Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

Pagamenti ricevuti il giorno di pubblicazione della sentenza dichiartiva di fallimento

  • Umberto Romano

    Treviso
    04/04/2014 11:29

    Pagamenti ricevuti il giorno di pubblicazione della sentenza dichiartiva di fallimento

    Buongiorno,
    vi chiedo un parere nel seguente caso:
    la società fallita riceve da un cliente un pagamento a mezzo bonifico bancario lo stesso giorno in cui è stata pubblicata al registro imprese la sentenza dichiarativa di fallimento.
    Ho provveduto a richiedere alla banca la restituzione della somma in quanto, ex art. 44, 3° comma, le utilità conseguite dal fallito nel corso della procedura devono essere acquisite al fallimento.
    Peraltro, in caso di acquisizione della somma all'attivo fallimentare ritengo che il cliente che ha pagato, pur in pendenza di fallimento, debba essere liberato onde evitare un'indebito arricchimento da parte della procedura.
    La banca tuttavia la pensa diversamente.
    Cosa ne pensate? vi sono gli estremi per proporre un'azione nei confronti della banca?
    Ringrazio per il prezioso supporto.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      08/04/2014 13:10

      RE: Pagamenti ricevuti il giorno di pubblicazione della sentenza dichiartiva di fallimento

      Pensiamo di si perchè, a norma del comma primo dell'art. 78, i contratti di conto corrente, anche bancario, e di commissione, si sciolgono per il fallimento di una delle parti, con la conseguente estinzione degli obblighi della banca per l'esecuzione del mandato inerente al conto corrente, nonché l'acquisizione alla massa del fallimento dei relativi accreditamenti, restando salva a norma dell'art. 42, comma 2, l. fall. la detrazione delle sole spese per la tenuta e conservazione del conto corrente.
      Principio applicabile, a nostro avviso anche nel suo caso. E' vero, infatti, che a norma del sec. comma dell'art. 16, gli effetti della sentenza di fallimento nei riguardi dei terzi si producono dalla data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 17, secondo comma, ma nel suo caso il bonifico è avvenuto lo stesso giorno della pubblicazione in tale registro della sentenza dichiarativa di fallimento e, in tale contemporaneità, deve ritenersi prevalente quella della pubblicazione, riconducibile alle ore zero del giorno in cui è avvenuta (utilizzando la giurisprudenza che in passato faceva lo stesso discorso con riferimento alla data di deposito della sentenza).
      Zucchetti SG Srl