Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

revocatoria addebiti rate prestito per estinzione anticipata e non

  • Antonio Fusella

    Torrevecchia Teatina (CH)
    18/11/2013 17:00

    revocatoria addebiti rate prestito per estinzione anticipata e non

    Gent.mi colleghi, avendo trovato tre addebiti avvenuti su un conto corrente della fallita tre mesi prima del fallimento per estinzione di 2 finanziamenti e, contestualmente, un accredito per un importo leggermente superiore fatto con bonifico da un garante terzo. Posso procedere con la revocatoria di questi addebiti e con la richiesta di versamento del totale alla procedura?. Grazie.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      20/11/2013 18:59

      RE: revocatoria addebiti rate prestito per estinzione anticipata e non

      Nella specie l'operazione astrattamente revocabile non è il giro conto fatto dalla banca che, per estinguere due finanziamenti ha addebitato l'equivalente somma sul conto corrente del debitore poi fallito, ma il versamento su tale conto eseguito dal terzo, con conseguente riduzione del credito della banca nei confronti del correntista medesimo.
      Orbene, la questione della revocabilità di tali versamenti è stata affrontata dalle Sezioni Unite della Cassazione già nel 2005 (Cass. s.u. 12/08/2005, n. 16874) che hanno affermato il principio, in seguito costantemente ribadito dalla giurisprudenza, secondo cui le rimesse effettuate dal terzo sul conto corrente dell'imprenditore, poi fallito, non sono revocabili ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 2, quando risulti che attraverso tali atti il terzo non ha posto la somma nella disponibilità giuridica e materiale del debitore, ma, senza utilizzare una provvista del debitore e senza rivalersi nei suoi confronti prima del fallimento, ha adempiuto l'obbligazione del debitore principale o quella dell'eventuale fideiussore, ovvero ha adempiuto un'obbligazione che, per quanto già gravante sul debitore, incide su di lui, in relazione ad un rapporto in atto con la banca creditrice, per evitare le conseguenze cui l'avrebbe esposto l'inadempimento (cfr.,fra le tante, Cass. 07/12/2012 n. 22247; Cass., 24/02/2011, n. 4553; Cass.14/02/2011, n. 3583; Cass. 22/05/2008, n. 13092).
      Per la verità il contrasto risolto dalle Sez. Un. si riferiva prevalentemente alle rimesse del terzo non obbligato, perché per il terzo garante fideiussore, la Cassazione aveva già in prec4edenza assunto l'univo indirizzo che "In tema di azione revocatoria fallimentare, le rimesse effettuate dal terzo fideiussore sul conto corrente dell'imprenditore, poi fallito, non sono revocabili ai sensi dell'art. 67, comma 2, legge fall., quando risulti che non sia stata utilizzata provvista del debitore, né vi sia stata rivalsa, prima del fallimento, nei suoi confronti; in tale ipotesi, infatti, il pagamento effettuato dal garante ha lo scopo di adempiere un'obbligazione propria ed autonoma, ancorché accessoria, per evitare le conseguenze cui egli resterebbe esposto per effetto della morosità dell'obbligato principale: restando irrilevante, per contro, la modalità solutoria mediante versamento sul conto corrente, non lesivo della par condicio. Per la stessa ragione, non è revocabile la rimessa effettuata dopo il fallimento, attesa l'assenza di qualunque pregiudizio per la massa, insinuandosi al passivo il fideiussore invece della banca creditrice" (in termini da ult. Cass. 30/07/2012, n. 13549).
      Zucchetti Sg Srl
      • Antonio Fusella

        Torrevecchia Teatina (CH)
        26/11/2013 17:02

        RE: RE: revocatoria addebiti rate prestito per estinzione anticipata e non

        Spett.le Zucchetti,
        in caso di fallimento di società a responsabilità limitata il curatore comunica la sentenza alle banche con le quali la fallita intratteneva rapporti intimandole di non compiere dalla data di fallimento alcunché operazione sui c/c societari. Qualora, però, taluno dei soci avesse rilasciato delle garanzie fideiussorie personali affinchè la società ottenesse degli scoperti e/o finanziamenti, può la banca addebitare il c/c personale del socio garante, far transitare tale somma sul conto corrente societario e rientrare in tal modo della garanzia concessa? O meglio nello specifico può la banca pretendere dal garante il rientro della garanzia e far transitare tali poste nei c/c precedentemente bloccati dalla curatela senza che ciò possa indurre la curatela ad intentare un'azione revocatoria?
        Grazie
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          27/11/2013 20:12

          RE: RE: RE: revocatoria addebiti rate prestito per estinzione anticipata e non

          Certamente la banca può rivolgersi al fideiussore, sia egli socio o non, della società fallita, per ottenere il pagamento del suo credito, ma stentiamo a credere che la banca faccia transitare l'operazione sul conto corrente della società fallita.
          Se ciò è avvenuto, nel senso che il versamento del garante è stato eseguito su conto della società, con conseguente riduzione del credito della banca nei confronti del correntista medesimo, bisogna distinguere se tanto è accaduto prima o dopo la dichiarazione di fallimento.
          Se prima, si potrebbe in astratto parlare di revocatoria del pagamento, ma le Sezioni Unite della Cassazione già nel 2005 (Cass. s.u. 12/08/2005, n. 16874) hanno affermato il principio, in seguito costantemente ribadito dalla giurisprudenza, secondo cui le rimesse effettuate dal terzo sul conto corrente dell'imprenditore, poi fallito, non sono revocabili ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 2, quando risulti che attraverso tali atti il terzo non ha posto la somma nella disponibilità giuridica e materiale del debitore, ma, senza utilizzare una provvista del debitore e senza rivalersi nei suoi confronti prima del fallimento, ha adempiuto l'obbligazione del debitore principale, ovvero ha adempiuto un'obbligazione che, per quanto già gravante sul debitore, incide su di lui, in relazione ad un rapporto in atto con la banca creditrice, per evitare le conseguenze cui l'avrebbe esposto l'inadempimento (cfr.,fra le tante, Cass. 07/12/2012 n. 22247; Cass., 24/02/2011, n. 4553; Cass.14/02/2011, n. 3583; Cass. 22/05/2008, n. 13092).
          Se, invece l'accredito a seguito del versamento del fideiussore e l'addebito a seguito dell'incameramento da parte della banca sono avvenuti successivamente alla dichiarazione di fallimento, il pagamento alla banca deve, a nostro avviso, intendersi effettuato con disponibilità di pertinenza del fallimento, dal momento che quella somma pervenuta sul conto corrente della società già fallita va acquisita alla massa e, quindi, la banca si soddisfatta di un credito con denaro che non era nella sua disponibilità né il pagamento era rapportabile alla volontà del fallito, che peraltro non avrebbe potuto provvedervi per il disposto dell'art. 44.
          Zucchetti SG Srl