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Obblighi Iva Cessione beni società Repubblica San Marino

  • Paola Martorana

    Milano
    28/02/2017 10:23

    Obblighi Iva Cessione beni società Repubblica San Marino

    Buongiorno,
    sono curatrice di un fallimento che, tramite asta telematica, ha realizzato la cessione di beni ad una società appartenente alla Repubblica di San Marino.
    Al di là della emissione della fattura non imponibile ai sensi dell'art. 8 c.1 lett. a DPR 633/1972, quali sono gli ulteriore adempimenti richiesti? dovrò farmi inviare esemplare fattura dall'acquirente sanmarinese con marca perforata e con timbro ufficio tributario San Marino? dovrò predisporre particolare documento di trasporto? dovrò poi compilare modello intrasta..
    Grazie, cordiali saluti
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      09/04/2017 22:39

      RE: Obblighi Iva Cessione beni società Repubblica San Marino

      Le cessioni a operatori economici sanmarinesi, come correttamente indicato nel quesito, sono non imponibili ex art. 71 del D.P.R. 633/72, che rinvia all'art. 8 del medesimo D.P.R..

      Per ogni necessaria verifica della correttezza di tali operazioni, non esistendo una dogana nè alcun controllo alla frontiera, il cedente italiano è tenuto al rispetto di quanto stabilito dal D.M. 24/12/1993, a norma del quale:

      a) i beni, durante il trasporto, devono essere accompagnati da un documento di trasporto, nel quale devono essere indicati le generalità e l'indirizzo delle parti, la natura, qualità e quantità dei beni esportati, la data di esecuzione dell'operazione, la causale del trasporto e le generalità dell'eventuale incaricato del trasporto

      b) il documento di trasporto deve essere redatto in almeno tre copie, una delle quali rimane all'emittente, mentre le altre due copie verranno esibite, per i necessari riscontri, all'Ufficio tributario di San Marino quando si introducono i beni in tale territorio

      c) oltre al documento di trasporto, il cedente italiano deve emettere la fattura (non imponibile) in quattro esemplari, tre dei quali devono essere consegnati o spediti all'acquirente sanmarinese

      d) oltre agli elementi "ordinari", nella fattura deve essere indicato il codice identificativo del cliente sammarinese, nonchè la dicitura "Operazione non imponibile Iva ex articolo 71, del Decreto del Presidente della Repubblica numero 633 del 1972", o analoga

      e) l'acquirente ha l'onere di restituire un esemplare della fattura completo di timbro a secco circolare dell'Ufficio tributario di San Marino e di marca debitamente perforata con l'indicazione della data, apposta sempre dall'Ufficio Tributario di San Marino

      f) il cedente deve allegare questa copia della fattura al documento di trasporto che ha trattenuto

      g) nell'ipotesi in cui il cedente italiano non riceva, entro quattro mesi, il sopra citato esemplare della fattura da parte del cliente sammarinese, dovrà inviare un'apposita comunicazione all'Ufficio Tributario di San Marino e, per conoscenza, anche al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate

      h) il cedente italiano deve poi indicare a margine dell'annotazione nel registro delle fatture emesse gli estremi di riscontro apposti sul predetto esemplare della fattura restituita dal cliente sammarinese, nonchè compilare l'elenco delle cessioni intracomunitarie, con i soli dati fiscali (modello Intra 1-bis).


      Maggiori chiarimenti, oltre all'esame di fattispecie particolari, possono trovarsi nelle Circolare n. 225/E del 16/9/1996 e n.158/E del 7/8/2000