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Compensazione credito IVA e ruoli > 1.500

  • Mariano Avigliano

    SCAFATI (SA)
    14/03/2017 18:33

    Compensazione credito IVA e ruoli > 1.500

    Alla data di dichiarazione del fallimento una società ha maturato un credito IVA di euro 38.000, regolarmente esposto nei modelli IVA presentati negli anni.
    Nel corso della procedura è maturato un ulteriore credito di Euro 6.000 tale da determinare un credito IVA complessivo di Euro 44.000 regolarmente esposto nel modello IVA 2017.
    Mi trovo in sede di riparto finale e vorrei utilizzare tale credito (44.000) per compensare le ritenute dei dipendenti.
    Posso procedere alla piena compensazione del credito IVA, apposto il visto di conformità in dichiarazione?
    Il dubbio riguarda il fatto che risultano cartelle esattoriali iscritte a ruolo per un importo superiore ad Euro 1.500 (Equitalia si è insinuata al fallimento) e la lettura della circolare 13/e 2011 dell'AE non sembra essere molto chiara sul punto.
    Grazie
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      10/04/2017 13:01

      RE: Compensazione credito IVA e ruoli > 1.500

      Per quanto riguarda il credito maturato in corso di procedura, non v'è dubbio che esso possa essere liberamente utilizzato anche in presenza di debiti concorsuali per imposte iscritte a ruolo di importo superiore a 1.500 euro, come fra l'altro chiarito dalla Risoluzione 12/8/2002 n. 279.

      Per quanto riguarda il credito esistente alla data del fallimento la questione è invece più complessa.

      Se abbiamo ben compreso la situazione descritta nel quesito, esistono debiti concorsuali verso l'Erario, non è chiaro se di importo superiore o inferiore ai 38.000 euro di credito IVA ante procedura.

      Se così è, il credito IVA in questione è, in tutto o in parte, inesistente, perchè compensato con il controcredito dell'Erario, come stabilito dall'art. 56 l.fall..

      Di conseguenza tale credito non potrà, in tutto (se completamente azzerato da un maggiore controcredito dell'Erario) o in parte (se il credito dell'Erario è di importo inferiore) essere utilizzato in compensazione, e ciò non per la norma relativa all'esistenza di importi iscritti a ruolo per più di 1.500 euro, ma semplicemente perchè, in tutto o in parte, inesistente.

      Se il debito verso l'Erario derivante da attività svolta anteriormente al fallimento (compreso quello eventualmente accertato successivamente, e anche se non ammesso al passivo) è di importo inferiore al credito IVA in questione, riteniamo che la porzione residua possa invece essere liberamente utilizzata perchè, effettuata la compensazione, il debito iscritto a ruolo non esiste più.