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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà
Trascrizione sentenza di fallimento su immobile e successiva autorizzazione alla rinuncia
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Flavia Morazzi
Pontelongo (PD)08/09/2022 14:38Trascrizione sentenza di fallimento su immobile e successiva autorizzazione alla rinuncia
Buongiorno,
a seguito della dichiarazione di fallimento, il curatore provvedeva a trascrivere presso la conservatoria RRII competente la sentenza di fallimento su un bene immobile. Successivamente a seguito di numerosi esperimenti di vendita, tutti con esito negativo, il curatore otteneva l'autorizzazione a rinunciare alla liquidazione del bene immobile. In riferimento a tale fattispecie il G.D. ha rigettato l'istanza di autorizzazione alla cancellazione della trascrizione di fallimento, ritenendo che la cancellazione dei gravami possa essere disposta direttamente dal GD solo ex art. 108 comma 2 L.F. a seguito di trasferimento del bene. A questo punto quali obblighi gravano sul curatore? La trascrizione rimane e il fallimento viene chiuso senza ulteriori formalità oppure vi sono altri rimedi?
Vi ringrazio
Cordiali saluti-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza09/09/2022 18:42RE: Trascrizione sentenza di fallimento su immobile e successiva autorizzazione alla rinuncia
Noi per la verità ci siamo sempre espressi in modo diverso, ritenendo che una volta che il fallimento dismette i beni che aveva acquisito con la trascrizione della sentenza debba provvedere alla cancellazione della trascrizione della sentenza di fallimento visto che i beni fuoriescono dall'attivo e che allo scopo potesse essere applicato il secondo comma dell'art. 108 l. fall..
Questo indubbiamente fa riferimento alla vendita del bene, ma nella specie non si procede alla cancellazione "delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonchè delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo", bensì della sola trascrizione della sentenza di fallimento in quanto il bene ritorna nella disponibilità del fallito, ma deve ritornarci nelle condizioni in cui si trovava al momento della dichiarazione di fallimento, con i pesi e i gravami che esistevano all'epoca ma non con la trascrizione della sentenza di fallimento che, eseguita dalla procedura fallimentare, ha cessato la sua funzione in quanto era servita ad acquisire all'attivo fallimentare il bene che ora, sempre per scelta degli organi fallimentari, fuoriesce da tale attivo per ritornare nella disponibilità del fallito, così come se il fallimento non lo avesse mai inventariato, che è l'altra alternativa prevista dall'art. 104 ter, co.8. In questa ottica e nel limite dalla cancellazione della sola sentenza di fallimento, l'esigenza che è alla base della purgazione del bene venduto di cui al secondo comma dell'art. 108 l. fall., ricorre anche nel caso di retrocessione al fallito ex art. 104ter, co.8, l. fall, perché di quel bene il fallito può e deve poterne disporre così come poteva fare prima della dichiarazione di fallimento, posto che quel bene non fa più parte del patrimonio fallimentare su cui concorrono i creditori ammessi al passivo.
Ovviamente si tratta di una opinione, seguita da alcuni giudici delegati ma non da tutti. Nel caso di diniego del giudice di emettere il decreto di cancellazione della trascrizione della sentenza di fallimento, crediamo che il curatore non possa fare altro, oltre il reclamo avverso il provvedimento del giudice (sconsigliabile quando è possibile una varietà di opinioni), per cui in seguito si procederà alla cancellazione in caso di esecuzione sul bene in questione o attraverso un giudizio ordinario.
Zucchetti SG srl
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