Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

Derelizione di beni immateriali preliminare alla chiusura della procedura fallimentare

  • Sergio Orzan

    Gorizia
    06/03/2018 22:05

    Derelizione di beni immateriali preliminare alla chiusura della procedura fallimentare

    Quale curatore sono stato autorizzato dal G.D., ex art.104 ter comma 8° L.F., a rinunciare e rimettere nella disponibilità del fallito - che è una Srl - il 50% di quote di un'altra srl. Durante la procedura fallimentare ho tentato invano, previa ogni autorizzazione del G.D. (non si è potuto costituire il Comitato dei Creditori), di vendere le quote suddette - a prezzo simbolico di €.1 - anche contattando l'amministratore della Srl terza e per suo tramite gli altri soci. Ora - premesso che sarà mia cura dare avviso ai creditori di un tanto (come previsto dalla Legge) e che le quote non hanno effettivo valore (anche la Srl posseduta al 50% è inattiva ormai da anni) - il fallimento andrà poi chiuso ex art.118 1° comma n.4 L.F., trattandosi di procedura con attivo inesistente e come anche di volontà del G.D. (e del Collegio) sul punto. Si pone il problema di come effettuare la derelizione delle quote societarie a favore della Srl fallita in primis (a chi farla? all'ex amministratore unico? a chi altro o diverso, visto che non vi erano altri organi societari?), ed a quali altre eventuali autorità terze fare la comunicazione; in secundis - visto che la legge prevede ex art.118 2° comma L.F. che il Curatore chieda nel caso di specie "la cancellazione dal registro delle imprese" della Srl fallita - come si possono conciliare la restituzione/derelizione del 50% delle quote della Srl terza con la successiva e pressochè immediata cancellazione dal registro delle imprese della Srl fallita?
    avv. Sergio Orzan
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      08/03/2018 20:53

      RE: Derelizione di beni immateriali preliminare alla chiusura della procedura fallimentare

      Sul primo punto deve compiere al contrario le stesse operazioni della acquisizione, in modo che dai libri societari e dal registro delle imprese risulti che la disponibilità della quota nella società in questione è stata restituita al fallito o alla società fallita che la deteneva.
      Sul secondo punto, lei tocca un tema che si è posto fin dalla introduzione della derelizione di cui all'art. 104ter e che il legislatore non si è mai preoccupato di affrontare. Noi abbiamo sempre suggerito, nelle tante volte che la questione si è posta, di chiedere, alla chiusura del fallimento, al registro delle imprese la cancellazione della società facendo presente che non tutto l'attivo è stato liquidato. Valuterà poi il responsabile del registro se procedere egualmente alla cancellazione, ritenendo che i beni non liquidati passino nella disponibilità dei soci o se non provvedere alla cancellazione.
      Zucchetti Sg srl