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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà
polizza Fideiussoria
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Cristina Neve
CORREGGIO (MO)11/03/2011 11:51polizza Fideiussoria
Una Srl fallita con sentenza del 30/12/2010 aveva sottoscritto in data 01/12/2006 (con decorrenza 09/01/2007) una polizza assicurativa fideiussoria a garanzia del contratto di locazione e la compagnia di assicurazione aveva costituito pegno sulla polizza vita contratta dalla SRL (di cui risultava anche beneficiaria) con assicurato l'Amm.tore.
Il rischio assicurato si è verificato, canoni di locazione non corrisposti, e la garanzia è stata escussa dal locatore.
La società di assicurazione si è rivalsa sul pegno.
Questa operazione è regolare o soggetta a revocatoria?
Grazie-
Cristina Neve
CORREGGIO (MO)11/03/2011 12:16polizza Fideiussoria
Mi scuso per completezza l'escussione della garanzia è avvenuta il 14/07/2010.
Attendo cortese riscontro -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza11/03/2011 16:14RE: polizza Fideiussoria
Alla luce dei dati da lei forniti emerge che il locatore ha escusso la fideiussione in data 14.7.2010, ossia entro i sei mesi antecedenti la dichiarazione di fallimento della società debitrice conduttrice avvenuta in data13.12.2010, sicchè si è in presenza di un pagamento effettuato nel periodo sospetto, astrattamente soggetto a revocatoria.
Astrattamente, perché nel caso il pagamento è stato eseguito da un terzo- la compagnia che si era obbligata quale fideiussore- e questo fatto può escludere la revocabilità in quanto trattasi di pagamento effettuato dal terzo in adempimento di un obbligo per cui lo stesso non è riferibile al debitore fallito, con conseguente mancanza di danno alla massa e di lesione della par condicio creditorum.
Come si vede, anche in caso di pagamento effettuato da terzo in adempimento di un proprio obbligo, la sottrazione alla revocatoria non è automatica, ma sussiste alla condizione che non ci sia lesione della par condicio; e, come definitivamente chiarito dalle S.U. con la sentenza 12.8.2005 n. 16874 a proposito delle rimesse in conto corrente effettuate dal fideiussore escusso, "in tema di azione revocatoria fallimentare le rimesse effettuate dal terzo fideiussore sul conto corrente dell'imprenditore, poi fallito, non sono revocabili ai sensi dell'art. 67, secondo comma, l. fall., quando risulti che attraverso la rimessa il terzo non ha posto la somma nella disponibilità giuridica e materiale del debitore, ma – senza utilizzare una provvista del debitore e senza rivalersi nei suoi confronti prima del fallimento – ha adempiuto in qualità di terzo fideiussore l'obbligazione di garanzia nei confronti della banca creditrice".
Ossia, per escludere la lesione della par condicio è necessario che il fideiussore (nel suo caso la Compagnia assicuratrice), a sua volta, non abbia ottenuto, prima della dichiarazione di fallimento dell'obbligato principale (la S.r.l. di cui lei è curatore) la soddisfazione del suo credito nascente dall'esborso effettuato in favore del creditore principale (il locatore); se ciò avviene, infatti, un creditore viene pagato prima degli altri e, probabilmente, in danno degli altri.
Nel suo caso, non ci dice quando la Compagnia assicuratrice abbia escusso il pegno sulla polizza recuperando il proprio credito, ma ci pare di capire che ciò sia avvenuto prima della dichiarazione di fallimento della Srl, per cui tale pagamento, sicuramente effettuato entro il semestre, potrebbe essere oggetto di revocatoria.
Si usa il condizionale perché c'è un altro ostacolo all'utile esperimento di tale azione; ossia il danno alla massa. Trattandosi, infatti di un credito pignoratizio, si deve valutare se quel credito non sarebbe stato comunque pagato in sede fallimentare in considerazione delle priorità degli altri creditori.
Se c'è tale danno, il rimborso effettuato dalla compagnia in proprio favore diventa soggetto a revocatoria, sempre ovviamente se il curatore fornisce la prova della conoscenza dello stato di insolvenza.
Zucchetti Sg Srl
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