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rettifica detrazione IVA ex art 19 bis 2

  • Gianpaolo Magnini

    Brescia
    27/02/2012 17:55

    rettifica detrazione IVA ex art 19 bis 2

    Buonasera. Gradirei un Vostro parere sul seguente caso:
    Fallimento dichiarato nel 2010. Nel corso del 2011 si è proceduto alla vendita dei beni strumentali (soggetta ad IVA 20%) ed è proseguita una locazione di immobile abitativo (esente art. 10). Pertanto il volume di affari dell'anno 2011 è costituito interamente da operazioni esenti (la cessione di beni strumentali non concorre alla determinazione del volume di affari); ciò determina una percentuale di detraibilità IVA dello 0% (ovvero indetraibilità del 100%).

    Nel quinquennio precedente la % di detrazione risultante dalle dichiarazioni IVA presentate era pari al 100%, e pertanto ritengo applicabile, nell'anno 2011, la rettifica della detrazione ex art. 19 bis 2 del DPR 633/72, con conseguente emersione di un debito IVA.

    Il dubbio che mi sorge è se tale debito sia da considerare un debito di massa e quindi da soddisfare in prededuzione, ovvero un debito ante fallimento e pertanto da soddisfare mediante ammissione al passivo.

    Ringrazio fin d'ora per la cortese collaborazione.
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      11/03/2012 18:46

      RE: rettifica detrazione IVA ex art 19 bis 2

      L'art. 19-bis2 del D.P.R. 633/72, IV comma, stabilisce che "La detrazione dell'imposta relativa all'acquisto dei beni ammortizabili ... è ... soggetta a rettifica, in ciascuno dei quattro anni successivi a quello della loro entrata in funzione, in caso di variazione della percentuale di detrazione superiore a dieci punti. La rettifica su effettua aumentando o diminuendo l'imposta annuale .....".
      Non ci risulta, nè nella norma nè in documenti di prassi o giurisprudenza, siano stabilite eccezioni nel caso di avvio di procedure concorsuali e nel caso in esame riteniamo quindi che, essendosi verificata una variazione superiore al 10%, la rettifica della detrazione sia dovuta.

      Il debito che ne consegue però, ancorchè emerso in corso di fallimento, deriva dalla rettifica di importi relativi al periodo ante procedura, e quindi riteniamo non debba concorrere a determinare il debito IVA endoconcorsuale, da pagare in prededuzione, costituendo invece debito della massa (è un debito che sorge ora, ma ha effetto su detrazioni operate quando l'impresa era in bonis).

      Difficile diviene l'applicazione pratica di tale ragionamento; riteniamo infatti che:
      - la rettifica debba essere esposta in dichiarazione, perchè così prescrive la norma, senza eccezioni per le procedure concorsuali
      - dovendo tale rettifica essere ignorata al momento del versamento, la dichiarazione evidenzierà un debito che risulterà solo parzialmente versato; da ciò emergerà con ogni probabilità un avviso di irregolarità a carico del curatore.

      Se non per evitare, quantomeno per limitare i danni di tale situazione, riteniamo consigliabile (come in altre situazioni peculiari delle procedure fallimentari, per le quali non esiste uno spazio specifico in dichiarazione) effettuare una comunicazione a mezzo raccomandata all'Agenzia delle Entrate, evidenziando la questione, spiegando che è a causa di essa che il versamento non coincide col debito, e invitando l'Agenzia a presentare istanza di ammissione tardiva per tale importo, essendo lo stesso debito concorsuale.

      Ben difficilmente ciò riteniamo eviterà la futura contestazione in capo al curatore, ma si potrà rivelare utile nel momento in cui tale contestazione dovrà essere controbattuta.