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assoggettamente a ritenuta d'acconto degli interessi

  • Anna Vitali

    Morbegno (SO)
    17/06/2013 12:18

    assoggettamente a ritenuta d'acconto degli interessi

    In un riparto parziale di un fallimento è previsto il pagamento dei creditori privilegiati, tra cui i professionisti.
    Tra questi ultimi vi sono alcuni che sono stati ammessi in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 2 C.C. per gli onorari e per gli interessi.
    Non erano state emesse le fatture, che dovranno essere emesse all'atto del pagamento.
    Vorrei chiedere la Vs. opinione in merito all'assoggettamento a ritenuta d'acconto degli interessi all'atto del loro pagamento da parte del curatore.
    In altre parole, la ritenuta del 20% deve essere effettuata anche sulla parte di pagamento relativa agli interessi?
    Ringrazio anticipatamente.
    • Alberto Marchese

      Genova
      20/06/2013 13:25

      RE: assoggettamente a ritenuta d'acconto degli interessi

      Secondo me no, in quanto l'art. 25 del Dpr 600/72 assoggetta a ritenuta solo l'importo a titolo di compenso e non gli interessi che costituiscono una somma risarcitoria a seguito del ritardato pagamento. Tale conclusione è a mio parere anche suffragata dal fatto che ai fini Iva tali somme non sono neppure soggette ad Iva, ai sensi dell'art. 15 del Dpr 633/72.
      • Stefano Andreani - Firenze
        Luca Corvi - Como

        11/07/2013 19:35

        RE: RE: assoggettamente a ritenuta d'acconto degli interessi

        L'art. 6, II comma, ultimo periodo del T.U.I.R. stabilisce che "Gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati."

        Da tale assimilazione discende l'obbligo, ex art. 25 del D.P.R. 600/73, di assoggettare a ritenuta anche gli interessi in questione (che sono invece, come giustamente segnalato nel secondo intervento, esclusi dalla base imponibile IVA).

        Sulla questione si vedano fra l'altro l'articolo dell'Agenzia delle Entrate su Filodiritto del 16/10/10 e la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 356 del 7/12/07 in esso richiamata, che dichiarano soggetti a ritenuta, oltre agli interessi, anche l'indennizzo per mancato guadagno e il rimborso spese (escluse solo quelle sostenute in nome e per conto del cliente).