Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

Incasso di crediti vs. la Pubblica Amministrazione in mancanza del DURC

  • Emanuela Filippone

    LOCRI (RC)
    17/09/2013 17:06

    Incasso di crediti vs. la Pubblica Amministrazione in mancanza del DURC

    Trattasi di fallimento di una società cooperativa soc. a.r.l. un cliente della stessa (Ente Pubblico)non effettua il pagamento adducendo che il DURC non risulta regolare.
    E' possibile incassare detto credito?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      17/09/2013 20:19

      RE: Incasso di crediti vs. la Pubblica Amministrazione in mancanza del DURC

      Come già abbiamo detto altre volte, a seguito della dichiarazione di fallimento non viene meno l'impedimento giuridico a che la stazione appaltante provveda a una pronta liquidazione, perché l'art. 4, comma 2, del D.P.R. 5.10.2010, n. 207 (che riprende disposizioni in tema di appalti pubblici), prescrive che "in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali l'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante documento unico di regolarità contributiva è disposto … direttamente agli enti previdenziali e assicurativi (…)".
      Si può discutere a che titolo paghi la stazione appaltante (se sulla base di una cessione, di una delega, di un accollo ex lege, ecc.), ma sta di fatto che questa è tenuta al diretto versamento del dovuto agli enti previdenziali, a prescindere dall'evento giuridico del fallimento, scontando quanto versato dal debito verso l'impresa appaltatrice per i lavori effettuati, per cui, comunque il pagamento di tali lavori (che è quanto interessa) viene bloccato. Il recente decreto n. 36 del 2013 e la legge di conversione n. 98 del 2013 hanno apportato delle significative variazioni al Durc (cfr. art. 31 della legge cit.), ma non ci sembra che abbia toccato il punto di cui sopra. Inoltre l'Inps nel marzo di quest'anno che, secondo le direttive ministeriali, solo alle imprese ammesse alla procedura di concordato preventivo in continuità, può essere rilasciata la regolarità contributiva in considerazione della ratio sottesa alla procedura concorsuale in esame che, essendo diretta al risanamento dell'attività aziendale, verrebbe ad essere disattesa ove "si riconoscesse una incidenza negativa alle situazioni debitorie sorte antecedentemente all'apertura della procedura stessa".
      Zucchetti Sg Srl