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Forum FISCALE - AREA FISCALE E TRIBUTARIA
Credito IVA antecedente al fallimento
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Arturo Taliani
Folignano (AP)17/06/2014 15:47Credito IVA antecedente al fallimento
Una società ha presentato una dichiarazione IVA 2012 redditi 2011 dalla quale scaturiva un credito IVA. Tale credito è stato poi leggermente utilizzato in compensazione. La società non ha presentato dichiarazione IVA 2013 redditi 2012 ma solo una comunicazione dati IVA. Il credito da riportare nel modello IVA 74-bis è quello 2011 anche se non è stata presentata dichiarazione 2012? Tutto ciò scaturisce solo dalle informazioni del cassetto fiscale in quanto ad oggi non si è in possesso di dati contabili. -
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como06/07/2014 11:34RE: Credito IVA antecedente al fallimento
E' pacificamente accertato che l'omessa presentazione di una dichiarazione IVA non determina la perdita del credito scaturente dalla dichiarazione precedente, riteniamo quindi che il credito a fine 2011, al netto della quota che risulta successivamente utilizzata in compensazione, possa essere considerato esistente e quindi riportato nella dichiarazione Mod. 74-bis.
L'utilizzo dei dati risultanti dal cassetto fiscale, in assenza di dati contabili, è l'unica procedura praticabile ed è quindi corretto.-
Pierdamiano Dima
Strongoli (KR)14/07/2014 12:35RE: RE: Credito IVA antecedente al fallimento
Buongiorno,
con la presente desidero sottoporre alla vostra gentile attenzione il seguente quesito:
Una srl fallita nel 2011 di cui il sottoscritto è stato nominato curatore presenta l'ultima dichiarazione Iva nel 2009 periodo di imposta 2008..(con un credito) da quel momento in poi la società non presente ne dichiarativi ne bilanci di conseguenza la documentazione contabile rimane ferma. Prontamente nel modello Iva 74 Bis riporto il credito scaturito dall'ultima dichiarazione e lo faccio presente anche nella relazione ex art. 33. Ad oggi mi arriva una comunicazione da parte dell'agenzia delle entrate dove mi viene riconosciuto il minor credito maggiorato naturalmente di interessi e sanzioni, poichè nel 2009 - 2010 non risultano presentati i modelli iva.
CHIEDO:
devo presentare ricorso alla commissione tributaria per l'annullamento della comunicazione ?
E' corretto aver riportato i dati dell'ultima dichiarazione iva ante fallimento nel modello 74 bis e successivamente nella dichiarazione Iva ?
Ci sono sentenze della cassazione in merito ?
Grazie-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como07/08/2014 00:01RE: RE: RE: Credito IVA antecedente al fallimento
Non ci è chiaro cosa significhi la frase "minor credito maggiorato di interessi e sanzioni", sulla quale chiediamo quindi chiarimenti; in conseguenza di ciò non possiamo rispondere al primo quesito.
Per quanto riguarda il secondo quesito, la risposta è positiva: il credito correttamente esposto nella dichiarazione relativa all'anno nel quale esso è sorto, nel caso in cui sia omessa la presentazione della dichiarazione (o delle dichiarazioni) successiva, può essere indicato "nella prima dichiarazione utile"; nel Suo caso, la dichiarazione presentata dal Curatore per il 2010 (o il 2011: non sappiamo il mese del fallimento).
Il principio è chiaramente espresso dalla sentenza 29/3/2006 n. 12012 della Corte di Cassazione, richiamata dall'Agenzia delle Entrate stessa, condividendone il contenuto, nella Risoluzione Ministeriale 19/4/2007 n. 74/E.
Infine, ci pare il caso di ricordare quanto già indicato in altri interventi su questo Forum, ovvero il principio generale (stabilito dall'art. 56 l.fall.) di compensabilità dei crediti e debiti nei confronti del medesimo soggetto (e quindi anche l'Amministrazione Finanziaria) se e solo se sorti entrambi prima o entrambi dopo la dichiarazione di fallimento; con la precisazione che ciò che rileva è il verificarsi del fatto genetico del credito o debito, e non il momento in cui dello stesso viene chiesto il pagamento (p.es. con un avviso di accertamento o di irrogazione sanzioni).
Ci pare pertanto corretto che l'Ufficio chieda la compensazione del credito IVA della Società sorto prima del fallimento, con il debito della stessa per sanzioni irrogate successivamente al fallimento ma per violazioni commesse prima.
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