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Ordinanza di sgombero immobile con vendita beni mobili "abbandonati" dall'esecutato: obblighi fiscali del delegato

  • Marcello Cosentino

    Portogruaro (VE)
    20/07/2017 17:22

    Ordinanza di sgombero immobile con vendita beni mobili "abbandonati" dall'esecutato: obblighi fiscali del delegato

    In una esecuzione immobiliare, quale custode e delegato alla vendita, ho provveduto all'aggiudicazione di un negozio (C/1) che è già stato trasferito con DT al nuovo proprietario. Già subito dopo l'aggiudicazione, visto che l'esecutato non aveva alcuna intenzione di sgombrare l'immobile, ho dovuto chiedere al GE l'emissione di una ordinanza di liberazione che, dopo aver concesso il termine di 30 giorni al debitore per portar via tutto, dava mandato al sottoscritto di provvedere a far portare in discarica, regalare ad enti benefici ecc., mobili, merci, attrezzature e tutto quanto contenuto all'interno del negozio ovvero di vendere quei beni che - a mio parere e stabilendone il prezzo - avessero un valore economico per essere venduti. Considerato che l'esecutato ha ancora partita IVA, dopo aver provveduto a far rottamare quanto privo di valore, ho ricevuto alcune offerte per i restanti beni e sarei ora pronto a formalizzare la vendita.
    Ciò premesso chiedo il Vs. autorevole parere sugli obblighi fiscali relativi alla vendita dei beni mobili di proprietà dell'imprenditore esecutato. Ho riletto le risoluzioni dell'AE n. 62/E e 84/E del 2006 ma si riferiscono alle vendite di immobili. Come fare per i beni mobili? Vi ringrazio. Cordiali saluti
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      05/08/2017 12:43

      RE: Ordinanza di sgombero immobile con vendita beni mobili "abbandonati" dall'esecutato: obblighi fiscali del delegato

      La Risoluzione 158/2005 aveva affermato che, relativamente ai canoni di locazione derivanti dall'immobile oggetto dell'esecuzione, il custode giudiziario è tenuto a emettere le fatture e a trasmetterle all'esecutato perché provveda al versamento dell'imposta.

      La successiva (di pochi mesi) Circolare 62/2006 (confermata dalla successiva n. 84 sempre del 2006) si occupa dell'analogo caso del professionista delegato alla vendita, afferma che per il problema dell'IVA le due figure sono equiparabili e, se formalmente richiama la Risoluzione ("non ricorrono elementi distintivi tali da giustificare una soluzione diversa rispetto a quella già adottata per il custode giudiziario con la risoluzione n. 158/E dell'11 novembre 2005") in realtà stabilisce qualcosa di ben diverso: il professionista delegato non solo emette la fattura, ma versa anche il tributo indipendentemente, fra l'altro, dall'eventuale presenza di IVA a credito.

      La Circolare 62 si occupa esplicitamente di immobili perché quello è il caso proposto nel quesito a cui essa risponde, ma non si vede perché il trattamento delle cessioni di beni mobili debba essere diverso.

      E se si aderisce alla tesi della Circolare, secondo la quale, trattandosi di "un momento patologico nella circolazione del bene" l'interesse dell'esecutato (che come detto potrebbe p.es. trovarsi un una situazione di credito IVA) viene sacrificata in nome "della necessità della tutela degli interessi dell'erario", non vediamo per il delegato alla vendita altra soluzione (salve ovviamente diverse disposizioni del Giudice delegato) che:

      - emettere le fatture

      - versare l'IVA

      - trattenere le spese di vendita

      - corrispondere all'esecutato il residuo, trattandosi di cessione nè dell'immobile nè di suoi frutti.