Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

art 147 ter, comma 8°

  • Ornella Maestri

    Foggia
    23/03/2017 14:05

    art 147 ter, comma 8°

    Buongiorno,
    sono curatrice di un fallimento di una srl, con amministratore unico. Tra i beni della società fallita vi è una gru a torre di ventotto metri montata nel cortile di un immobile di proprietà di un Istituto di Beneficenza ( ASP ) per dei lavori di ristrutturazione che la società fallita ha eseguito si incarico dell'Istituto stesso.
    Alla data del fallimento il cantiere era chiuso ormai da due anni e la gru non è stata smontata dalla società fallita in quanto era in attesa delle operazioni di collaudo dell'opera effettuate anch' esse in data poco anteriore al fallimento della società appaltatrice.
    In sede di inventario ho preso visione della gru a torre e mi sono attivata da subito per conoscere i costi per il suo smantellamento presso varie aziende del settore.
    I costi sono elevatissimi rispetto al volere della gru, considerato anche l'anno di sua fabbricazione ( anno 1985) .Mi sono anche informata circa la possibilità di una vendita sul posto del bene nello stato in cui si trova oggi, ma nessuno è interessato all'acquisto appunto per le condizioni di vetustità in cui versa.
    Pertanto, ho intenzione di non acquisire il bene all'attivo del fallimento ai sensi dell'art 147 ter, 8° comma L.F..
    La mia domanda è: nel caso di non acquisizione all'attivo del fallimento, giusta autorizzazione del comitato dei creditori o del GD nel caso in cui quest'ultimo non dovesse formarsi, il bene rientrerebbe nella disponibilità della società fallita ma quale responsabilità civile e penale avrebbe la Curatela nel caso in cui per l'ubicazione della gru ( all'interno dell'Istituto di Beneficenza che ospita una scuola materna) dovessero derivare danni a terzi?. Nel momento in cui non acquisisco il bene all'attivo fallimentare la Curatela è sgravata da qualsiasi responsabilità per danni arrecati a terzi? di questi risponderebbe la società fallita nella cui disponibilità è tornato il bene?
    Grazie.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      23/03/2017 21:00

      RE: art 147 ter, comma 8°

      Come abbiamo detto altre volte, il legislatore nell'introdurre il comma ottavo dell'art. 104ter l.f. non si è reso conto delle implicazioni che l'applicazione di tale disposizione comporta, con riflessi anche su interessi pubblicistici. E il caso da lei rappresentato ne è un esempio sintomatico.
      Se, infatti, lei adotta la procedura di cui all'ottavo comma dell'art. 104ter, le conseguenze sono quelle da lei indicate: la curatela non acquisisce, o se già acquisita, dismette la disponibilità della gru, che rimane o ripassa nelle mani della società fallita, per cui nulla può essere chiesto alla curatela, neanche la rimozione della gru da parte dell'ente proprietario dell'area perché appunto la gru non è più nella disponibilità del fallimento. E' anche evidente, però, che in tal modo il problema diventa irrisolvibile perché la società fallita ha, evidentemente, ancora meno convenienza e mezzi del fallimento per procedere allo smantellamento della gru, tanto più che la società, alla chiusura del fallimento, sarà cancellata dal registro delle imprese. Rimane il proprietario dell'area che, probabilmente si dovrà sobbarcare alla spesa dello smantellamento per evitare pericolo per gli utenti dell'area ove la gru si trova.
      Ovviamente quest'ultimo non accetterà di buon grado di sostenere spese ingenti, da lui non dovute senza possibilità di recupero, per cui inevitabilmente cercherà di coinvolgere la curatela nell'operazione o, peggio, nell'eventuale danno che dovesse verificarsi a causa della presenza della gru.
      Alla luce della legge fallimentare la non convenienza della custodia e vendita di un bene dovrebbe essere sufficiente ad adire ed attuare la procedura di dismissione di cui all'art. 104ter, qualunque siano le conseguenze, ma nei panni del curatore, prima di arrivare a tale soluzione, cercheremmo di sondare tutte le strade possibili per trovare una soluzione concordata. Invero, il cinismo di oggi di dismettere il bene, giustificato dalla legge nell'interesse economico per la massa dei creditori, potrebbe essere rimesso in discussione in presenza di interessi altrettanto importanti da tutelare, anche se la tutela di questi non è affidata al curatore fallimentare.
      Zucchetti SG srl