inventario. Questa è solo una modalità dell'accettazione che determina un fenomeno di separazione patrimoniale allo scopo di tenere distinto il patrimonio originario e quello acquisito in via ereditaria, con il quale, in mancanza di fallimento, vanno pagati i debiti relativi del de cuius, senza coinvolgere il patrimonio personale (si parla di responsabilità intra vires); se il chiamato all'eredità è fallito, la separazione tende a mantenere distinto il patrimonio del fallito, destinato ai suoi creditori anteriori al fallimento, da quello acquisito e, quindi, poichè a norma del ricordato art. 42, i beni ereditari vanno acquisiti all'attivo fallimentare detratte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione, solo il residuo può essere destinato alla soddisfazione dei creditori del fallito (ed è questa la ragione principale perché parte della dottrina ritiene che il curatore possa accettare anche senza il beneficio dell'inventario, visto che acquisisce solo il netto).
Fatte queste operazioni, il bene acquisito all'attivo in quanto sopravvenuto per eredità va trattato allo stesso modo degli altri beni del fallito, compresa, a nostro avviso, la possibilità della derelictio di cui all'art. 104 ter,. co. 8, l.f.
Per la verità questa ipotesi, già eccezionale di per sè, sembra inapplicabile nel caso di beni sopravvenuti perché il terzo comma dell'art. 42, prevede che il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, possa rinunciare ad acquisire i beni che pervengono al fallito durante la procedura fallimentare qualora i costi da sostenere per il loro acquisto e la loro conservazione risultino superiori al presumibile valore di realizzo dei beni stessi; tuttavia se questa valutazione è stata errata o comunque per cause sopravvenute emerge che la conservazione e liquidazione dei beni sopravvenuti acquisiti all'attivo perché originariamente ritenuti utili, non sia più convenienti, riteniamo che il curatore possa egualmente dismettere i beni con la procedura di cui alla norma citata.
Il ricorso a tale procedura non crediamo che possa essere considerato come una forma di disposizione dei beni, tale da eliminare il beneficio di inventario perché con la derelictio il curatore non vende i beni in questione (cui fa riferimento l'art. 493 c.c.) ma rimette la disponibilità degli stessi al fallito che, a seguito dell'acettazione anche se con beneficio di inventario, fatta dal curatore, ne era divenuto il propiretario.
Zucchetti SG srl
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