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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà
SUCCESSIONE EREDITARIA
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Maddalena Cottica
sondrio30/07/2014 08:44SUCCESSIONE EREDITARIA
La Società Pinco snc e i suoi soci illimitatamente responsabili x e y falliscono.
Da indagini sono venuta a sapere che il marito della fallita x è morto nell'anno 2009 e non è stata fatta alcuna successione. Risulta ancora a lui intestato un immobile. Chiedo come comportarmi in quanto eredi legittimi sono la fallita x, un figlio minore e un altro figlio (quast'ultimo ha però rinunciato all'eredità), come posso entrate in possesso della quota spettante alla fallita? devo considerare anche eventuali posizioni debitorie del marito defunto?
Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza30/07/2014 18:58RE: SUCCESSIONE EREDITARIA
In primo luogo deve appurare se la fallita X abbia accettato l'eredità espressamente (il che sembra da escludere visto che lei dice che non è stata fatta alcuna successione) o tacitamente che, a norma dell'art. 476 c.c., è quella che può desumersi dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato tale da integrare gli estremi dell'atto gestorio incompatibile con la volontà di rinunziare, e non altrimenti giustificabile se non in relazione alla qualità di erede (continuare ad utilizzare i beni materialmente, riscuotere affitti, fare una causa in difesa della proprietà, ecc.). Se ciò è avvenuto, la moglie del defunto è già divenuta erede del marito e, come tale è succeduta nell'attivo e nel passivo di costui, per cui lei tra i debiti della stessa troverà anche quelli ereditari eper quanto riguarda i beni dovrà soltanto regolarizzare la successione.
Se, invece, non vi è stata alcuna accettazione da parte della fallita x, né espressa né tacita, bisogna vedere se questa ha rinunciato espressamente (nel qual caso, si potrebbe solo eventualmente impugnare per revocatoria la rinuncia se avvenuta nel periodo sospetto e se non vi sono decadenza ex art. 69bis, su cui nulla possiamo dire non conoscendo la data del fallimento) e se nel frattempo altri chiamati abbiano accettato, nello stesso modo l'eredità del defunto; se queste ipotesi sono da escludere - come sembrerebbe dal momento che un figlio ha rinunciato all'eredità e l'altro è minorenne- lei come curatore del fallimento della signora x, può sostituirsi alla stessa nell'accettazione dell'eredità del marito. Prima di farlo valuti però bene l'entità dell'attivo e del passivo perché l'accettazione dell'eredità comporta il subentro in entrambe le voci, fermo restando che l'eventuale accettazione deve avvenire con beneficio di inventario, il che significa che delle passività ereditarie risponderà nei limiti dell'attivo ricebvuto e non oltre con gli altri beni. Per questa attività deve rivolgersi ad un notaio.
Zucchetti SG Srl
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Maddalena Cottica
sondrio31/07/2014 09:42RE: RE: SUCCESSIONE EREDITARIA
Nell'immobile in questione risiedono i genitori della fallita x quindi ritengo vi sia accettazione tacita, quindi procedo con la regolarizzazione della successione e alla vendita dell'immobile per la sola quota spettante alla fallita x in quanto una quota spetterà al figlio minore, è corretto o ci sono delle alternative?
Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza31/07/2014 19:10RE: RE: RE: SUCCESSIONE EREDITARIA
Ogni volta che si tratta di valorizzare il comportamento come espressione della volontà è necessario riferirsi al caso concreto, per cui, in linea di massima, la destinazione dell'appartamento ai genitori della fallita potrebbe essere indice di una accettaziione tacita, ma bisogna anche vedere se tale occupazione era antecednete alla morte del marito della fallita, se i genitori di questa hanno un contratto e così via.
Se si può ritenere intervenuta una accettazione tacita, la quota dell'immobile di competenza della fallita è già entrato nel suo patrimonio, per cui la strada da seguire è quella indicata e non vi sono alternative, a meno che non ritenga di non acquisire l'immobile all'attivo fallimentare a norma del penultimo comma dell'art. 104ter.
Zucchetti SG Srl
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Maddalena Cottica
sondrio29/09/2014 13:49RE: RE: RE: RE: SUCCESSIONE EREDITARIA
Nel caso in oggetto si tratta sicuramente di accettazione tacita ma da indagini ho rilevato che gli immobili del defunto sono gravati da ipoteca a questo punto come è consigliabile procedere? conviene procedere con la denuncia di successione?
Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza29/09/2014 20:10RE: RE: RE: RE: RE: SUCCESSIONE EREDITARIA
Vertendosi nel caso in cui la fallita X ha già accettato tacitamente l'eredità del marito, non deve provvedere lei all'accettazione, ma in qualità di curatore dell'erede deve regolarizzare la situazione, presentando denuncia di successione in modo da poter avere una continuità nelle trascrizioni in caso di vendita, altrimenti per i beni trascrivibili vi è un salto dal defunto al terzo aggiudicatraio.
Al di la di questa questione amministrativa, lei si trova un fallito che ha nel suo attivo la quota di immobile ereditata sulla quale grava ipoteca, oltre alle altre eventuali attività e passività ereditarie, per cui l'acquisizione del bene in questione è una scelta rimessa a lei, indipendentemente dalla provenienza, ai sensi del settimo comma dell'art. 104ter, per il quale "il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, puo' non acquisire all'attivo o (ove li abbia acquisiti) rinunciare a liquidare uno o piu' beni, se l'attivita' di liquidazione appaia manifestamente non conveniente…..". Sulla convenienza della liquidazione non può che esprimersi lei in base alla conoscenza dei dati concreti.
Zucchetti SG Srl
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Maddalena Cottica
sondrio01/10/2014 17:07RE: RE: RE: RE: RE: RE: SUCCESSIONE EREDITARIA
Mi si presenta questo caso, fallimento di snc e dei soci in proprio dichiarato in data 30.12.2013.
Da indagini scopro che la madre di un socio fallito è defunta e dalla copia della denuncia di successione rilevo che lo stesso in data 3.4.2014 ha rinunciato all'eredità in favore dei figli. Ritengo questo atto revocabile ma come posso agire?
Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza01/10/2014 19:52RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: SUCCESSIONE EREDITARIA
Classificazione: FALLITO / ATTI COMOPIUTI DOPO FALLIMENTODalle date che lei riporta risulta che il chiamato all'eredità della madre, dichiarato fallito il 30.12.2013, ha rinunciato a detta eredità il 3.4.2014, ossia dopo la dichiarazione di fallimento, per cui la detta rinuncia, più che soggetta alla revocatoria- che colpisce gli atti compiuti dal fallito prima del fallimento nel periodo sospetto- è automaticamente inefficace ai sensi del primo comma dell'art. 44 l.f.. E ciò anche nel caso in cui la madre del fallito sia deceduta dopo il fallimento dello stesso perché, in forza del secondo comma dell'art. 42, sono compresi nel fallimento anche i beni che pervengono al fallito durante il fallimento, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi; ossia l'eredità doveva essere accettata o rinunciata dal curatore e la rinuncia fatta dal fallito è inefficace.
Il curatore pertanto, in primo luogo deve valutare la convenienza ad acquisire l'eredità, che passerebbe con attivo e passivo, e, in caso positivo deve chiedere agli attuali eredi di mettere a disposizione della massa i beni ricevuti a seguito della inefficace rinuncia all'eredità da parte del loro genitore. In caso di mancata adesione, deve iniziare una causa per far dichiarare la inefficacia della rinuncia previamente procedendo ad inventariare i beni ereditari che si trovino in possesso del fallito e a chiedere un sequestro giudiziario per gli altri, onde evitare la dispersione degli stesi in corso di causa.
Zucchetti Sg srl -
Antonio Gentile
Sapri (SA)23/11/2015 21:52RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: SUCCESSIONE EREDITARIA
Buonasera,
cerco di essere sintetico:
fallimento di una ditta individuale anno 2009.
Cambio Curatore.
Vecchia Curatela non ha trascritto in conservatoria la sentenza di fallimento.
Sugli immobili verteva revocazione di donazione regolarmente trascritta.
Revocatoria di donazione non ammessa e sentenza non appellata (fine 2014).
Immobili donati con nuda proprietà ma nel 2013 sono deceduti prima il fallito (nudo proprietario) e alcuni mesi dopo l'usufruttuario.
Eredi del fallito hanno rinunciato all'eredità tranne uno perché ancora minorenne.
Mie intenzioni:
1. trascrizione in conservatoria della sentenza di fallimento;
2. cancellazione nota trascrizione revocazione di donazione;
3. cosa serve per rivendicare la piena proprietà dei beni?
