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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà
liquidazione quota srl del socio accomandatario fallito in proprio
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Matteo Matta
cagliari06/01/2016 00:05liquidazione quota srl del socio accomandatario fallito in proprio
Gentilissimi colleghi,
sono stato nominato curatore del fallimento di una società in accomandita semplice e conseguentemente anche del fallimento in proprio del socio accomandatario. Quest'ultimo si dichiara prestanome della società e non è stato in grado di indicarmi la presenza di beni di proprietà della stessa.
Inoltre egli è titolare di una quota di partecipazione al 50% in una srl. L'unico bene che posso inventariare nel fallimento del socio accomandatario dovrebbe essere questa quota sociale, non essendo quest'ultimo in possesso di altri beni.
I quesiti sono i seguenti:
- Al fine della redazione dell'inventario della società è necessaria la presenza del socio accomandatario nonostante egli non sia a conoscenza dei beni della società? Si tratterebbe di un inventario negativo, ovvero senza beni (anche se di ciò non posso esserne sicuro, mancando l'attestazione dell'amministratore), o in alternativa è sufficiente la presenza del curatore e del cancelliere.
- E Per la redazione dell'inventario della partecipazione in srl è necessaria la presenza del socio accomandatario?
- Qual'è l'iter corretto da seguire per liquidare la quota sociale in srl? Dalla lettura delle norme mi sembra corretto agire nel seguente modo:
1) Trattandosi di quota non liberamente trasferibile (clausola di prelazione nello statuto) è opportuno dapprima stimare la quota (non necessariamente tramite perito)
2) Contattare (tramite pec) l'altro socio per chiedergli se interessato all'acquisto della partecipazione e in caso di mancata risposta o risposta negativa
3)vendere all'asta la quota sociale
Vi Ringrazio anticipatamente per le vostre cortesi delucidazioni
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza07/01/2016 19:23RE: liquidazione quota srl del socio accomandatario fallito in proprio
La presenza del fallito o del legale rappresentante della società fallita alla redazione dell'inventario non è obbligatoria, anche se opportuna, tant'è che l'art. 87 dispone che il fallito va avvisato dell'inventario, in modo che possa essere presente e rendere la dichiarazione finale di cui al terzo comma dell'art. 87. Del resto, se così non fosse, l'assenza del fallito, voluta o determinata da sua irreperibilità, precluderebbe la redazione dell'inventario e dello sviluppo della procedura, il che non è concepibile. Ancor meno necessaria è la presenza del fallito per l'inventario della quota sociale nella srl, in quanto l'acquisizione avviene con la comunicazione alla società partecipata dell'intervenuto fallimento del socio e annotazione della sentenza nel libro soci. Alcune Camere di commercio consentono anche la trascrizione sulle quote della sentenza di fallimento al Registro delle Imprese, nel mentre la gran parte rifiuta tale attività sostenendo che la sentenza di fallimento del socio non può essere iscritta nelle annotazioni relative all'assetto societario della s.r.l. senza una previsione normativa specifica (l'art. 88, co. 2, parla di trascrizione per l'acquisizione degli immobili o di altri beni soggetti a pubblica registrazione e la quota non rientra in queste categorie). Si informi come si regola la CIIA competente.
Quanto alla liquidazione della quota l'art. 106 l.f. richiama l'art. 2471, 1° e 2° comma c.c., per cui se, come lei dice, le quote di cui dispone non sono liberamente trasferibili lei deve preliminarmente interpellare la società per trovare un accordo sulla vendita delle quote e qui sorge un primo problema, e cioè se tale accordo possa prescindere dalle procedure competitive che l'art. 107 l.f. impone per tutte le vendite fallimentari. A nostro avviso, nonostante il diverso indirizzo della prevalente dottrina, a noi sembra che possa essere data una risposta positiva perché è vero che la norma civilistica va coordinata con quella fallimentare sulle vendite, ma è altrettanto vero che il legislatore fallimentare ha espressamente disposto nell'art. 106 l.f. che "per la vendita della quota di societa' a responsabilita' limitata si applica l'art. 2471 del codice civile", ben sapendo evidentemente quali erano queste modalità introdotte dalla riforma societaria, precedente a quella fallimentare, rinvio, peraltro, operato senza neanche la salvezza della compatibilità con le norme fallimentari né salvezza della competitività disposta appunto nel fallimento.
Se non si raggiunge un tale accordo, l'art. 2471 c.c. dispone che si proceda alla vendita all'incanto, con la possibilità che per la società di presentare altro interessato. Qui, essendo evidente che la vendita all'incanto è una vendita competitiva, il problema della compatibilità con le norme fallimentari si pone in modo diverso rispetto al caso precedente, ossia se è possibile addivenire alla vendita invece che attraverso un incanto mediante una gara informale, come la deformalizzazione fallimentare consente. Coerenti con il principio detto in precedenza, riteniamo di rispondere negativamente dovendo trovare applicazione la norma specifica civilistica, suffragati in questo caso anche da una interpretazione dottrinaria (in questo senso Liccardo Federico).
Ovviamente prima della vendita deve stabilire il valore della quota, cosa che può fare o direttamente lei, o attraverso la nomina di uno stimatore, come l'art. 87 consente.
Zucchetti SG srl
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