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REVOCA AGEVOLAZIONI FISCALI IMPOSTA DI REGISTRO

  • Cristina Gaffurro

    Bologna
    22/02/2016 18:34

    REVOCA AGEVOLAZIONI FISCALI IMPOSTA DI REGISTRO

    Buonasera,
    il mio quesito ha per oggetto la revoca della agevolazione su imposta di registro per acquisto di terreni inseriti in piano di edilizia residenziale.
    Qualcuno ha normativa o è a conoscenza se la Liquidazione Coatta amministrativa o il fallimento può essere considerato come un qualcosa di ostativo/ forza maggiore al fine della costruzione dei relativi immobili che deve avvenire per legge necessariamente entro 11 anni dalla data di acquisto?
    Agenzia Entrate ha mandato un avviso di liquidazione e gli 11 anni non sono ancora passati, partendo dal presupposto che anche se qualcuno costruirà su tali terreni non sarà più la persona che originariamente aveva stipulato l'atto di acquisto e che il diritto è soggettivo ... pertanto viene riliquidata l'imposta (senza sanzioni) e viene revocata l'agevolazione.
    grazie
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      13/03/2016 12:20

      RE: REVOCA AGEVOLAZIONI FISCALI IMPOSTA DI REGISTRO

      Non abbiamo reperito fonti né in giurisprudenza, né in prassi e dottrina, che si occupino della specifica fattispecie prospettata nel quesito, non possiamo quindi che individuare una risposta in base alle regole generali.

      La Risoluzione 9/4/2014 n. 37 ha chiaramente regolamentato il comportamento che deve tenere l'Ufficio nel caso in cui si verifichi una delle due cause di decadenza dall'agevolazione di cui si tratta: "l'Ufficio finanziario notifica l'avviso di liquidazione entro tre anni:

      1) dal decorso del termine di undici anni dall'acquisto senza che il contribuente abbia soddisfatto la condizione di ultimare l'edificazione di unità abitative;

      2) dalla registrazione dell'atto di trasferimento dell'immobile".

      Evidentemente, l'Ufficio ha ritenuto che la dichiarazione di fallimento sia equiparabile all'atto di trasferimento dell'immobile, ma con il fallimento la proprietà non passa dal fallito al Curatore, che semplicemente ne amministra e liquida il patrimonio, quindi l'avviso non ci pare emesso legittimamente.

      Né riteniamo che possa legittimarsi l'emissione dell'avviso di liquidazione prima dello scadere degli 11 anni sulla base del fatto che con il fallimento non è più possibile che venga ultimata l'edificazione, dato che, a parte la possibilità (remota, ma astrattamente esistente) che il fallito ritorni in bonis e provveda, esiste comunque la possibilità che il Curatore decida di provvedere, al fine di un migliore realizzo dell'attivo fallimentare.