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compensazioni IVA e visto di conformità

  • Lorenzo Ducci

    Foligno (PG)
    04/03/2010 10:08

    compensazioni IVA e visto di conformità

    Sto approfondendo l'argomento delle compensazioni IVA per l'anno 2010 che, come noto, per importi superiori ad € 15.000,00 impongono la presentazione preventiva della dichiarazione IVA con apposizione di visto di conformità da soggetto abilitato. Non mi pare esista una norma che escluda le procedure concorsuali da tale fattispecie. L'Agenzia delle Entrate, su specifica richiesta, ha chiarito che la nuova procedura di compensazione si applica anche alle procedure concorsuali in quanto "nessuna norma specifica le esclude". Vorrei avere conferma della correttezza di questa interpretazione, visto che mi accingo ad inviare le dichiarazioni IVA dei fallimenti vistate da me quale soggetto abilitato (e curatore).
    Grazie.
    Cordiali saluti.
    Lorenzo Ducci.
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      15/03/2010 09:52

      RE: compensazioni IVA e visto di conformità

      L'analisi effettuata nel quesito appare corretta.

      A corollario delle considerazioni esposte possiamo inoltre sottolineare che:
      - va tenuta presente la necessità di effettuare il pagamento tramite Entratel, e quindi o direttamente, effettuando i necessari adempimenti (chiavi telematiche, ecc.) in capo alla procedura, ovvero effettuando il pagamento tramite professionisti abilitati; in tale ultimo caso se il Curatore non dispone di tale abilitazione sarà necessario rivolgersi a un collega abilitato, facendosi autorizzare il sostenimento del relativo costo
      - se (come pare di capire) la dichiarazioine è relativa a un periodo endoconcorsuale, il Curatore è tenutario delle scritture contabili e quindi l'apposizine del visto di conformità può avvenire con le modalità "leggere"; se invece la dichiarazione è relativa al periodo ante fallimento, non avendo egli tenuto le scritture contabili dovranno essere affettuate le più complesse attività di controllo previste dalla legge e dalla migliore prassi per tale ipotesi


      • Cristina Lanzo

        Torino
        29/01/2013 10:00

        RE: RE: compensazioni IVA e visto di conformità

        Non capisco come posso fare a fare il pagamento tramite Entratel avendo i conti vincolati all'ordine del Giudice e quindi soggetti a presentazione del mandato.
        Grazie
        cl
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          26/02/2013 14:17

          RE: RE: RE: compensazioni IVA e visto di conformità

          La questione non è purtroppo completamente chiara.

          La norma di partenza è l'art. 37, comma 49, del D.L. 4/7/2006 n. 223, che com'è ben noto stabilisce che "A partire dal 1 ottobre 2006, i soggetti titolari di partita IVA sono tenuti ad utilizzare, anche tramite intermediari, modalità di pagamento telematiche delle imposte".

          Poco dopo l'emanazione di tale disposizione la circolare 30/E del 29/9/2006, al punto 7/d ha disposto quanto segue (e altrettanto ben noto ai Curatori fallimentari):
          "Contribuenti impossibilitati a utilizzare conti correnti: i soggetti obbligati al versamento telematico ai quali fosse inibita, per cause oggettive (es. protestati, curatori fallimentari, ecc.), la possibilità di accedere ad un proprio conto corrente bancario o postale:
          - I. possono utilizzare il modello F24 cartaceo
          - II. possono rivolgersi a un intermediario che aderisce al CBI."

          Successivamente, l'art. 17 del D.L. 1/7/2009 n. 78 ha introdotto nel citato art. 37/223, dopo il comma 49, il seguente comma 49-bis:
          "I soggetti di cui al comma 49, che intendono effettuare la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto per importi superiori a 5.000 euro annui, sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate secondo modalità tecniche definite con provvedimento del direttore della medesima Agenzia delle entrate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma".

          Il provvedimento in questione è stato emanato in data 21/12/2009, prot. 2009/185430; esso, dopo aver individuato al punto 1 i crediti IVA di importo superiore a 10.000 e 15.000 euro, stabilisce quanto segue:
          "2.1. I contribuenti che intendono effettuare la compensazione di cui al punto 1 hanno l'obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate. Le deleghe di versamento possono essere trasmesse:
          a) direttamente dai contribuenti mediante i canali Entratel o Fisconline;
          b) tramite gli intermediari abilitati al servizio Entratel.
          ..."
          "2.2. L'utilizzo dei servizi di home banking messi a disposizione dalle banche e da Poste Italiane, ovvero dei servizi di remote banking (CBI) offerti dalle banche, è consentito esclusivamente a coloro che effettuano compensazioni di crediti Iva inferiori a 10.000 euro".

          Va rilevato che tale limitazione non ha significato meramente formale, ma ha lo scopo di consentire all'Agenzia, prima di acquisire la delega di pagamento, di verificare se il credito effettivamente risulta da una dichiarazione già presentata (se superiore a 10.000 ma non a 15.000 euro), ovvero da una dichiarazione già presentata e portante il visto di conformità. In assenza di tali dichiarazioni il sistema blocca il pagamento (cosa che non sarebbe possibile se il modello F24 fosse presentato tramite i normali canali bancari).

          Tutto ciò premesso, non possiamo essere del tutto certi che l' "esonero" dall'utilizzo dei canali telematici stabilito per i Curatori fallimentari dalla citata Circolare 30/2006 valga anche relativamente all'obbligo di pagamento con utilizzo in compensazione di crediti IVA superiori a 10.000 euro, stabilito con disposizione successiva a essa, e per finalità diverse da quelle che stavano alla base dell'obbligo a cui tale Circolare si riferiva.

          Nel dubbio, e in attesa di un eventuale chiarimento ufficiale (che potrebbe essere sollecitato tramite una specifica istanza di interpello), proponiamo per prudenza due possibili soluzioni pratiche:
          a) che, ovviamente previa autorizzazione del Giudice Delegato (ovviamente se è d'accordo su questa soluzione) e successiva immediata rendicontazione, venga costituito nelle mani del Curatore un fondo per il versamento dell'imposta, ed egli effettui il versamento direttamente, dal proprio conto e non da quello della procedura, tramite Entratel
          b) spezzare il versamento in due importi:
          - nel primo F24 viene utilizzato per intero il credito, indicando il medesimo importo come debito (per ritenute o altro da pagare), e viene trasmesso via Entratel (una volta ottenuta l'autorizzazione non è necessario prelevare fondi dal c/c della procedura tramite mandato, perchè non c'è alcun importo da pagare)
          - nel secondo F24 viene versato il residuo debito, col normale canale bancario (non con Entratel) previa presentazione del relativo mandato