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ritenuta d\'acconto su interessi dei depositi fallimentari

  • Gennaro Di Martino

    Santa Maria Capua Vetere (CE)
    14/07/2011 12:40

    ritenuta d'acconto su interessi dei depositi fallimentari

    con la risoluzione del 24 maggio 2002 n. 154 l'Agenzia delle Entrate è intervenuta sullo scomputo delle ritenute d'acconto operate dagli istituti di credito sugli interessi attivi maturati sui depositi fallimentari, ai sensi dell'art.26 del DPR 29 settembre 1973, n.600.
    Le ritenute d'acconto subite possono essere detratte dalle imposte sull'eventuale reddito della procedura
    "l'art.125 citato al comma 2 stabilisce che il reddito d'impresa relativo al periodo compreso tra l'inizio e la chiusura del procedimento concorsuale, indipendentemente dalla sua durata ed anche se vi e' stato esercizio provvisorio, e' dato dalla differenza tra residuo attivo e il patrimonio netto dell'impresa o della societa' all'inizio del procedimento, determinato in base ai valori fiscali riconosciuti.
    Lo scomputo delle ritenute a titolo d'acconto di cui all'art.26 del DPR n.600 del 1973 sugli interessi attivi maturati nel corso della procedura concorsuale puo' essere operato dalla curatela fallimentare.... in sede di dichiarazione dei redditi finale, con conseguente diritto al rimborso nel caso in cui non siano dovute imposte o siano dovute imposte per un ammontare inferiore a quello delle ritenute d'acconto..."
    Quale documentazione occorre conservare per scomputare dette ritenute nel caso in cui l'istituto di credito abbia accreditato sul libretto l'importo al netto della ritenuta, senza alcuna evidenza delle stesse?
    L'Istituto di credito dovrebbe essere obbligato a trasmettere una certificazione?
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      18/07/2011 16:46

      RE: ritenuta d'acconto su interessi dei depositi fallimentari

      Come tutti i sostituti d'imposta, l'istituto di credito è tenuto a rilasciare al percettore degli interessi attivi quantomeno il prospetto di calcolo delle ritenute operate.

      Nei rapporti di c/c tale calcolo è esposto nell'estratto conto; per i libretti, nei quali tale prospetto non viene evidenziato, è necessario chiederlo espressamente alla banca.