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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà
OPERE FATTE CON MATERIALI DEL FALLIMENTO SU SUOLO ALTRUI
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Alfredo Tacchetti
Fermo03/07/2018 18:15OPERE FATTE CON MATERIALI DEL FALLIMENTO SU SUOLO ALTRUI
Sono il Curatore del fallimento di una società di capitali successivamente esteso alla super società di fatto con altre due società di capitali, nonchéa queste ultime quali soci illimitatamente responsabili, di cui il primo già fallito.
Le due società a cui il fallimento è stato esteso ex art. 147 quarto e quinto comma L.F., sono comproprietarie per diritti pari al 50% cadauna di un complesso immobiliare adibito a ristorante, albergo, residence ed impianti sportivi.
Fino all'anno 2013 l'azienda era esercitata da una delle due società proprietarie, mentre al momento del fallimento vi era un affittuario.
In occasione delle operazioni d'inventario ho verificato che il terreno su cui sono stati realizzati un campo da tennis ed un campo da calcetto al coperto, è di proprietà di una società terza che nulla ha a che vedere con le società di cui curo il fallimento, ma anch'essa fallita davanti ad altro tribunale.
Gli impianti, costituiti dal fondo del campo da tennis (in terra battuta), dal fondo del campo da calcio (in erba sintetica) e dalle rispettive coperture in PVC su struttura in legno lamellare infissa sul terreno mediante pali di acciaio avvitati nel cemento, non so chi li abbia realizzati, ma di sicuro una delle società di cui curo il fallimento ne acquistò i materiali, avendoli rinvenuti nei cespiti ed avendo riscontrato la presenza in contabilità delle fatture di acquisto.
Orbene, il curatore del fallimento della società (terza) proprietaria del terreno ha messo in vendita ex art. 107 primo comma L.F., sia il terreno che la copertura in legno e PVC predisponendo un avviso di vendita del seguente tenore: "Campo da gioco polivalente dotato di struttura in legno e copertura in Pvc". Il tutto sulla scorta di una perizia di stima in cui (separatamente) sono stimati, il terreno, la copertura in legno ed il telone in PVC. Va precisato che i valori dei materiali sono ben maggiori rispetto al valore del terreno.
Ho scritto al Collega Curatore contestando come le opere che insistono sul suo terreno siano di proprietà del mio fallimento ed avvertendolo che le avrei rivendicate ovvero mi sarei insinuato al suo passivo per il controvalore ove le avesse vendute.
Il mio, in realtà, è stato un tentativo volto ad instaurare una discussione sulla questione e risolverla tra fallimenti. Tuttavia non ho avuto riscontro, sicché intendo tutelare la massa dei "miei" creditori meditando quella che potrebbe essere l'azione più efficace nei confronti del fallimento della società terza proprietaria del terreno.
Secondo me potrei attivare l'art. 935 C.C. , in base al quale il proprietario del suolo è tenuto a pagare il controvalore dei materiali ove il proprietario di questi non ne chieda la separazione (non ho fatto la rivendica) o la stessa sia dannosa all'opera costruita (lo è di sicuro), ma potrei attivare anche (in alternativa) l'art. 936 C.C. avendo il Curatore del fallimento della società proprietaria del suolo deciso (ponendole in vendita) di ritenere le opere di copertura, sicché dovrà pagarne il valore. In entrambe le situazioni ritengo come il mio sia un credito prededucibile.
Che ne pensate?
Grazie,
Avv. Alfredo Tacchetti Fermo
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza04/07/2018 18:37RE: OPERE FATTE CON MATERIALI DEL FALLIMENTO SU SUOLO ALTRUI
In mancanza di un rapporto contrattuale tra le parti o comunque di un accordo sulla costruzione dei capi, riteniamo corretta la sua costruzione circa la possibilità di applicare o l'art. 935 o l'art. 936 a seconda che si tratti di opere fatte dal proprietario del suolo con materiale altrui o di opere fatte dal terzo con materiale proprio su suolo altrui.
Ci sembra difficile, invece, la collocazione in prededuzione del credito perché la natura giuridica delle azioni previste dalle citate norme da parte del non proprietario sono qualificabili come una forma speciale di ripetizione di indebito ai sensi dell'articolo 2033 CC (cfr. Cass, n. 2354 del 2005) e tale diritto alla ripetizione sorge, secondo noi, nel momento in cui la costruzione è stata completata, ossia certamente inb periodo ante dichiarazione di fallimento. Anzi bisogna stare attenti perché, seguendo questa linea il diritto alla ripetizione si prescrive in dieci anni che iniziano adecorrere proprio dall'ultimazione della costruzione (così, Trib. Sulmona 03/02/2011).
Zucchetti Sg srl
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