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Pagamento IMU prima o seconda casa?

  • Lorenza Scaravelli

    Ancona
    29/09/2015 18:03

    Pagamento IMU prima o seconda casa?

    Gentile redazione
    in qualità di Curatore dovrò a breve procedere a pagare l'imposta ICI e IMU relativamente ad una abitazione, venduta pochi mesi fa, e mi domando se il Comune potrà richiedermi l'imposta quale prima o seconda casa considerato che il fallito non ha più avuto la residenza nell'immobile dalla data di fallimento (immobile che è stato invece abitato dalla ex moglie che ne era comproprietaria al 50% ed ha fornito prova di aver pagato la sua quota di imposta).
    Il Comune ha richiesto anche il pagamento delle sanzioni e degli interessi che però a mio parere non sono dovuti.
    In attesa di Vostra cortese risposta, si porgono cordiali saluti.
    Avv.Lorenza Scaravelli
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      18/10/2015 22:13

      RE: Pagamento IMU prima o seconda casa?

      La risposta a entrambe le domande riteniamo possa agevolmente ricavarsi dalla sentenza C. Cass. 24/10/2005 n. 20575, che si è occupata dell'individuazione della base imponibile nel caso di immobili di categoria D in caso di fallimento: il criterio contabile stabilito dall'art. 5, III comma, del D. L.vo 504/92, come sosteneva l'Agenzia delle Entrate, ovvero il prezzo di aggiudicazione, come secondo il Curatore deriverebbe dall'art. 10.

      La Corte sposa la prima tesi, affermando che l'art. 10 "riguarda soltanto la fase della presentazione della dichiarazione e del pagamento del tributo. Il comma 6 dell'art. 10 non fa alcun cenno al metodo di determinazione della base imponibile ...; indica invece il termine entro il quale va fatta la dichiarazione ed il termine entro il quale va effettuato il pagamento".

      Pertanto:
      - l'imposta dovuta deve essere determinata secondo le regole ordinarie: se il fallito non vi risiedeva non spettano le relative agevolazioni
      - il Comune non può chiedere sanzioni e interessi perchè il pagamento effettuato nei termini di cui al citato art. 10/504 è regolare e tempestivo.