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Interessi e sanzioni erariali e previdenziali - concordato preventivo

  • Matteo Panelli

    VALENZA (AL)
    23/04/2015 15:16

    Interessi e sanzioni erariali e previdenziali - concordato preventivo

    Buongiorno,
    sto affrontando un concordato preventivo ed ho le seguenti casistiche:
    - debito erariale scaduto dopo la presentazione della domanda in bianco;
    - debito erariale scaduto prima della presentazione della domanda in bianco, ma non ancora pervenuto avviso bonario;
    - debito erariale scaduto prima della presentazione della domanda in bianco, e già pervenuto avviso bonario.
    Ugualmente anche per la previdenza (inps) e l'assicurazione obbligatoria (Inail).
    Premesso che se equitalia non ha ancora iniziato l'attività di riscossione non sono dovuti i suoi compensi (Cass. 15.03.2013, n. 6646) come devono comportarmi nelle varie fattispecie di cui sopra nel calcolo di interessi, sanzioni, somme aggiuntive....?
    Io propenderei per questa soluzione:
    - debito erariale o previdenziale scaduto dopo la presentazione della domanda in bianco, calcolo solo gli interessi legali dalla data di scadenza al pagamento;
    - debito erariale scaduto prima della presentazione della domanda in bianco, ma non ancora pervenuto avviso bonario: calcolo sanzioni, oneri ed interessi alla data di presentazione del bianco e poi tasso legale (e quindi non maturano le sanzioni ed interessi che maturerebbero invece in caso di cartella);
    - debito erariale scaduto prima della presentazione della domanda in bianco, e già pervenuto avviso bonario: calcolo tutti gli oneri ed interessi derivanti dalla cartella (senza i compensi esattoriali se l'attività di riscossione non è ancora iniziata).

    In altre parole, vorrei capire se per il debito erariale e/o previdenziale, la presentazione del cp in bianco (ovvero successiva ammissione) determini o meno l'interruzione del calcolo di tutte le somme accessorie.

    Ringraziandovi anticipatamente, porgo cordiali saluti
    Dott. Matteo Panelli
    • Matteo Panelli

      VALENZA (AL)
      03/06/2015 09:48

      RE: Interessi e sanzioni erariali e previdenziali - concordato preventivo

      Pregiatissimi tutti,

      non avendo ricevuto alcuna risposta, non vorrei che la domanda che mi sono permesso di avanzare in questo autorevole forum non fosse chiara o (peggio) banale.

      Vi sarei in ogni caso grato di un cenno di risposta.

      Vi ringrazio e porgo cordiali saluti
      Dott. Matteo Panelli
      • Loretta Zannoni

        Faenza (RA)
        06/06/2015 18:00

        RE: RE: Interessi e sanzioni erariali e previdenziali - concordato preventivo

        Sarei interessata anch'io alla risposta sull'argomento introdotto dal collega.
        Ringrazio ed invio cordiali saluti.
        LORETTA ZANNONI
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          07/06/2015 16:24

          RE: RE: RE: Interessi e sanzioni erariali e previdenziali - concordato preventivo

          In primo luogo, non conoscendo le varie fattispecie concrete riassunte nel quesito, consideriamo il termine "scaduto" nel significato di "sorto", cosa che potrebbe non essere vera, nel qual caso la risposta dovrà essere opportunamente adattata.

          Non esistendo la fase di predisposizione dello stato passivo, nella quale debbono essere tenuti in considerazione anche elementi di forma e rito, in sede di concordato l'attenzione deve essere concentrata sulla debenza degli importi e sul fatto che, sulla base del rinvio di cui all'art. 169 l.fall., lo "spartiacque" fra "periodo ante" e "periodo post" stabilito dagli artt. 55 e 56 l.fal. è posto al momento della presentazione della domanda di concordato, anche in bianco.

          Tutto ciò premesso:

          a) per quanto riguarda gli interessi sui debiti scaduti prima della domanda di concordato, si applica l'art. 55: interessi convenzionali fino alla data del domanda (con le limitazioni di cui all'ultimo comma dell'art. 54 l.fall.), interessi legali successivamente (sempre seguendo le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 54 l.fall.)

          b) per quanto riguarda gli interessi sui debiti scaduti dopo la domanda, l'interpretazione prevalente dell'art. 111-bis, dopo varie oscillazioni dottrinali e giurisprudenziali, è per la debenza degli interessi legali, con una serie di dubbi, sia sul dies a quo che sul dies ad quem per il calcolo degli stessi, che non possiamo affrontare in questa sede e che comunque sono di modesta rilevanza

          c) per quanto riguarda le sanzioni sui debiti scaduti prima della domanda, esse ci paiono dovute, indipendentemente dall'avvenuta trasmissione di avviso bonario o notifica della cartella; la possibilità di usufruire della riduzione delle stesse prevista da alcune disposizioni specifiche in caso di pagamento effettuato (p.es. entro 30 o 90 giorni dall'avviso bonario) dovrà essere valutata alla luce dei termini della proposta concordataria: se la proposta lo prevede e il Giudice (rispettati i requisiti e la procedura di legge) lo autorizza, non vediamo ostacoli

          d) per quanto infine riguarda le sanzioni sui debiti scaduti dopo la domanda, la questione è delicata, perché la giurisprudenza (datata ma) assolutamente prevalente è per l'esclusione, per assenza di colpevolezza del contribuente, ma tale colpevolezza deve essere valutata caso per caso (Cass. 8118/2001 e 4234/2006) e tale valutazione potrebbe quindi dare risultati diversi a seconda delle varie fattispecie.
          • Matteo Panelli

            VALENZA (AL)
            10/06/2015 23:06

            RE: RE: RE: RE: Interessi e sanzioni erariali e previdenziali - concordato preventivo

            Innanzitutto ringrazio per la risposta.

            In questo contesto, possiamo ricondurre al punto c) anche la circolare INPS n. 75 del 11/06/2014 prevede di applicare la riduzione dal 5,55% all'1% in ragione d'anno (max del 40%)con percentuale che viene periodicamente adeguata con Circolare Ministeriale (Norma di riferimento: art. 116 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388)?

            Ovvero, in altre parole, se il debito era già scaduto alla data di deposito della domanda in bianco, occorre aggiungere al debito in conto capitale la sanzione ridotta?

            In caso affermativo, mi pare che l'attestatore prima ed il commissario giudiziale debbano prevedere il pagamento della previdenza e conseguentemente calcolare la sanzione (calcolo che poi verrà rettificato e confermato dal Liquidatore Giudiziale in sede di pagamento).

            Cordiali saluti
            Dott. Matteo Panelli
            • Stefano Andreani - Firenze
              Luca Corvi - Como

              11/06/2015 07:13

              RE: RE: RE: RE: RE: Interessi e sanzioni erariali e previdenziali - concordato preventivo

              Se il piano concordatario prevede l'integrale pagamento dei debiti contributivi, si applica certamente la speciale normativa ricordata nel quesito, riteniamo pertanto che nelle varie attestazioni e relazioni se ne debba tenere debito conto.

              Tutti sappiamo che se poi il pagamento dei contributi non sarà integrale la riduzione non spetterà, ma se non si pagheranno i contributi non si pagherà alcun importo nemmeno ai creditori chirografari, e le conseguenze per il concordato saranno di tutt'altro tipo, e ovviamente ben più rilevanti, della maggiorazione delle somme accessorie, che a quel punto (se non ci sfugge qualcosa) sarà una conseguenza di modesta importanza.