Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

AVVISO AI CREDITORI EX ART.107 III COMMA L.F. (VENDITA IMMOBILIARE)

  • Lorenzo Cagli

    Ancona
    01/03/2016 18:13

    AVVISO AI CREDITORI EX ART.107 III COMMA L.F. (VENDITA IMMOBILIARE)

    Vi sottopongo il seguente quesito relativo a vendita immobiliare. Poichè il contenuto dell'avviso ex art.107 3 co. L.F. non è specificato dalla norma, riterrei che lo stesso debba contenere tutte le informazioni relative a condizioni, modalità, prezzo di vendita soprattutto nel caso in cui si stia procedendo a vendita competitiva in forme diverse da quelle previste dal c.p.c. Questo in quanto la comunicazione di cui sopra dovrebbe essere finalizzata a consentire ai destinatari di opporsi alla vendita proponendo istanza di sospensione al G.D. ex art.108. Dato questo presupposto (chiedo conferma se sia corretto), Vi chiedo se a Vs. avviso sia opportuno riprodurre testualmente all'interno dell'avviso da notificare ai creditori iscritti l'intero regolamento di vendita, per consentire agli stessi di valutare ogni aspetto della procedura competitiva, o comunque quali siano gli elementi essenziali che debbono essere contenuti in tale avviso.
    Vi chiedo inoltre di indicarmi quali a Vs. parere siano i soggetti muniti di privilegio ai quali estendere la notifica dell'avviso in aggiunta ai creditori iscritti.
    Dovrebbe trattarsi dei soggetti muniti di privilegi immobiliari speciali previsti dagli artt.2771 c.c. e ss. e quindi in concreto l'Amministrazione Finanziaria dello Stato (o Agenzia delle Entrate?) e il Comune dove si trova l'immobile. E' corretto? O l'avviso va notificato anche ai lavoratori dipendenti in quanto titolari del privilegio ex art.2776 c.c.? Grazie in anticipo per la risposta.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      01/03/2016 20:24

      RE: AVVISO AI CREDITORI EX ART.107 III COMMA L.F. (VENDITA IMMOBILIARE)

      La scarna dizione del terzo comma dell'art. 107 legittima i suoi dubbi. Quanto al contenuto dell'atto da notificare questo deve riprodurre gli elementi essenziali della vendita, ossia, condizioni, modalità e prezzo; questo tuttavia è il contenuto minimo per cui nulla impedisce, anzi è opportuno, che si diano informazioni ulteriori e addirittura si dia notizia dell'intero regolamento della vendita.
      i soggetti ai quali effettuare la notifica sono, come lei ben dice, i creditori iscritti e quelli che hanno privilegio sullo specifico immobile oggetto di vendita, che sono quelli indicati nell'elenco di cui all'art. 2780 c.c. 8vi è anche il promissario acquirente); per i crediti dell'Amministrazione finanziaria crediamo che la notifica vada fatta all'Agenzia delle Entrate. Non ci sembra che nella norma in esame siano compresi i creditori privilegiati mobiliari con privilegio sussidiario sugli immobili- che, peraltro, non sono soltanto i lavoratori dipendenti, ma tutti quelli elencati nell'art. 2776 c.c.-, proprio perché costoro non hanno un privilegio specifico sull'immobile.
      Zucchetti SG srl