Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

Credito per spese legali in prededuzione o in privilegio ?

  • Corrado Renzi

    Pesaro (PU)
    07/06/2017 12:23

    Credito per spese legali in prededuzione o in privilegio ?

    Buongiorno,

    sono il curatore di una società fallita il 12.3.2013; nello stesso anno, prima della sentenza, detta società aveva ottenuto decreto ingiuntivo contro una società terza debitrice che, a sua volta, proponeva opposizione con atto di citazione notificato il 25.3.2013 e deposito il 4.4.2013; all'udienza del 4.7.13, rilevata l'intervenuta sentenza di fallimento il processo veniva interrotto; il 15.11.13 l'opponente depositava ricorso per riassunzione del processo e quindi si procedeva nell'iter processuale, fino ad aprile 2017 quando veniva emessa sentenza favorevole all'opponente, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo e condanna a carico del fallimento per il pagamento di spese e compenso al legale della parte vincitrice, società opponente.
    Tenuto conto che contro tale sentenza potrebbe ancora essere proposto appello, chiedo come devono essere considerate le spese legali suddette:
    a) previa apposita istanza ultra tardiva presentata del legale, vanno ammesse in privilegio o in prededuzione ?
    b)oppure in prededuzione, senza alcuna istanza ?
    Se venissero ammesse in prededuzione, considerata la disponibilità finanziaria, la somma dovrà essere subito liquidata così come indicato in sentenza ? inoltre, è possibile prevedere una percentuale diversa, considerato il potenziale appello ancora da presentare ?
    Vi ringrazio per l'attenzione.

    Corrado Renzi

    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      07/06/2017 19:58

      RE: Credito per spese legali in prededuzione o in privilegio ?

      Le spese in questione godono, a nostro avviso, della prededuzione in quanto trovano la loro fonte nella sentenza che ha accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo emessa nei confronti della curatela, visto che la causa era stata riassunta nei confronti di questa.
      Il creditore non è l'avvocato di controparte, ma quest'ultima (salvo che l'avvocato non sia antistatario), per cui è la controparte (anche se assistita dallo stesso avvocato, che deve chiedere il pagamento delle spese. A questa richiesta, che è provvisoriamente esecutiva, lei non può sottrarsi, salvo il diritto alla ripetizione in caso di ribaltamento della decisione in appello, né trattandosi di prededuzione è prevista l'ammissione con riserva dell'esito del giudizio.
      Ovviamente quando diciamo che non può sottrarsi al pagamento, intendiamo sempre sottintendere che il pagamento va fatto nei limiti consentiti dall'art. 111bis, per cui se vi è la prospettiva che l'attivo sia insufficiente alla soddisfazione di tutte le prededuzioni, bisognerà effettuare una graduazione tra le stesse e seguire l'ordine.
      Zucchetti SG srl