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utilizzo credito iva

  • Rossella Roncagliolo

    SARZANA (SP)
    08/11/2012 15:27

    utilizzo credito iva

    buonasera,
    la situazione è la seguente:
    la dichiarazione iva dell'anno di imposta 2011, regolarmente inviata, si chiude con in credito di € 81.000.
    tale credito l'ho riportato al rifo af30 del modello 74-bis. tale modello si chiuderebbe cosi facendo con un credito di 70.000, in quanto nel perriodo ante fallimento le operazioni registrate davano luogo ad un debito di 11.000.
    si chiede:
    - il credito emergente dal 74-bis può essere utilizzato nella prima liquidazione iva del periodo fallimentare, ovvero in compensazione verticale?

    grazie
    dott.ssa rossella roncagliolo
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      04/01/2013 07:56

      RE: utilizzo credito iva

      Tale utilizzo è certamente possibile, ma con una importantissima precisazione: deve trattarsi di un credito esistente, e non devono esistere debiti erariali ante procedura.

      Lo "spartiacque" costituito dalla sentenza di fallimento, stabilito dall'art. 56 l.fall. fra periodo ante e periodo post, fa infatti sì che l'Erario possa compensare un suo debito ante procedura (il credito IVA maturato dal contribuente alla data del fallimento) con sui crediti (anche per imposte diverse) relativi al medesimo periodo.
      Solo in credito IVA "sopravvissuto" a tale compensazione costituirà quindi un credito del fallimento, utilizzabile in compensazione (sia verticale che orizzontale) ovvero chiedibile a rimborso.

      In caso di utilizzo in compensazione di un credito in tutto o in parte inesistente (o perché inesistente ab origine, oppure perché compensabile con debiti verso l'Erario) il Curatore si troverebbe infatti ad aver effettuato una compensazione non spettante, e quindi ad aver omesso il versamento di IVA endoconcorsuale.

      Prima di utilizzare tale credito il Curatore dovrà quindi sincerarsi del fatto che lo stesso sia effettivamente esistente e spettante.