4. va acquisito il beneficio d'inventario per il figlio minore?
5. perizia già acquisita;
6. istanza di vendita.
Sbaglio qualcosa?
grazie -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza24/11/2015 18:57RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: SUCCESSIONE EREDITARIA
Quando nel 2013 è deceduto il nudo proprietario fallito tale diritto era già stato acquisito dalla curatela al momento del fallimento in quanto diritto di natura patrimoniale, sebbene non fosse stata trascritta la sentenza di fallimento; la funzione di annotazione della sentenza dichiarativa di fallimento ex art. 88 l.f. non è, infatti, quella di rendere la stessa opponibile ai terzi né quella costitutiva della trascrizione del pignoramento immobiliare, bensì quella di dare ai terzi la possibilità di conoscere la dichiarazione di fallimento (Cass. 27/10/2006, n. 23264), dato che l'art. 16 ult. comma stabilisce che nei confronti dei terzi la sentenza di fallimento produce i suoi effetti dalla data della sua iscrizione nel registro delle imprese. peraltro, con l'esercizio della revocatoria della donazione dell'usufrutto, la curatela ha dimostrato l'interesse a rendere inefficace tale diritto che si ricongiungeva alla nuda proprietà che era del fallito e era passata nella disponibilità della massa.
Se è così, al momento della morte dell'usufruttuario, il diritto di usufrutto si è congiunto alla nuda proprietà, che era nella disponibilità della curatela, per cui, da un lato, cessava la materia della causa revocatoria e, dall'altro, ora la curatela dispone del diritto pieno dell'immobile.
Giusta, pertanto, la trascrizione della sentenza di fallimento sulla proprietà piena dell'immobile, e se esiste già una perizia di stima, può essere iniziata la procedura di vendita in conformità di quanto stabilito nel programma di liquidazione, eventualmente da aggiornare alla luce degli eventi accaduti. Alle cancellazioni della trascrizione della citazione revocatoria provvederà il giudice delegato all'atto delle vendita ai sensi del secondo comma dell'art. 108 l.f.
Come vede tutto si gioca sull'efficacia della trascrizione della sentenza di fallimento, perché se si dice che, in mancanza della stessa, l'acquisizione del bene non è opponibile ai terzi, il diritto di nuda proprietà non sarebbe stato acquisto al fallimento e l'usufrutto si sarebbe consolidato in capo agli o all'erede; tuttavia poiché questi hanno rinunciato all'eredità e il minore non ha ancora accettato con beneficio di inventario, ci sembra che la questione sia comunque irrilevante, per cui la cosa da fare è la trascrizione della sentenza di fallimento quanto prima possibile.
Zucchetti SG srl
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Antonio Gentile
Sapri (SA)24/11/2015 22:04RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: SUCCESSIONE EREDITARIA
Buonasera,
grazie della risposta.
Sentita in mattinata la conservatoria, oltre a quanto sopra chiarito, mi suggerivano in alternativa un iter a loro avviso più completo:
1. annotazione sentenza di non ammissione della revocazione della donazione;
2. trascrizione accettazione eredità da parte della massa contro il fallito defunto;
3. trascrizione accettazione eredità da parte della massa contro il defunto con diritto di usufrutto;
4. trascrizione sentenza di fallimento;
cosa ne pensate? -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza26/11/2015 18:34RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: SUCCESSIONE EREDITARIA
Intanto ci fa piacere che l'idea di fondo su cui si basava la nostra risposta sia stata da lei condivisa e anche dal conservatore. L'annotazione sub 1 e le trascrizioni sub 2 e 3, ci sembrano per la verità superflue per le ragioni dette nella precedente risposta, ossia il diritto alla nuda proprietà già rientrava nella disponibilità della massa e a questo si è automaticamente consolidato il diritto di usufrutto alla morte dell'usufruttuario; inoltre la trascrizione sub 3 ci sembra che resta assorbita dalla trascrizione della sentenza di fallimento sub 4, che già avevamo consigliato. Tuttavia, se il Conservatore le ha consigliato di comportarsi nel modo da lei descritto, è meglio seguire la strada da lui indicata perché evidentemente ritiene che solo in questo modo vi sia quella serie continuata di trascrizione per proceedre poi alla vendita del bene e alla successiva trascrizione.
Zucchetti SG srl
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