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Spesometro fallimento

  • Marta Giangrisostomi

    Ancona
    09/12/2011 17:15

    Spesometro fallimento

    Buonasera,

    Con riferimento ai fallimenti intervenuti nel corso del 2010, in relazione all'adempimento "spesometro" con scadenza 2/1/2012 il curatore ha l'obbligo di comunicare anche le operazioni intervenute dall'1/1/2010 alla data del fallimento superiori ad € 25.000,00? Ancora, per quanto riguarda i fallimenti intervenuti nel 2011 l'obbligo dell'adempimento "spesometro", con riferimento al 2010, ricade sempre sul curatore?

    In caso di risposte affermativa, qualora il curatore sia in possesso solo in parte della documentazione contabile ante-fallimento come conviene procedere? Conviene non inviare per niente la comunicazione o inviarla avendo pressocchè la certezza che sia incompleta o inesatta?
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      04/01/2012 09:59

      RE: Spesometro fallimento

      Per i motivi dettagliatamente esposti in altre risposte su questo forum, riteniamo che in costanza di fallimento gravino sul Curatore gli ordinari obblighi posti a carico dei soggetti IVA sia dal D.P.R. 633/72 che da disposizioni diverse compreso, quindi, il c.d. "spesometro".

      Di più difficile risposta sono invece le prime due domande esposte nel quesito, alle quali riteniamo sia più prudente dare risposta affermativa pur consapevoli, ripetiamo, dell'assenza di una chiara disposizione in tal senso.

      Riteniamo quindi che sia opportuno che il Curatore presenti lo "spesometro" per il 2010, sia che il fallimento sia intervenuto nel 2010 ovvero nel 2011, perchè la scadenza dell'adempimento cade in costanza di fallimento.

      Per le medesime ragioni di prudenza riteniamo che debbano essere indicate anche le operazioni effettuate anteriormente al fallimento, ovviamente per quanto è a conoscenza del Curatore.

      Il fatto che il Curatore, relativamente al periodo ante fallimento, possa disporre di una documentazione carente o addirittura assente non riveste importanza, dato che si tratta esattamente del medesimo problema che il Curatore si trova a fronteggiare quando deve predisporre e trasmettere la dichiarazione IVA annuale relativa all'anno del fallimento, nella parte relativa alla frazione di anno antecedente la sua nomina: come per tale dichiarazione, il Curatore non potrà che basarsi esclusivamente sul materiale che avrà rinvenuto.